Apprendistato: le agevolazioni contributive nel contratto di primo livello
Il focus di Eufranio Massi sull'apprendistato e gli sgravi contributivi
Attraverso la circolare n. 70 del 15 giugno 2022 l’INPS offre le proprie indicazioni amministrative, attuative della previsione contenuta nel comma 645 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, che si riferiscono allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato c.d. di “primo livello” (art. 43 del D.L.vo n. 81/2015) in favore dei datori di lavoro che assumono nel corso del 2022 con tale tipologia contrattuale e che hanno un organico dimensionato fino a nove dipendenti.
La nota dell’Istituto è stata preceduta di alcuni giorni dalla circolare n. 12 del 6 giugno u.s. emanata dal Ministero del Lavoro ove, su tale forma di apprendistato che si intende rilanciare ma che ha avuto, per una serie di motivi, poco successo nel nostro Paese, si ritiene, in via amministrativa, che nulla osti alla possibilità che tale contratto sia attivato anche in un’impresa familiare (punto 8 della circolare appena citata) purché sussistano tutti gli estremi del rapporto di lavoro subordinato.
Ma cosa dice la circolare dell’Istituto?
Essa, come è ovvio, si sofferma sullo sgravio contributivo che, per le assunzioni effettuate entro il prossimo 31 dicembre è totale per i primi 36 mesi del rapporto instaurato ex art. 43 del D.L.vo n. 81/2015.
Il requisito dimensionale delle nove unità intese come personale dipendente, è essenziale e deve sussistere al momento della instaurazione del rapporto. Non si tratta di un concetto nuovo: esso era già presente nelle circolari n. 22/1997 e n. 87/2021.
Ai fini del calcolo rientrano nel computo:
- Tutti i lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato, compresi i dirigenti ed i lavoranti a domicilio, con la esclusione degli apprendisti in forza;
- I lavoratori a tempo parziale sono computati “pro-quota”, secondo la previsione contenuta nell’art. 9 del D.L.vo n. 81/2015;
- I lavoratori intermittenti vengono calcolati in relazione alle prestazioni effettuate nel semestre precedente, secondo quanto affermato dall’art. 18 del D.L.vo n. 81/2015;
- I lavoratori con contratto a tempo determinato sono calcolati secondo la previsione dell’art. 27 del D.L.vo n. 81/2015 ove si tiene conto del numero medio mensile di dipendenti a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base della effettiva durata dei loro rapporti di lavoro;
- I lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori assenti non canno computati se vengono calcolati i titolari.
Non vanno, ovviamente, calcolati i lavoratori in forza con un rapporto di natura autonoma (ad esempio, collaboratori, anche di natura occasionale).
Lo sgravio totale comporta per i primi trentasei mesi l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, da cui discende che, a partire dal mese successivo, trova applicazione l’ordinaria contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. L’Istituto ricorda, altresì, che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del “ticket di licenziamento” e che i datori di lavoro sono esonerati dal versamento della contribuzione di finanziamento della ASPI e dal contributo integrativo ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978.
Per quel che riguarda, invece, la contribuzione a carico del giovane essa è pari al 5,84% per tutta la durata del periodo formativo e, in considerazione di ciò che afferma il comma 7 dell’art. 47 del D.L.vo n. 81/2015, resta la stessa per i dodici mesi successivi al termine del periodo di apprendistato.
La circolare n. 70 focalizza, poi, una questione già presente nella circolare n. 22/1997: il profilo soggettivo del giovane sotto l’aspetto dell’agevolazione contributiva.
Cerco di spiegarmi meglio: se il lavoratore ha già avuto un rapporto di apprendistato di primo livello con sgravio contributivo totale, il nuovo datore di lavoro potrà fruire dell’agevolazione con la detrazione delle mensilità relative al precedente rapporto rispetto al totale massimo di trentasei mesi previsti nella ultima legge di bilancio.
Ma, cosa succede se, dopo l’assunzione del giovane, il datore di lavoro aumenta l’organico superando la soglia massima delle nove unità?
Non succede nulla, nel senso che continua a fruire della agevolazione contributiva, atteso che il requisito dimensionale deve sussistere all’atto della instaurazione del rapporto.
Sotto l’aspetto contributivo occorre, poi, ricordare come anche gli apprendisti di primo livello rientrino nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali come disposto dall’art. 4 del D.L.vo n. 148/2015, riformato dalla legge n. 234/2022. Tutto questo comporta per i singoli datori di lavoro, a partire dal 1° gennaio 2022, il versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale.
Lo sgravio contributivo si configura come una norma di favore rispetto alla ordinaria contribuzione prevista per l’apprendistato di primo livello (1,5%, 3%, e 10%): di conseguenza, trovano applicazione le seguenti disposizioni valide per tutte le agevolazioni e che sono richiamate dal comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006:
- Regolarità contributiva;
- Rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge;
- Rispetto degli accordi o contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali od aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La circolare n. 70, richiama la nota n. 1436/2020 dell’INL ove si afferma che “laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia, si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del comma 1175 dell’art. 1, della legge n. 296/2006”.
Un discorso del tutto analogo viene sottolineato dall’INPS per quel che concerne la violazione delle norme individuate dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 (ad esempio, violazione di un obbligo previsto dalla legge o dal contratto collettivo, violazione di un diritto di precedenza, ecc.).
La fruizione dello sgravio contributivo fa sì che il tutto rientri all’interno della normativa del “de minimis”, ossia nel rispetto delle previsioni e dei massimali previsti, da ultimo, dal Regolamento UE n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell’Unione, nonché degli altri Regolamenti sul “de minimis” che riguardano la produzione primaria di prodotti agricoli ed il settore della pesca.
Provando a sintetizzare l’ampia e “tortuosa” normativa di riferimento va ricordato che:
- Lo sgravio contributivo può essere fruito soltanto se l’intero importo (quantificato per tutto il periodo di utilizzazione) non supera il massimale concedibile previsto dai Regolamenti comunitari nell’arco di tre esercizi finanziari (quello in corso ed i due precedenti);
- Ai fini della verifica del rispetto dei massimali vanno presi in considerazione tutti gli aiuti a qualsiasi titolo concessi, incluso l’importo dello sgravio contributivo per l’assunzione del giovane apprendista;
- Qualora ne ricorrano le condizioni, le agevolazioni vanno calcolate secondo il concetto di “impresa unica”.
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