Tutela dei lavoratori delle imprese colpite dalla guerra
Sono molte le difficoltà economiche che si trovano ad affrontare le imprese per le conseguenze dirette del conflitto in Ucraina: focus sul D.M. n. 67 del 31 marzo 2022
Il Dicastero del Lavoro ha ben presente le difficoltà economiche che si trovano ad affrontare le imprese a seguito della contrazione delle attività produttive, per la carenza di approvvigionamento di energie e materie prime importate dai territori coinvolti nel conflitto tra la Russia e l’Ucraina ed ha ben presente come tali fatti si riverberino direttamente sui livelli occupazionali. Di qui, la necessità di salvaguardare questi ultimi assicurando un intervento di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in una situazione di crisi (si spera, temporanea), causata da eventi non imputabili al datore di lavoro.
Per affrontare tale problema e per risolverlo si è giunti alla emanazione del D.M. n. 67 del 31 marzo 2022 il quale, su due punti specifici, ha innovato il D.M. 95442/2016 che regolamenta le prassi amministrative da seguire in caso di richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale provvedimento, consente anche all’INPS, che ha la competenza in materia, di svolgere più agevolmente le pratiche e di giungere, speditamente, alla emissione dei provvedimenti di concessione.
Ma, in cosa consistono le modifiche al D.M. 95442?
Con la prima e, limitatamente al 2022, la fattispecie “crisi di mercato”, prevista dall’art. 1, comprende anche la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla impossibilità di concludere accordi o scambi determinati dalle limitazioni conseguenti alla crisi. Si tratta di un comma aggiuntivo, il 3-bis, con il quale il Ministero prende atto delle limitazioni agli scambi commerciali a seguito delle sanzioni adottate dal nostro Paese, sulla scorta degli accordi presi in sede comunitaria, ma anche di quelli per i quali, comunque, le difficoltà belliche non consentono un pacifico scambio.
Altre due novità sono inserite nell’art. 5.
Si tratta del comma 1-bis ove si afferma che la “mancanza di materie prime o componenti” si rileva anche allorquando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento delle fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la trasformazione. E’ il caso, ad esempio, dell’aumento abnorme del costo del gas, oltre modo necessario ed indispensabile per tenere accesi i forni in alcune attività produttive.
L’ultima novità concerne un periodo aggiunto al comma 2 ove si parla della relazione tecnica che deve accompagnare qualunque istanza di CIGO: nel caso appena evidenziato i contenuti dovranno essere finalizzati a documentare le difficoltà economiche che, sono di natura oggettiva, nonché la temporaneità, la imprevedibilità e la non imputabilità delle stesse al comportamento datoriale.
Fin qui il testo ministeriale che, nei prossimi giorni, dovrebbe ricevere il visto e la registrazione dell’Ufficio di controllo della Corte dei Conti.
Alcune precisazioni si rendono, a mio avviso, necessarie.
La prima riguarda il campo di applicazione: essa si riferisce, senz’altro, ai datori di lavoro che rientrano nei settori ben specificati dall’art. 10 del D.L.vo n. 148/2015.
La seconda concerne i datori di lavoro che, in caso di crisi momentanea, possono ricorrere al FIS: sono quelli, non iscritti ai Fondi bilaterali di solidarietà (art. 26), a quelli alternativi (art. 27) ed ai Fondi intersettoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano che, pur avendo una durata complessiva della tutela diversa a seconda che occupino fino a 5 dipendenti o fino a 15, dal 1° gennaio 2022 possono richiedere l’assegno di integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Ebbene, costoro, ricorrendone le condizioni, potranno chiedere l’assegno ordinario in presenza delle situazioni di crisi richiamate dal D.M. n. 67/2022.
Per il resto, nulla è cambiato e tutti i passaggi previsti dal D.L.vo n. 148/2015, prima della presentazione della domanda, restano obbligatori. Tra questi, assai importante è l’informativa con l’esame congiunto, anche in via telematica, con le rappresentanze sindacali interne e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, prevista dall’art. 14 ma che, non necessita, obbligatoriamente (anche se preferibile), della stipula di un accordo.
Ma, se la crisi di una azienda industriale dovesse andare al di là della momentaneità, è possibile ricorrere alla CIGS per crisi aziendale o, anche in questo caso, sarebbe necessario un intervento ministeriale correttivo del D.M. n. 94033/2016?
In questo caso non appare necessario perché la crisi aziendale determinata da un evento improvviso ed imprevisto è già disciplinata dalla norma (art. 21) e dall’art. 2, comma 3 del predetto Decreto.
Nella relazione di accompagnamento della richiesta, una volta esperiti l’informativa e l’esame congiunto con la propria rappresentanza sindacale e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto dei tempi procedurali previsti dall’art. 25, il datore di lavoro deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento, la rapidità con la quale quest’ultimo ha prodotto gli effetti negativi e la completa autonomia rispetto alle politiche di gestione aziendale.
In caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, secondo i dettami richiesti dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 27/2016, non andrà verificato l’andamento involutivo del biennio precedente, come avviene, ordinariamente, per la crisi aziendale: qui andrà, “in primis”, valutato se l’evento che ha dato origine alla richiesta ed alla successiva concessione, presenta proprio le caratteristiche sopra evidenziate (ad esempio, c’è stato un blocco delle esportazioni o delle importazioni imposto dalle Autorità) e, successivamente, se il piano di risanamento prospettato (ad esempio, ricerca di nuovi mercati) ha avuto attuazione. Il ridimensionamento della struttura aziendale non è una caratteristica necessaria ed obbligatoria di questa causale: tuttavia, se è stata prevista e magari concordata con le O.O.S.S. anche attraverso risoluzioni del rapporto “non oppositive”, occorrerà verificarne l’attuazione.
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