Gli interventi integrativi nell’attuale fase di crisi energetica e di guerra
Mentre il Paese prova ad uscire dalla situazione di difficoltà in cui si è venuto a trovare durante la pandemia, nuove nubi si addensano sul mondo economico e su quello del lavoro
Mentre il Paese prova ad uscire dalla situazione di difficoltà in cui si è venuto a trovare durante la pandemia, nuove nubi si addensano sul mondo economico e su quello del lavoro determinate, “in primis” dalla crisi energetica che si riflette fortemente sul nostro apparato industriale e dei servizi (oltre che delle famiglie) e, poi, dagli effetti diretti conseguenti alla guerra tra Russia e Ucraina.
L’Esecutivo, ben consapevole della gravità dei problemi, ha varato il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, che già nel titolo comprende tutti i temi appena evidenziati. “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”.
Gli articoli che riguardano, da vicino, il mondo del lavoro sono due: l’11 la cui rubrica è “disposizioni in materia di integrazione salariale” ed il 12 ove si parla di “agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi” ed ove, sostanzialmente, viene varato un nuovo incentivo per chi assume determinati lavoratori licenziati da aziende ove è aperto un tavolo di crisi presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Ma, andiamo con ordine cominciando dai contenuti dell’art. 11.
Provvedimenti per le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGO
All’interno dell’art. 44 del D.L.vo n. 148/2015 la cui rubrica è “disposizioni transitorie e finali” è stato inserito un nuovo comma, l’11-quinquies, il quale dispone la concessione di ulteriori interventi integrativi per un massimo di 26 settimane da fruire entro il prossimo 31 dicembre in favore dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO e che non possono più ricorrere all’ammortizzatore in quanto hanno esaurito il limite di durata delle prestazioni: il tutto, in deroga agli articoli 4 e 22, entro un tetto di spesa di 150 milioni di euro.
All’INPS, come normalmente avviene in questi casi, è affidato un compito di monitoraggio della spesa con l’obbligo di non prendere in considerazione ulteriori domande qualora accerti il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite massimo sopra indicato.
La norma richiama gli articoli 4 e 12: il primo riguarda la durata massima complessiva ed afferma che quella dei trattamenti integrativi salariali ordinari e straordinari, anche in sommatoria, non può superare, nel quinquennio mobile, i 24 mesi, fatta eccezione del caso in cui, nel primo biennio non si sia fatto ricorso la contratto di solidarietà (art. 21, comma 5) che, in tale periodo, conta per la metà. Per le imprese artigiane ed industriali dell’edilizia ed affini, per le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e per le imprese artigiane di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione, la durata massima complessiva nel quinquennio mobile è di 30 mesi. L’art. 12 del D.L.vo n. 148/2015, al comma 3, ricorda, invece, che l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
Il Legislatore richiama l’art. 10 del D.L.vo n. 148/2015 per individuare le imprese che, potenzialmente sono interessate dalla nuova disposizione. Esse sono le:
- Imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali l’art. 1 del DPR non prevede la contribuzione per la CIG;
- Imprese dell’industri boschiva, forestale e del tabacco;
- Cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;
- Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- Imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;
- Imprese addette all’armamento ferroviario;
- Imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- Imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini;
- Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo;
- Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono talee attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.
Provvedimenti per le aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale e del Fondo intersettoriale delle Province Autonome di Trento e Bolzano
Con il comma 11-sexies dell’art. 44 Il Governo interviene sulle situazioni di difficoltà delle aziende con un organico dimensionato fino a 15 unità che ricadono nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26), del FIS (art. 29) e dei Fondi delle Provincie autonome di Trento e Bolzano (art. 40) individuate dai codici ATECO indicati nell’Allegato 1 e che non possono ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle prestazioni: a questi datori di lavoro vengono riconosciute ulteriori 8 settimane da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.
Il tutto, in deroga gli art. 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, entro un tetto di spesa di 77,5 milioni di euro rispetto ai quali l’INPS opera l’usuale azione di monitoraggio finalizzata ad interrompere il flusso delle istanze se il limite di spesa stanziato dovesse essere, anche in via prospettica, superato.
Ma, a quali settori appartengono le imprese che possono accedere al beneficio? Questa è l’elencazione:
- Alloggi (codici 55.10 e 55.20);
- Agenzie e tour operator (codici 791, 79.11, 79.12 e 79.90);
- Stabilimenti termali (codici 96.04.20);
- Ristorazione su treni e navi (codici 56.10.5);
- Sale giochi e biliardi (codici 93.29.3);
- Altre attività di intrattenimento e divertimento – sale bingo – (codici 93.29.9);
- Musei (codici 91.02 e 91.03);
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codici 55.22.09);
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici 59.13.00);
- Attività di proiezione cinematografica (codici 5.14.00);
- Parchi divertimenti e parchi tematici (codici 93.21);
La norma parla di deroga alla durata complessiva prevista dagli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1bis: per quel che riguarda l’art. 4 rimando a ciò che ho detto pocanzi parlando della durata complessiva della CIGO.
Il nuovo articolo 29 prevede (comma 3-bis) prevede, invece, che in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività venga riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2022, un assegno integrativo (l’ammontare è quello previsto, per tutti gli ammortizzatori, dall’art. 3, comma 5-bis):
- Di tredici settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti da datori di lavoro che, mediamente, occupano fino a 5 dipendenti;
- Di ventisei settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti da imprese che, mediamente, occupano più di 6 dipendenti.
Il comma 1-bis dell’art. 30 afferma che per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività a partire dal 1° gennaio 2022 i Fondi sopra citati, in relazione alle causali previste per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, assicurino la prestazione di un assegno di integrazione salariale pari ad almeno 1222, 51 (lordi come ricorda la circolare INPS n. 26/2022) e 1467,01 per il settore edile, per una durata complessiva pari a quella indicata dall’art. 4, comma 1, e secondo la soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata.
Difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina
Il Governo indica nell’Allegato A al D.L. n. 21/2022 una serie di settori i cui datori di lavoro nel periodo compreso tra il 22 marzo ed il 31 maggio 2022 possono sospendere o ridurre l’attività senza il pagamento di alcun contributo addizionale previsto dagli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2.
Queste sono le percentuali dell’art. 5:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (e non sulla integrazione salariale anticipata), relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti attraverso anche più interventi fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre le 52 settimane, sino ad un massimo di 104 in un quinquennio mobile;
- 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
L’art. 29, comma 8, che riguarda chi rientra nl campo di applicazione del FIS, parla di un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa, mentre il comma 2 dell’art. 33, riferendosi ai Fondi afferma che la contribuzione addizionale non può essere inferiore a quella stabilita nei decreti ministeriali di approvazione e, comunque, non inferiore all1,5%.
Ma, quali sono i settori che sono stati individuati dal Governo?
Essi sono elencati nell’Allegato A:
- Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe;
- Legno – Legno grezzo – Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio;
- Ceramica – Piastrelle in ceramica e rivestimenti, Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, Articoli sanitari in ceramica, Isolatori e pezzi isolanti in ceramica, Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale, Altri prodotti in ceramica n.c.a.;
- Automotive – Fabbricazione di autoveicoli, Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori;
- Agroindustria (mais, concimi, grano tenero) – Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali), Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais), Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost), Coltivazione di cereali (escluso il riso).
Due considerazioni appaiono, a mio avviso, opportune.
La prima riguarda i settori interessati: probabilmente, in sede di conversione del provvedimento, ci potrebbero essere “aggiustamenti” legati al fatto che la crisi ucraina è ancora in corso e molte cose, purtroppo, sono ancora “in fieri”.
La seconda concerne la durata dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale: a me sembra che la data finale del 31 maggio p.v., sia un termine abbastanza vicino che non tiene conto, al momento, delle conseguenze della crisi energivora su determinati settori, come la ceramica, abbastanza ricca di ordini ma che non riesce a produrre, atteso l’alto costo del gas, necessario per tenere sempre accesi i forni e per la difficoltà di reperire “la materia prima” per la produzione che, in buona parte, viene caricata sulle navi nel porto di Odessa.
Nuovo beneficio per le assunzioni
L’art. 12 del D.L. n. 21/2022 si occupa di un tema diverso: quello di favorire il reingresso, incentivato, nel mondo del lavoro, di chi risulta espulso dai processi produttivi e lo fa rallacciandosi a quanto previsto dall’art. 1, comma 119, della legge n. 234/2021, rispetto al quale non mi sembra che, al momento, sia intervenuto qualche chiarimento amministrativo da parte dell’INPS o del Ministero del Lavoro.
Per comprendere la portata della novità prevista dall’art. 12, credo che sia necessario leggerne il testo, facendolo precedere dal primo periodo del comma 119 del predetto art. 1: “L’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 119, della legge n. 178/2020, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006, (questa è la novità dell’art. 12) lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette”. La norma continua affermando che tale beneficio (fino ad un massimo di 6.000 euro l’anno sulla quota a carico del datore di lavoro per 36 mesi che diventano 48 nelle otto Regioni del Centro Sud Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia e Sardegna, elencate nella legge n. 178/2020) non si cumula con quello previsto dall’art. 2, comma 10-bis della legge n. 92/2012 in favore di chi assume lavoratori che fruiscono della NASPI (20% dell’indennità non ancora percepita da ogni singolo interessato).
Ferme restando le determinazioni amministrative che saranno prese dall’INPS penso che, come primo approfondimento, sia opportuno focalizzare alcune questioni:
- Lo sgravio contributivo ipotizzato dalla norma appare un ulteriore strumento della c.d. “cassetta degli attrezzi” a disposizione delle strutture pubbliche (Ministeri dello Sviluppo Economico e Lavoro) che si trovano di fronte a vertenze di particolari complessità e che necessitano, comunque, una salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti eccedentari;
- Il beneficio previsto dal comma 10 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 non è strutturale ed esplica la sua efficacia unicamente per le assunzioni che saranno effettuate entro il 31 dicembre 2022, in quanto, in via generale, opera sulle assunzioni degli anni 2021 e 2022;
- A differenza della previsione dell’art. 1, comma 10, della legge n. 178/2020 non c’è un limite di età (lì si parla di “under 36” al primo impiego a tempo indeterminato), né costituisce ostacolo l’aver avuto già precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- La disposizione limita l’agevolazione alle assunzioni di lavoratori licenziati a seguito di procedura collettiva di riduzione di personale ex artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 nei sei mesi antecedenti (e non oltre) o a lavoratori (in forza) addetti in rami di azienda oggetto di trasferimento. Di conseguenza, sembra che per poter accedere al beneficio due siano le condizioni imprescindibili: tavolo di crisi aperto presso il Ministero dello Sviluppo economico e licenziamenti avvenuti a seguito di procedura collettiva (sia pure “non oppositivi”), mentre sembrano esclusi sia i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo che le dimissioni presentate ed accettate al di fuori dell’iter previsto dalla legge n. 223/1991;
- La norma parla di datori di lavoro privati: di conseguenza, tra i possibili destinatari ci sono anche coloro che non rivestono la qualifica di imprenditori come, ad esempio, gli studi professionali, le associazioni, le fondazioni e gli Enti pubblici economici. L’assunzione può avvenire, a mio avviso, anche con il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, pur se la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato, come afferma la circolare INPS n. 56/2021 con la quale sono state fornite le indicazioni operative per l’esonero in favore di chi assume lavoratori “under 36”;
- L’assunzione deve essere a tempo indeterminato e la disposizione consente, non essendoci alcuna limitazione in tal senso, anche l’instaurazione di un rapporto a tempo parziale nel rispetto dei limiti orari fissati, eventualmente, dal CCNL applicato dal datore di lavoro che instaura il rapporto di lavoro;
- Richiamando precisi orientamenti amministrativi del recente passato, ritengo che si debbano escludere, seppur tipologie contrattuali a tempo indeterminato, l’apprendistato professionalizzante che ha una propria sotto contribuzione “di favore”, il contratto di lavoro domestico, che ha una precisa peculiarità anche sotto l’aspetto contributivo, il lavoro intermittente ove non sussiste alcuna stabilità, atteso che la prestazione avviene, unicamente, in base alla chiamata” del datore di lavoro;
- Lo sgravio contributivo di 6.000 euro l‘anno andrà, presumibilmente, fruito secondo le indicazioni, già note, previste dall’INPS al punto 4 della circolare n. 56/2021 ma che dovranno essere riportate nella apposita circolare amministrativa;
- Nello sgravio contributivo non rientrano i premi ed i contributi INAIL e secondo le precedenti indicazioni dell’Istituto, anche la c.d. “contribuzione minore” che, tra gli altri, riguarda il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali, a quelli alternativi, al FIS, ed ai Fondi intersettoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano, il contributo, se dovuto ex art. 2120 c.c., al Fondo per il TFR, il contributo ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 nella misura dello 0,30%, e le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle che apportano elementi di solidarietà alle gestioni complementari;
- Per poter fruire dell’incentivo il datore di lavoro dovrà essere in regola con le previsioni contenute nel comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (regolarità contributiva, assenza di sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro per violazioni di norme individuate nel D.M. sul DURC, rispetto del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali, od aziendali e nell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
1 Commenti
Angelo Trotta
Aprile 07, 10:55Il dott. Massi. sempre puntuale e preciso nelle sue dotte esposizioni e chiarimenti delle norme giuslavorative sempre raffazzonate e di difficile interpretazione. Lo dico da ex ispettore del lavoro che ha operato quando le leggi venivano scritte in modo comprensibili anche a chi aveva poca dimestichezza col diritto