Busta paga 2022: tutte le novità a partire dal cedolino di marzo
Busta paga 2022: cosa cambia a partire dal cedolino di marzo? Ecco tutte le novità illustrate nella rubrica Gevipro
Nel quadro degli interventi di riforma del sistema fiscale operati dall’introduzione della nuova Legge di Bilancio e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, a partire dalla busta paga del mese di marzo 2022 vi saranno importanti novità, che ne cambieranno ulteriormente il volto rispetto a quanto già avvenuto dal mese di gennaio.
Da questo mese, oltre alle nuove modalità di calcolo dell’IRPEF e delle detrazioni di lavoro dipendente partite da gennaio 2022, diventa operativa la normativa dedicata agli assegni familiari, ed ha effetto la riduzione del cuneo fiscale, determinata dallo sconto sui contributi a carico dei lavoratori dipendenti.
Ma partiamo da quanto accaduto ad inizio anno.
Dal 1° gennaio 2022 abbiamo visto cambiare gli scaglioni Irpef, le aliquote applicate e il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente.
Di seguito il dettaglio delle novità introdotte già dal mese di gennaio.
Modifica calcolo IRPEF
- Per i redditi da 15.000 a 28.000 euro l’aliquota fiscale si abbassa dal 27% al 25%;
- Per i redditi fino a 50.000 euro l’aliquota del 38% si riduce al 35%;
- Scompare la previgente aliquota del 41%, in quanto oltre i 50.000 euro è prevista un’unica aliquota pari al 43%
Raffronto Aliquote 2021 vs 2022
Aliquote e scaglioni IRPEF 2021 | Aliquote e scaglioni IRPEF 2022 |
23 per cento fino a 15.000 euro | 23 per cento fino a 15.000 euro |
27 per cento da 15.001 fino a 28.000 euro | 25 per cento fino a 28.000 euro |
38 per cento da 28.001 fino a 55.000 euro | 35 per cento da 28.000 a 50.000 euro |
41 per cento da 55.001 fino a 75.000 euro | 43 per cento da 50.000 euro in su |
43 per cento oltre 75.000 euro | – |
Rimodulazione delle detrazioni
Allo stesso tempo è stato rimodulato il sistema delle detrazioni e del cosiddetto “trattamento integrativo”. Le nuove detrazioni vanno, in parte, a compensare l’eliminazione dell’Ulteriore Detrazione e del Trattamento Integrativo non più previsto, se non in casi particolari, per i redditi superiori a 15.000 euro.
Tali detrazioni andranno man mano a decrescere fino ad essere azzerate al raggiungimento della soglia dei 50.000 euro di reddito.
REDDITO IMPONIBILE | DETRAZIONE SPETTANTE |
fino a € 15.000 | € 1.880 (non inferiore a € 690 o, se a tempo determinato, € 1.380) |
da € 15.001 a € 24.999 | € 1.910 + € 1.190 * [(€ 28.000 – reddito complessivo) / (€ 28.000 – € 15.000)] |
da € 25.000 a € 28.000 | € 1.910 + € 1.190 * [(€ 28.000 – reddito complessivo) / (€ 28.000 – € 15.000)] + € 65 |
da € 28.001 a € 35.000 | € 1.910 * [(€ 50.000 – reddito complessivo) / (€ 50.000 – € 28.000)] + € 65 |
da € 35.001 a € 50.000 | € 1.910 * [(€ 50.000 – reddito complessivo) / (€ 50.000 – € 28.000)] |
oltre € 50.000 | zero |
Viene infatti ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, che passa da 8.000 a 15.000 euro. Per la seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 euro, la misura della componente fissa della detrazione passa da 978 a 1.910 euro e viene modificata la modalità di calcolo della componente variabile, che è pari a 1.190 euro per un reddito di 15.000 euro e che decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro.
La terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione si abbassa da 55.000 a 50.000 euro; tuttavia la detrazione massima per tali redditi passa da 978 a 1.910 euro. In particolare, tale detrazione ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro. Infine, è stato previsto un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.
Busta paga 2022: modifica del trattamento integrativo
Il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) continuerà ad essere erogato direttamente dal sostituto di imposta in busta paga per i redditi annui fino a 15.000 euro, mentre per la fascia di reddito fino a 28.000 euro tale beneficio potrà essere riconosciuto solo in sede di dichiarazione dei redditi ed in presenza di determinati presupposti. L’ulteriore detrazione prevista lo scorso anno per i redditi da 28.000 a 40.000 euro viene abolita e non è più dovuta dal 1° gennaio 2022.
Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni prevista dalla nuova normativa:
- per carichi di famiglia;
- per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- per interessi passivi su mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
- per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR;
- per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;
- per detrazioni previste da altre disposizioni normative sempre relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla stessa data,
è di ammontare superiore all’imposta lorda.
Quindi solo nel momento in cui le detrazioni, come sopra indicate, (fermo restando la preventiva verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali), saranno superiori all’imposta lorda da pagare, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro annui, calcolato come differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda. Per verificare quindi se effettivamente spetta bisognerà aspettare la presentazione della dichiarazione dei redditi 2022 che avverrà nel 2023.
Veniamo ora alle modifiche che partono dal cedolino di marzo.
Da questo mese, oltre alle nuove modalità di calcolo dell’IRPEF e delle detrazioni di lavoro dipendente partite da gennaio 2022 appena viste, diventa operativa la normativa dedicata agli assegni familiari e, allo stesso tempo, parte la nuova riduzione del cuneo fiscale determinata dallo sconto sui contributi a carico dei lavoratori dipendenti.
La Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 ha fornito le indicazioni relative all’introduzione dell’assegno unico e universale, previsto dal D.Lgs. n. 230/2021 e per le detrazioni IRPEF relative ai figli a carico.
L’art. 10, comma 4, del Decreto sull’assegno unico universale, ha abrogato le detrazioni fiscali previste dall’art. 12 del TUIR per i figli di età inferiore a 21 anni, nonché le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità e la detrazione per famiglie numerose, cioè quelle con almeno quattro figli.
Pertanto, dal cedolino del mese di marzo ogni datore di lavoro dovrà attribuire solo le detrazioni da lavoro dipendente o per familiari a carico (coniuge, altri famigliari e per figli di età pari o superiore a 21 anni) e di conseguenza spariranno dal cedolino le detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni. Allo stesso tempo non verranno più erogati dal datore di lavoro gli importi degli assegni familiari presenti in busta paga fino al mese di febbraio, ma sarà direttamente l’INPS a calcolare e pagare direttamente, sull’IBAN indicato dal contribuente, gli importi previsti dall’assegno unico universale.
A differenza di quanto avveniva in precedenza l’ammontare spettante dell’AUU sarà calcolato non più in funzione del reddito ma determinato in funzione dell’ISEE.
In conseguenza del pagamento diretto e della mancanza delle detrazioni per figli a carico si avrà sul netto in busta un effetto negativo. Il netto del cedolino a parità di condizioni subirà una diminuzione pari al valore delle detrazioni menzionate precedentemente e dell’assegno nucleo familiare.
L’altra novità in partenza dalla busta paga 2022 riguarda l’introduzione, per il solo anno 2022, di un esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti di 0.8 punti percentuali.
Con la circ. n. 43 del 22.03.2022 vengono fornite dall’INPS le prime indicazioni operative.
La riduzione si applica alla quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente, riducendo di conseguenza l’importo della ritenuta operata nella busta paga, aumentandone di conseguenza la retribuzione netta dovuta.
L’esonero viene riconosciuto per tutto l’anno 2022 a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Nella pratica l’esonero si applica direttamente sulla retribuzione lorda del lavoratore che potrà raggiungere nell’anno 2022 complessivamente 34.996 euro (2.692 x 13 mensilità). Pertanto se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà dritto al beneficio contributivo.
Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, l’INPS precisa che è previsto espressamente che l’importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima. Quindi nel mese di dicembre la riduzione contributiva andrà applicata sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro, sino a concorrenza dei ratei maturati nell’anno dal singolo lavoratore.
Nel caso in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.
Se invece i ratei di mensilità aggiuntiva vengono erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile applicare la riduzione contributiva anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Nel caso invece di erogazione della quattordicesima mensilità non si avrà applicazione della riduzione contributiva, in quanto la circolare fa esplicito riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.
L’esonero non assume la natura di incentivo all’assunzione, in quanto il diritto alla fruizione dell’agevolazione, non comportando benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del DURC e per gli stessi motivi non rientra nella nozione di aiuto di Stato, in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa.
Tale esonero contributivo non determinerà alcun effetto negativo sul piano pensionistico del lavoratore, poiché è espressamente previsto che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Con questa ultima tappa del percorso si è voluto chiudere il cerchio su un principio di riforma IRPEF che è iniziata negli anni scorsi con il bonus Renzi e proseguito poi con il trattamento integrativo. Se infatti si fa il confronto fra il 2021 ed il 2022 si vedrà che il vantaggio è maggiore per coloro i quali negli anni scorsi non avevano diritto al bonus riequilibrando così la prima fase della riforma, che aveva visto avvantaggiarsi i redditi più bassi.
Leggi anche: Tirocinio 2022: come cambia alla luce della Legge di Bilancio [gevipro.it]
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1 Commenti
fabio
Maggio 16, 18:18NON si capisce bene se l’importo delle 65 € sia da considerarsi mensile o una tantum