Nel contratto di Apprendistato è obbligatorio il Parere di conformità degli Enti bilaterali?

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, all’art. 2, comma 1, lett. a), stabilisce che il datore di lavoro deve:

  • rispettare l’obbligo di forma scritta del piano formativo individuale secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
  • formalizzare per iscritto il piano formativo individuale entro i 30 giorni dalla instaurazione del rapporto di apprendistato;
  • formalizzare per iscritto il piano formativo individuale conformemente da quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli enti bilaterali.

Sul tema, la risposta ad interpello n. 16 del 14 giugno 2012 ha stabilito, con riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, che non vi è un obbligo giuridico di sottoporre il Piano Formativo Individuale (PFI) al vaglio di conformità dell’Ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale, confermando che rimane in ogni caso escluso l’obbligo di iscrizione all’Ente bilaterale per conseguire il parere di conformità.

Il Ministero, peraltro, evidenzia che una forma di controllo sui profili formativi del contratto da parte dell’Ente bilaterale rappresenta una valida opportunità e una garanzia circa la corretta declinazione del PFI, pur affermando espressamente che: “le modifiche o le integrazioni richieste dall’Ente al PFI rappresentano un elemento da recepire nel provvedimento di disposizione (…).

Per quanto attiene invece al “merito” del controllo da parte dell’Ente bilaterale, va ricordato che lo stesso ha ad oggetto la “congruità” del PFI e non già la verifica degli altri presupposti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto (ad es. limiti numerici o c.d. clausole di stabilizzazione).

Pertanto, pur potendo l’Ente rappresentare all’istante una eventuale assenza dei presupposti di valida costituzione del rapporto, la conseguente sanzionabilità delle eventuali mancanze è demandata esclusivamente al personale ispettivo ovvero alle iniziativa del lavoratore in sede contenziosa”.

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