Ci sono delle particolari tipologie di contratto per i rifugiati?

Ci sono delle particolari tipologie di contratto per i rifugiati?

Ci sono delle particolari tipologie di contratto per i rifugiati?

Il permesso di soggiorno per asilo politico permette alla persona di svolgere una attività lavorativa, qualora venga riconosciuto lo “status di rifugiato”.

Per quanto riguarda la tipologia contrattuale e la durata del rapporto di lavoro, ritengo che per i rifugiati sia il caso di effettuare un contratto a termine della durata massima di vigenza del permesso di soggiorno. Il contratto di lavoro segue la normativa ordinaria (durata massima, causale, ecc.).

A tal proposito, è utile fornire una definizione di “status di rifugiato”:

A definire questo status è l’articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951. Qui leggiamo che il rifugiato è colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

 

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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