Come comportarsi coi riposi per allattamento in caso di sciopero di 2 ore?
In caso di sciopero di 2 ore, come ci dobbiamo comportare per i riposi per allattamento di alcune lavoratrici presenti in azienda?
Sull’argomento è intervenuto sia il Ministero del lavoro (lettera n. 4256/1204/10 – 1988) che l’INPS (circolare n. 48/1989).
Questa l’interpretazione in merito alla fruizione dei riposi per allattamento nella giornata in cui sia previsto uno sciopero parziale:
a. In caso di sciopero parziale al quale partecipi la lavoratrice interessata e che comprenda un orario in cui siano inclusi i periodi di riposo, in precedenza fissati, i riposi non spetteranno e neanche la relativa indennità da parte dell’INPS;
b. In caso di sciopero parziale che si svolga in un orario non coincidente con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice avrà diritto ad usufruire dei riposi medesimi e beninteso della relativa indennità da parte dell’INPS;
c. In caso di sciopero parziale, concernente un orario che coincida parzialmente con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice avrà diritto ad usufruire ad uno solo dei riposi medesimi e della relativa indennità.
Per completezza di informazioni:
Riposi giornalieri per la madre
Il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore a sei ore ( art.39 del D.lgs.151/2001).
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Leggi anche:
I riposi giornalieri per allattamento sono obbligatori o facoltativi?
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