FIS: per usufruire del permesso per l.104, devo lavorare tutto il mese senza FIS?

FIS: per usufruire del permesso per l.104, devo lavorare tutto il mese senza FIS?

Stante il fatto che l’azienda è in FIS, se la persona interessata ha ripreso l’attività lavorativa, per poter usufruire del permesso per L.104 deve lavorare tutto il mese, senza giorni di FIS?

Se il lavoratore è in FIS tutto il mese, non si pone il problema in quanto l’ammortizzatore prevale sul permesso 104. Se il lavoratore fruisce della FIS solo per alcuni giorni del mese, le 3 giornate di permesso devono essere riproporzionate in base alla ridotta prestazione richiesta, secondo le regole del part time verticale. La nostra procedura già prevede questo riproporzionamento.

Il risultato va arrotondato all’unità inferiore o quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Va fatta questa proporzione:

(gg spettanti di permesso 104) : (gg di lavoro effettivi) = (gg permessi max fruibili nel mese) : (gg lavorativi)

Se il lavoratore ha fruito della FIS ad orario ridotto, si applicano i 3 giorni di permesso, senza alcuna decurtazione.

 

É utile, in tal senso, ricordare cos’è la FIS:

“I fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.

Alcuni fondi, inoltre, erogano prestazioni integrative rispetto a quelle pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché, in presenza di determinati requisiti, assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo fino alla maturazione del diritto alla pensione.

Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74, nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma.

Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.”

 

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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