La decontribuzione in favore dei datori di lavoro di aree svantaggiate
Indicazioni amministrative (circolare n.33 del 22/02/2021) per la fruizione della decontribuzione in favore dei datori di lavoro di aree svantaggiate del Paese.
Indicazioni amministrative (circolare n.33 del 22/02/2021) per la fruizione della decontribuzione in favore dei datori di lavoro di aree svantaggiate del Paese.
Con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 l’INPS ha fornito le proprie indicazioni amministrative per la fruizione delle agevolazioni contributive – decontribuzione – in favore dei datori di lavoro che operano in alcune aree del nostro Paese definite “svantaggiate”: il tutto, ai sensi dei commi da 161 al 168 dell’art. 1 della legge n. 178/2020.
Nello specifico la decontribuzione risulta essere pari al:
- 30% fino al 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.
Trattandosi di incentivi indirizzati soltanto a datori di lavoro che operano in una parte del Paese, è obbligatorio ottenere il “via libera” della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione: esso, al momento, è giunto per tutto il 2021 (non dimenticando che l’esonero parziale era partito già dal mese di ottobre 2020 ed era stato autorizzato) ed è su questo “passaggio” che l’Istituto ha fornito i propri indirizzi operativi.
Le Regioni interessate sono: l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.
I datori di lavoro che possono accedere alla decontribuzione, ricorda la circolare n. 33, sono quelli privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo , di quello domestico, di tutti i datori di lavoro pubblici, ivi compresi (comma 162) gli enti pubblici economici, gli ex IPAB, gli ex IACP trasformati in enti pubblici economici, i consorzi di bonifica, gli enti ecclesiastici e quelli morali, ecc.
Il beneficio della decontribuzione spetta a condizione che la sede di lavoro sia ubicata in una zona compresa nelle Regioni appena elencate. Di conseguenza, esso spetta anche a datori di lavoro che hanno la propria sede legale in ambiti territoriali non oggetto di decontribuzione: in questo caso va presentata una istanza alla sede territoriale dell’Istituto competente che, dopo i controlli, autorizza l’agevolazione fornendo il codice “OL”, la cui validità cesserà il 31 dicembre 2021.
Somministrazione di lavoratori
Una attenzione particolare viene dedicata dalla circolare n. 33 alla somministrazione di lavoro. L’INPS chiarisce che:
- Il rapporto di lavoro viene instaurato tra la Agenzia di somministrazione ed il lavoratore, con la conseguenza che la prima riveste la qualifica formale di datore di lavoro, come richiesto dalla norma;
- L’Agenzia è titolare del rapporto e su di essa gravano gli oneri retributivi e contributivi e l’utilizzatore tenuto a rimborsare al somministratore quanto dovuto per tali titoli: quest’ultimo viene coinvolto come responsabile in solido;
- Il beneficio non viene riconosciuto tutte le volte in cui un lavoratore, seppur operando in aziende ubicate in aree svantaggiate ha, formalmente, costituito il rapporto, con una Agenzia situata in una Regione diversa da quelle oggetto di beneficio in quanto, ai fini del riconoscimento, ciò che conta è la sede di lavoro del datore che stipula il contratto e non dell’utilizzatore;
- Il beneficio viene concesso, quindi, all’Agenzia che ha una sede legale od operativa in area svantaggiata: esso viene riconosciuto pur se il lavoratore presta la propria attività in area “non svantaggiata”.
Lavoratori marittimi
L’Istituto si occupa anche dei lavoratori marittimi (art. 115 del codice della navigazione) osservando che l’agevolazione – decontribuzione – spetta per i componenti l’equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati in una delle Regioni oggetto di esonero contributivo.
Modalità di calcolo della decontribuzione
Il beneficio contributivo non prevede alcun limite individuale di importo. La circolare ricorda che dal computo dei contributi sono esclusi:
- I contributi ed i premi dovuti all’INAIL;
- Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
- Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
- Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
- Il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali.
La condizione essenziale per poter fruire dell’esonero contributivo risiede nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Ciò significa che occorre:
- Regolarità contributiva;
- Assenza di violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (sono quelle richiamate nell’allegato al D.M. sul DURC) e degli altri obblighi di legge;
- Rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché, se sottoscritti, di quelli territoriali ed aziendali.
Coerenza con la normativa europea sugli Aiuti di Stato
Come già ricordato il beneficio è sottoposto all’esame della Commissione Europea che ha dato il “placet” per tutto l’anno corrente. Si tratta di un passaggio che il Legislatore ha, negli ultimi mesi, dovuto affrontare per una serie di disposizioni tra le quali, ricordo, l’esonero contributivo riconosciuto in alternativa alla utilizzazione degli ammortizzatori COVID-19 dai D.L. n. 104 e n. 137 del 2020 e dalla legge n. 178/2021, l’incentivo per le assunzioni degli “under 36” o quello, totale, per le donne in deroga all’art. 4, commi 9, 10 ed 11 della legge n. 92/2012.
Sulla scorta della crisi pandemica in corso in tutta Europa, fino al prossimo 31 dicembre, vengono riconosciuti come compatibili con le norme comunitarie gli Aiuti di Stato che:
- Siano di importo non superiore a 1.800.000 euro per impresa (valutata anche come “impresa unica”, secondo i canoni previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013), al lordo di qualsiasi imposta od altro onere, o non superiore a 270.000 euro nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
- Siano concesse ad imprese che non fossero già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. La identificazione di tali imprese deve avvenire nel rispetto della previsione contenuta al punto 18 dell’art. 2 del Regolamento n. 651/2014;
- Siano concesse a micro imprese (con un organico fino a 9 unità e con un fatturato o bilancio uguale o inferiore a 2 milioni di euro) o piccole imprese (aziende con meno di 50 dipendenti e con un fatturato o bilancio non superiore a 10 milioni di euro) che, pur in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza e che non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.
L’INPS provvede, ai sensi del comma 166 a registrare l’importo della agevolazione sul Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato. Per le aziende che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura lo sgravio contributivo viene riportato nel c.d. “Registro SIPA”.
Coordinamento con le altre agevolazioni
Due parole, infine, sul coordinamento con gli altri incentivi: si tratta di un tema ricorrente che l’Istituto si trova ad affrontare anche in questo caso.
La circolare n. 33 ricorda che la cumulabilità, con altri esoneri e riduzioni, è possibile nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e sempre che non vi sia un espresso divieto con l’agevolazione che si vuole cumulare (ad esempio, quella prevista dai commi 100 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 205/2017)..
Di qui una serie di casistiche che consentono la cumulabilità:
- Agevolazione per gli “over 50” uomini disoccupati da almeno dodici mesi (commi da 8 a 11 dell’art. 4 della legge n. 92/2012);
- Incentivo per l’assunzione di portatori di handicap previsto dall’art. 13 della legge n. 68/1999;
- Beneficio per l’assunzione di lavoratori disoccupati titolari di un trattamento di NASPI, previsto dall’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
Da ultimo, la circolare n. 33 fa alcuni esempi circa le modalità di cumulo. Ad esempio, laddove, nelle imprese con un organico inferiore alle 20 unità, si intenda cumulare con l’abbattimento del 50% dei contributi datoriali per l’assunzione di una lavoratrice i sostituzione di altra assente per maternità, la c.d. “decontribuzione SUD” si applicherà a seguito dell’abbattimento della contribuzione già operato ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L.vo n. 151/2001. Lo stesso discorso vale anche per l’assunzione di uomini “over 50” disoccupati da oltre un anno.
Con il messaggio n. 831 del 25 febbraio 2021, emanato tre giorni dopo l’uscita della circolare n. 33, l’INPS, ricorda, soprattutto per le aziende che utilizzano il c.d. “calendario sfasato”, che nell’elemento “ImportoArrIncentivo” della procedura potranno essere indicate le somme relative agli importi dell’esonero dei mesi di gennaio e febbraio 2021. La conseguente valorizzazione potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi di febbraio e marzo 2021.
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