Con un accordo sindacale, un TFR può essere erogato solo con assegno circolare o con un bonifico effettuato successivamente?
Stiamo predisponendo con il sindacato un accordo in sede sindacale con verbale di conciliazione. La persona interessata ha un contratto di assunzione soggetto alle tutele crescenti, avrei un dubbio da sottoporle: per poter usufruire di questa indennità di conciliazione esente è necessario erogare al dipendente un assegno circolare nel momento della firma della conciliazione o possiamo fare anche un bonifico successivamente salvo buon fine?
La procedura da seguire è quella prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 23/2015.
La retribuzione da considerare è quella di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto che comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In particolare, la retribuzione cui fare riferimento è quella dell’ultimo anno dovuta (indipendentemente se corrisposta) al lavoratore, rapportata a mese.
La cifra, che dovrà essere rapportata agli anni di servizio (una mensilità per ogni anno di servizio) e non potrà essere inferiore alle tre mensilità come sopra calcolate, dovrà essere erogata unicamente con assegno circolare alla firma del verbale di conciliazione, che dovrà fare riferimento alla tipologia di conciliazione.
Per maggiori informazioni, di seguito, i commi 1 e 3 dell’art. 6 del decreto legislativo 23/2015
Art. 6.
Offerta di conciliazione
1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
[…] 3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Leggi anche: La conciliazione facoltativa nelle tutele crescenti dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 [E.Massi]
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