È ancora possibile, nel 2020, fare dei contratti di collaborazione co.co.co.?
Certo, è possibile stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), avendo cura di prevedere le seguenti specifiche:
- La professionalità, oggetto del contratto, deve essere medio-alta
- Il contratto non deve avere ad oggetto l’ordinaria attività d’impresa, ma dev’essere caratterizzato da “specificità” differenziandosi da essa
- Il collaboratore deve gestire autonomamente le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (no etero-organizzazione da parte del committente)
- Non vi deve essere alcun assoggettamento al potere organizzativo, direttivo
- Possibilmente, evitare l’uso di mesi di lavoro del datore di lavoro
- Evitate una “retribuzione” fissa mensile
- Nell’accordo non dovrà essere specificato alcun orario di lavoro fisso e continuativo
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9 Commenti
Mar56
Gennaio 25, 11:48Può un pensionato di anzianità (61 anni-Min Interni), stipulare un co,co.co?
Se fosse quali eventuali conseguenze su cumulo redditi?
Roberto
Gennaio 26, 09:47E’ possibile l’avvio di un contratto di collaborazione. La conseguenza è l’applicazione, su questi redditi, dell’aliquota Irpef più alta a lei applicata.
Antonio G.
Maggio 13, 18:05Salve,
sono un lavoratore dipendente con contratto di apprendistato.
Il mio contratto prevede una clausola di esclusività che riporto:
“Ai dipendenti di questa Società è richiesto di non assumere altri impegni di lavoro od incarichi professionali, in essa inclusa l’appartenenza a collegi sindacali, durante il Suo servizio presso la nostra Società senza prima avere ottenuto l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o del Socio responsabile delle Risorse Umane”.
Mi chiedo:
– il contratto co.co.co. rientra nella restrizione?
– ci sono forme contrattuali che mi permettono di lavorare senza violare la clausola?
– contattando gli uffici competente, data l’assenza di conflitto di interessi tra le due occupazioni, possono negarmi il consenso?
Grazie mille in anticipo,
AG
Roberto
Maggio 15, 18:29Una clausola del genere è anomala. Normalmente viene prevista nei confronti di ditte concorrenti e non generalizzata. Inoltre, questa restrizione dovrebbe essere contemperata da un indennizzo che l’azienda dovrebbe prevedere.
E’ possibile la restrizione anche per i co.co.co. ma relativamente ad attività concorrenziali.
Giuseppe Gargiulo
Febbraio 09, 10:48Buon giorno dott. Camera
Sono un progettista sono stato contattato da un azienda per un lavoro occasionale (co.co.co ) sono pensionato posso accedere a questo contratto , quale è la somma massima che si può chiedere consentito dalla stato per questo cont
Inattesa di una sua risposta.
Grazie
saluti
Roberto
Febbraio 09, 22:17Se è un lavoro occasionale non può essere un co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa). Comunque, in entrambi i casi non sussiste un massimale di compenso. Per il lavoro occasionale, oltre i 5mila euro dovrete pagare la contribuzione alla gestione separata dell’Inps (1/3 Lei e 2/3 il committente).
PIGNATELLI FILOMENA
Gennaio 30, 22:20Sono stata licenziata dopo 8mesi di lavoro con un contratto civico quali sono i diritti
Roberto
Febbraio 03, 21:47Sinceramente non so quale sia il “contratto civico”.
PieLUCY
Gennaio 15, 13:22Buongiorno dott. Camera,
sono un ingegnere iscritto all’Albo , ma ho sempre lavorato da dipendente (con contributi previdenziali INPS versati), quindi non mi sono mai aperto una P.IVA e mai iscritto all’INARCASSA. Ora da inoccupato, mi hanno proposto un contratto da CO.CO.CO per 6 mesi per attività organizzative non legate all’attività specifiche dell’azienda che si occupa di Sicurezza sul lavoro. Volevo sapere se posso accettare, iscrivendomi alla Gestione Separata INPS con contributi precidenziali pagati dal committente per i 2/3 e Irpef pagata dal committente che in pratica redige una sorta di busta pagata, senza dover comunicare e pagare nulla ad INARCASSA. In attesa di una sua risposta.
Grazie.
Saluti