Un lavoratore mi chiede un congedo per cure ad invalido. È corretto?

Un lavoratore mi chiede un congedo per cure ad invalido. È corretto?

Si tratta dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 119 del 18/07/2011.

La concessione del congedo è corretta qualora vi siano i seguenti presupposti:

  • il lavoratore sia un mutilato e invalido civile,
  • sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%,
  • il lavoratore abbia allegato alla richiesta di concessione del congedo anche un certificato del medico convenzionato con all’ASL dal quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità riconosciuta;
  • una volta effettuate le cure, il lavoratore deve documentare ciò.

Per maggiori informazioni, di seguito, l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 119/2011:

Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza puo’ essere prodotta anche attestazione cumulativa.

4. Sono abrogati l’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l’articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

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Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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1 Commenti

  1. Giovanni
    Ottobre 21, 09:26

    Buongiorno, sono un dipendente primo livello ccnl commercio e servizi , con un invalidità civile superiore ai 2/3, che ha chiesto al proprio datore di lavoro di poter usufruire di 10 giorni di congedo cure disabili dei 30 in mio diritto in un anno.
    Essendo al 4 episodio di malattia nel 2021 (due dei 4 derivati da reazione prima e seconda dose vaccino anti covid 19), il mio datore di lavoro ha interpretato il congedo come 5 episodio di malattia erogando il pagamento delle mie spettanze economiche secondo il seguente principio:
    1) Mi è stato corrisposto il 50% della retribuzione essendo oltre il quarto evento di malattia durante l’anno.
    2) Mi sono state trattenute totalmente in busta paga le prime tre giornate di lavoro delle 10 richieste come congedo, il resto pagato al 50%, anche i contributi hanno seguito lo schema di zero versamenti per il primi 3 giorni e 50% per i restanti.
    E’ corretto quanto fatto dal mio datore di lavoro? Cosa posso fare in caso di errore?
    Grazie

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