Certificato medico che modifica le date del congedo obbligatorio maternità richiesto da una lavoratrice: cosa può fare l’azienda?

Certificato medico che modifica le date del congedo obbligatorio maternità richiesto da una lavoratrice: cosa può fare l’azienda?

Una lavoratrice ha presentato la possibilità di fare il congedo obbligatorio un mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto. Durante l’ottavo mese è arrivato un certificato medico che evidenzia una malattia. Come si deve comportare l’azienda?

L’INPS, con la circolare n. 152 del 4 settembre 2000, ha evidenziato che ogni processo morboso (malattia) durante il periodo di flessibilità dell’astensione obbligatoria comporta un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro” e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente. Quindi, la lavoratrice deve rientrare nel congedo obbligatorio.

Di seguito un estratto della circolare n. 152 del 4 settembre 2000 dell’Inps:

[…] La norma in questione, prevedendo la facoltà di astenersi “a partire” dal mese precedente la data presunta del parto, ha quindi individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto; è evidente perciò che il periodo di “flessibilità” dell’astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese.

Il periodo di flessibilità, quand’anche questa sia stata già accordata ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 53/2000, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su istanza della lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti.

Tale ultima ipotesi può verificarsi -in linea del resto con quanto previsto al punto a) della circolare ministeriale in questione- con l’insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro” e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.

In tutte queste ipotesi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione obbligatoria “ordinaria” non godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso)[…]

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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