Mi spiega, con degli esempi pratici, la differenza tra part-time orizzontale, verticale e misto?
In maniera schematica, le fornisco due esempi per ogni tipologia di part-time, che le parti possono applicare al rapporto di lavoro.
- Il part-time orizzontale è solo quello prevede meno ore ma per tutte le giornate previste dal CCNL:
esempio 1
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
esempio 2
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
4 | 4 | 5 | 6 | 4 | – | – |
- Il part-time verticale è quello che prevede l’orario pieno ma per meno giornate/settimane/mesi rispetto a quelle previste dal ccnl:
esempio 1
Per tutte le settimane dell’anno
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
8 | 8 | 8 | – | – | – | – |
esempio 2
Per solo alcune settimane al mese o alcuni mesi all’anno
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – |
- Il part-time misto è quello che prevede l’orario parziale ma per meno giornate/settimane/mesi rispetto a quelle previste dal CCNL:
esempio 1
Per tutte le settimane dell’anno
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
4 | 4 | 4 | – | – | – | – |
esempio 2
Per solo alcune settimane al mese o alcuni mesi all’anno
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
Per maggiori informazioni leggi anche altri articoli sull’argomento:
Il lavoro a tempo parziale, negli ultimi anni caratterizzati dalla profonda crisi che ha attraversato il nostro Paese, ha sempre più avuto una funzione “difensiva” finalizzata ad evitare la risoluzione dei rapporti di lavoro, perdendo quella originaria che riconduceva la decisione di tale modalità alla propensione del lavoratore di conciliare il lavoro con le proprie esigenze di vita, come emergeva chiaramente dalla Direttiva Comunitaria n. 81/1997.
Part-time e possibilità di un secondo lavoro [E.Massi]
Con la sentenza n. 13196 del 25 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito un concetto fondamentale: in presenza di un rapporto di lavoro costituito a tempo parziale, il datore di lavoro non può, inserendo il divieto nel regolamento aziendale, impedire al lavoratore di sottoscrivere un altro contratto di lavoro.
Il premio 100 euro per le giornate di lavoro in sede vale per i part-time?
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
10 Commenti
Luciano Lombardo
Gennaio 09, 18:43Mia moglie dipendete nell’amministrazione pubblica ha lavorato part-time a 18 ore e adesso a 22 espletate in 4 giorni lavorative.Il calcolo per la pensione verra’ fatto in 52 o 26 settimane per anno ? La legge del 2021 fa riferimento anche a gli anni antecedenti o a partire dal 2021?
In attesa di un Vs riscontro distinti saluti.
Luciano Lombardo
Roberto
Gennaio 10, 21:29Si calcola sull’intero anno dall’inizio del rapporto.
FilippoLeodori
Maggio 23, 23:25Buonasera
Una domanda sulla clausola di flessibilità.
Ho letto che se il dipendente si rifiuta di rispettarla benché inserita nel contratto di lavoro ,non ci possono essere i presupposti percentuale licenziamento.
Allora che tutele ha la ditta? Come può far rispettare la clausola ?
Grazie
Roberto
Maggio 25, 21:44Non ricordo una cosa del genere. E’ prevista l’impossibilità del licenziamento qualora il lavoratore si rifiuti a rivedere l’orario di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa.
Ritengo, comunque, che il rifiuto di rispettare le clausole elastiche possa far scattare un procedimento disciplinare; detto questo, credo che il licenziamento disciplinare sia un provvedimento spropositato.
Sasà
Aprile 15, 11:19Buongiorno,
sono un ex LSU stabilizzata part-time al 50% orizzontale presso il proprio Comune.
Dovendo fare 18 ore settimanali avevo chiesto di svolgere il servizio su 4 giorni pe 4 ore e 30 minuti.
Ma la richiesta è stata rifiutata, in quanto il responsabile asserisce che essendo orizzontale devo lavorare tutti i giorni pertanto su disposizione di servizio l’orario è il seguente
lun/merc/ven/ 3 ore
mar/gio 4 ore e 30 minuti (sabato chiuso)
Vorrei sapere se c’è una normativa che regolamenta il limite minimo di ore giornaliere da rispettare.
Grazie
Roberto
Aprile 15, 23:02Partendo dal presupposto che sono le parti che gestiscono l’orario di lavoro, deve verificare la previsione del Ccnl applicato all’ente.
Ana Maria
Agosto 17, 04:04Buon giorno lavoro come Oss con un contratto part taim orizzontale da lunedì a sabato con orario stabilito di 5 ore giornalieri e di 30 ore settimanali, e invece mi ritrovo a fare turni di 6 ore giornalieri e 10 ore quelli notturni,da lunedì alla domenica, facendo mattine pomeriggi e notti, che cambiano continuamente di mese in mese, e x di più i turni arrivano anche 5 giorni prima della fine del mese, questo mi ha fatto perdere un altro lavoro che avevo in precedenza a Chiamata, e mi ritrovo a non poter svolgere un secondo lavoro, e ne ho bisogno, sono una madre sola con due figlie minori a carico al 100%,ho fatto tante ore supplementari pur di guadagniare qualche cosa in più a fine mese, e invece da 10 mesi hanno applicata la banca ore (anche quella non concordata con i sindacati) sono arrivata al 3 sindacalista con la speranza che sia in grado di fare il suo lavoro, ho fatto denuncia al ispettorato del lavoro a quale mi hanno detto che non è di loro competenza inadempimento del contratto, a… e oltre tutto la cooperativa non hanno mai pagato il supplementare previsto al 27%,,,,E NON RIGUARDA SOLO ME MA ANCHE TUTE LE MIE COLLEGHE,
Roberto
Agosto 18, 12:04Mi sembra strano che l’ispettorato abbia evidenziato la sua incompetenza, in quanto se non viene applicata la giusta maggiorazione relativa alle ore di lavoro supplementare, c’è anche un errato calcolo sulla contribuzione previdenziale.
L’azienda deve rispettare l’orario di lavoro del personale a part-time e può eventualmente chiedere delle modifiche qualora nel contratto di lavoro siano previste le cd. clausole elastiche.
GiuliaG
Agosto 02, 12:44Buongiorno, sono stata assunta da un’azienda per un tirocinio di 6 mesi, dopo dimmi hanno assunta per Altri 13 mesi con un contratto a tempo determinato. In questi 13 mesi hanno utilizzato 4 proroghe. Dopo di chè non mi hanno fatto la quinta proroga in quanto doveva essere un tempo indeterminato. Adesso in negozio c’è una maternità. Loro possono assumermi a tempo determinato per sostituzione della maternità? In anticipo la ringrazio.
Roberto
Agosto 05, 22:29Certo, per un periodo massimo che è dato dalla differenza tra i 13 mesi ed il massimale di durata previsto dal contratto collettivo applicato dall’azienda.