Per gli apprendisti le ore di Cassa integrazione vanno recuperati?
Qualora l’azienda abbia posto in Cassa integrazione lavoratori apprendisti (in sospensione o con riduzione di orario), il periodo di apprendistato professionalizzante viene automaticamente prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
La disposizione è contenuta nell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) e non riguarda l’apprendistato di primo livello e quello di alta formazione.
Per maggiori informazioni di seguito l’art. 2 del decreto legislativo n. 148/2015:
Art. 2. Apprendisti
- Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
- Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l’impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.
- Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
- Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
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15 Commenti
LORENZO
Maggio 20, 10:10IL TENORE DELL’ART. 2 COMMA 4 QUANDO PARLA DI EQUIVALENZA DELLA SOSPENSIONE E DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO, DEVE ESSERE INTESO CHE NEL CASO UN LAVORATORE SIA STATO SOSPESO PER UN TOTALE DI 400 ORE CORRISPONDENTI A 50 GIORNI DI LAVORO SU 8 ORE ( LAVORA 40 ORE PER 5 GIORNI) LA PROROGA DEVE ESERE CONTEGGIATA COME 50 GIORNI DI CALENDARIO O DI LAVORO?
INOLTRE SE IL CCNL NEL CASO SPECIFICO CCNL METALMECCANICA ARTIGIANATO ALL’ART. 27 RECITA CHE I PERIODI DI SOSPENSIONE SONO RAPPORTATI A GIORNI DI SOSPENSIONE ( E QUINDI LA PRORGA DOVREBBE ESSERE A NORMA DEL CCNL 50 GIORNI DI CALENDARIO) NEL CASO L’ART 2 COMME 4 DEBBA ESSERE CONSIDERATO COME 50 GIORNI DI LAVORO, E’ POSSIBILE DEROGARE A QUESTA NORMA APPLICANDO QUELLA DEL CCNL?
Roberto
Maggio 23, 13:08L’articolo 2, comma 4, non delega la contrattazione collettiva alla materia, per applicherei esclusivamente la previsione legale: proroga del periodo di apprendistato in relazione alle ore di integrazione salariale fruite.
mauro
Marzo 10, 09:29salve Dott. Camera, ho un dubbio e vorrei la sua opinione: per quanto riguarda la proroga del periodo formativo di un apprendista (professionalizzante) soggetto a sospensione per CIG (azienda fino a 9 dipendenti) per 10 mesi continuativi ad esempio, che ripercussioni avrà quella proroga ai fini dell’applicazione delle aliquote contributive incrementali a carico del datore di lavoro? Dovrà essere prorogata anche l’applicazione delle aliquote contributive INPS alla stregua della proroga del periodo formativo? Grazie, buon lavoro.
Roberto
Marzo 10, 10:32Ritengo di sì, in quanto l’incrementazione è proporzionale all’attività formativa (che è stata bloccata per 10 mesi).
mauro
Marzo 28, 13:20Mi fa piacere che il nostro parere sia concorde. La ringrazio ancora, La saluto e Le auguro buon lavoro.
Anna
Gennaio 19, 19:35Buongiorno.
La proroga ha effetto solo sul termine finale o anche sugli step retributivi intermedi?
Mi spiego meglio con un esempio: dipendente assunto in data 10/05/2019 con contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi (CCNL Commercio, inquadramento iniziale 7° livello e inquadramento finale 5° livello).
Essendo stato stato in CIGD a zero ore per un totale di 5 mesi, il termine finale verrà prorogato dal 09/05/2022 al 09/10/2022.
In data 10/11/2020 sarebbe però “scattato” il passaggio retributivo al 6° livello: deve essere spostato anch’esso in avanti, oppure resta operativo e la proroga agisce esclusivamente sul termine finale del periodo di formazione? In caso vada spostato in avanti, lo slittamento dovrà essere di 5 mesi (perchè il periodo di CIGD si “neutralizza”) o di soli 2 mesi e mezzo (perchè il contratto parla di “prima metà” e “seconda metà” del periodo di apprendistato)?
Grazie in anticipo
Cordiali saluti
Roberto
Gennaio 19, 21:49Normalmente, qualora sia stato lungo il periodo di sospensione, lo slittamento avviene al momento del rientro. Viceversa, se la sospensione è stata breve, lo slittamento (anche retributivo) avviene al termine dell’apprendistato.
gianni238
Novembre 03, 01:50Buongiorno, mia figlia è stata assunta come apprendista, con un’assunzione a tempo indeterminato, presso un negozio di abbigliamento, in data 10/08/2020. Ora, i nuovi dati relativi alla pandemia, fanno presagire periodi bui per l’economia e per i lavoratori in generale. Vorrei sapere se, nell’eventualità che il datore di lavoro si trovasse in difficoltà e decidesse di ridurre l’orario di lavoro, mia figlia avrebbe diritto ad usufruire della cig in deroga, oppure a quale altro ammortizzatore sociale potrebbe accedere? La ringrazio e confidando in tempi migliori Le invio cordiali saluti.
Roberto
Novembre 03, 22:11Ad oggi, l’INPS ha comunicato, con la circolare n. 115/2020, che la CIG sarà possibile solo per gli assunti sino al 13 luglio 2020. Credo, comunque, che con i prossimi interventi normativi ci sarà un ampliamento della platea dei beneficiari. Saluti
monica
Settembre 18, 17:40una volta identificate le ore di cigo da recuperare, come si effettua il conteggio???
400 ore di cigo da recuperare,
orario dell’apprendista 40 ore settimanali articolate su 5 giorni,
i giorni da recuperare saranno 50 che conterò dalla fine del periodo formativo come giorni di effettivo lavoro???
Roberto
Settembre 22, 18:53Qualora non vi sia alcuna previsione contrattuale sul recupero delle ore di lavoro non fatte in quanto l’apprendista era in CIG, ritengo che il conteggio debba essere fatto sommando i giorni di cassa integrazione. Qualora l’ammortizzatore sia stato utilizzato con una riduzione dell’orario, allora calcolerà le giornate come evidenziate nel quesito.
monica
Settembre 18, 17:36ho un dubbio…
una volta definite il numero delle ore da recuperare, la proroga della fine del periodo formativo come si conta???
ad es. 400 ore da recuperare di cigo, orario settimanale di 40 ore su 5 gg, quindi potenzialmente 50 giorni…che conterò come giorni lavorativi?????
grazie
ANNA
Luglio 14, 14:09Buongiorno, un’azienda dovrebbe attingere alla cassa integrazione a riduzione oraria.
Può eventualmente per metà mese fare cassa e metà mese fare ferie?
Grazie
Roberto
Luglio 14, 16:04S’, ritengo che la cosa sia possibile.
ANNA
Luglio 14, 14:05Buongiorno,
un’azienda può alternare giorni di cassa e giorni di ferie? Dovrebbe attivare la cassa integrazione a riduzione oraria e vorrebbe eventualmente in parte attingere alla cassa in parte mettere in ferie.
E’ fattibile?
Grazie