La risoluzione consensuale rientra tra i divieti del Decreto Cura Italia?

La risoluzione consensuale rientra tra i divieti del Decreto Cura Italia?

Mi conferma che la risoluzione consensuale non rientra tra i divieti previsti dal decreto cura Italia?

Sino al 17 agosto 2020 è vietato avviare una procedura di licenziamento collettivo, concludere una procedura avviata dopo il 23 febbraio 2020 e procedere con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nessun divieto è stato previsto qualora il recesso avvenga tramite risoluzione consensuale tra le parti. In questo caso, consiglio che la procedura avvenga in una delle sedi previste dal quarto comma dell’articolo 2133 c.c. (cd. sedi protette).

Per maggiori informazioni, di seguito, un estratto dell’editoriale di Eufranio Massi Fine degli ammortizzatori sociali Covid e sospensione dei licenziamenti: una tempesta perfetta”

[…] L’intenzione dell’Esecutivo, che appare (per quel che contano) da dichiarazioni rese alla stampa da esponenti titolari di vari Dicasteri, sarebbe quella di prorogare la sospensione oltre la data del 17 agosto, magari fino alla fine dell’anno: tutto questo, però, se non accompagnato da un sostegno per un uguale periodo, rischia di creare un forte contenzioso nel Paese, che potrebbe, questo sì, essere affetto da incostituzionalità, non tanto, e non solo, per violazione dell’art. 41 sulla libertà di impresa, quanto per il fatto che i costi verrebbero ad essere “caricati” sul datore di lavoro che ha necessità di riorganizzarsi e, magari, di procedere a licenziamenti o che ha deciso (purtroppo, i casi sono, ad oggi, tanti) di cessare la propria attività riconsegnando la licenza di esercizio. Tralasciando l’ipotesi della cessazione di attività, l’azienda che lavora “a scartamento ridotto” può utilizzare, con il consenso degli interessati, gli istituti legali e contrattuali per una riduzione di orario, può attivare (qualora ne abbia la possibilità perché, ad esempio, appartenente al settore industriale) l’integrazione salariale ordinaria ex art. 11 del D.L.vo n. 148/2015 con il relativo contributo addizionale, se  non ha raggiunto l tetto massimo visto che, per molte imprese, che erano in integrazione il 24 settembre 2015, siamo alla scadenza del quinquennio mobile: in ogni caso, gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori e degli Istituti previdenziali restano tutti.

Al momento, l’intenzione del Governo, stando al comunicato congiunto del 12 giugno sottoscritto dai Ministri del Lavoro e dell’Economia, sarebbe quello di consentire, attraverso un Decreto Legge finalizzato ad agevolare le imprese in difficoltà che hanno già utilizzato le 9 settimane previste dal D.L. n. 18/2020 e le 5 successive di cui parla il D.L. n. 34/2020 per il periodo tra il 1° giugno ed il 31 agosto, attraverso l’anticipazione della fruizione delle 4 settimane ipotizzate tra il 1° settembre ed il 31 ottobre. In questo modo la disposizione troverebbe applicazione in tutti i settori e non soltanto nel turismo, nelle fiere e congressi, negli spettacoli dal vivo e nelle sale cinematografiche. Si tratterebbe, come detto pocanzi, di una misura “tampone” destinata ad arrivare alla data del 17 agosto, ma sarebbe, comunque, un mezzo per allontanare nel tempo, sia pure brevemente, la soluzione del problema. Sul punto, diverse forze politiche hanno presentato emendamenti in tal senso (occorre trovare le coperture finanziarie che dipendono, essenzialmente, dal “tiraggio” complessivo degli ammortizzatori COVID-19) e, quindi, sembra registrarsi una sorta di convergenza: il Decreto Legge avrebbe una funzione di “ponte”, nel senso che una volta approvato, in sede di conversione, lo specifico emendamento, con la successiva pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del D.L. n. 34, il provvedimento sarebbe lasciato decadere[…]

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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