Come comportarsi in caso di periodo di preavviso non previsto nel contratto di lavoro?
Qualora il periodo di preavviso non sia previsto nel contratto di lavoro, devo ritenere che non sussiste, come in caso di assenza del periodo di prova?
Non è così. La mancanza, nel contratto individuale di lavoro, dell’indicazione del periodo di preavviso porta all’applicazione di quanto previsto dal CCNL. Il preavviso non sussiste esclusivamente per le seguenti tipologie di recesso: risoluzione consensuale, risoluzione per giusta causa (art. 2119 c.c.), recesso durante o al termine del periodo di prova, risoluzione allo scadere del contratto a Tempo Determinato e recesso al termine del periodo di lavoro optato dal lavoratore che ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Per maggiori informazioni, di seguito l’art. 2119 del Codice di procedura Civile:
Dispositivo dell’art. 2119 Codice civile
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto [1373] prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato [2097], o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto [2103, 2244]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore [2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda [2111]).
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