Il TFR in busta paga [ E. Massi ]

Il TFR in busta paga [ E. Massi ]

eufraniomassi_articoloDopo lunga attesa (più che altro sui “media”, atteso che quella dei diretti interessati – i lavoratori – non sembra che sia stata particolarmente spasmodica) è approdato, in Gazzetta Ufficiale  il DPR n. 29/2015 che detta modalità operative per la fruizione del Quir (un ennesimo neologismo introdotto nel nostro ordinamento che sta a significare “quota integrativa della retribuzione”, ossia anticipo del trattamento di fine rapporto maturato mensilmente, in busta paga).

La prima riflessione che si può fare alla luce di questo provvedimento (peraltro, postulato dall’art. 1, commi da 26 a 34, della legge n. 190/2014) è che, per i lavoratori che aderiranno al nuovo istituto, la natura del TFR cambierà, commutandosi mensilmente in quota dello stipendio ed in ciò appare in controtendenza rispetto alle scelte effettuate dal Legislatore soltanto alcuni anni or sono, quando, a fronte della progressiva riduzione del trattamento pensionistico, si è cercato di favorire la previdenza complementare, trasferendo ai fondi a ciò costituiti, quote dello stesso.

Fatta questa breve premessa ritengo opportuno fissare alcuni punti fermi, non prima di aver ricordato che il D.L.vo n. 29/2015 è in vigore dal 3 aprile.

Innanzitutto, il campo di applicazione.

L’istanza (art. 3) può essere presentata da tutti i lavoratori dipendenti (anche con contratto a tempo parziale) del settore privato con un rapporto di lavoro subordinato in corso da almeno sei mesi. Sono espressamente esclusi:

a)      I lavoratori domestici;

b)      I lavoratori del settore agricolo (qui, secondo un orientamento consolidato, ci si riferisce agli operai del settore agricolo e non agli impiegati);

c)      I lavoratori per i quali la legge o il CCNL, anche con rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR o l’accantonamento presso soggetti terzi;

d)     I lavoratori di imprese oggetto di procedura concorsuale;

e)      I lavoratori dipendenti da imprese nelle quali vi è un accordo in corso per la ristrutturazione dei debiti ex art. 182 – bis della legge fallimentare;

f)       I lavoratori dipendenti da imprese che hanno in corso un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;

g)      I lavoratori di imprese in integrazione salariale straordinaria  e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione salariale straordinaria stessa, limitatamente ai soggetti in forza nell’unità produttiva interessata;

h)      I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che hanno sottoscritto accordi di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex art. 7 della legge n. 3/2012.

Va ricordato, inoltre, che è precluso al lavoratore il ricorso all’anticipazione se il TFR è stato dato a garanzia di contratti di finanziamento: tale preclusione (c’è un obbligo di notifica da parte del lavoratore in favore del proprio datore) permane fino alla dichiarazione del mutuante circa l’estinzione del credito.

Ma cosa succede se un’azienda, dopo la concessione del Quir mensile, rientra in una di quelle situazioni di crisi prospettate alle lettere e, f, g ed h? Il trattamento viene interrotto dal mese successivo a quello nel quale si è verificata l’insorgenza della causale.

Nel periodo compreso tra il 1° marzo 2015 (pur se il DPR è in vigore dal 3 aprile) ed il 30 giugno 2018 (periodo complessivo di operatività della norma) il lavoratore può (art. 5) chiedere la liquidazione mensile del TFR, attraverso una istanza compilata e debitamente sottoscritta il cui modello è stato predisposto come allegato al DPR n. 29/2015. La manifestazione di volontà, valida per tutto il periodo sopra considerato, è sottoposta alla verifica delle condizioni di cui ho già parlato, e si presenta come irrevocabile. La decorrenza del Quir parte dal mese successivo alla presentazione dell’istanza: da ciò discende che non è dovuto alcun versamento sia al Fondo di tesoreria dell’INPS che alle forme pensionistiche complementari.

Una prima riflessione, a mio avviso, si ritiene necessaria.

Per i datori di lavoro che non detengono più quote del TFR l’operazione si presenta a “costo zero”, mentre per quelli più piccoli si presenta leggermente diversa, atteso che viene meno il c.d. “autofinanziamento” che si verificava con l’accantonamento delle quote mensili che i lavoratori non avevano deciso di investire nella previdenza complementare.

A tal proposito, il Legislatore ha posto in essere una sorta di finanziamento da parte del sistema bancario che avverrà a seguito di un protocollo sottoscritto tra ABI e Dicasteri dell’Economia e del Lavoro: i datori di lavoro che potranno accedervi (la richiesta va fatta ad un solo istituto di credito) sono quelli che hanno un organico non superiore alle 49 unità e che non sono tenuti al versamento delle quote al Fondo di tesoreria dell’INPS.

Ai finanziamenti non sono applicati tassi, comprensivi di ogni altro eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote del TFR ex art. 2120 c.c., vigenti al momento, periodicamente aggiornato dall’INPS e reso noto attraverso procedure telematiche.

L’Istituto svolge un ruolo primario nell’accesso al credito (art. 6):

a)      Certifica i limiti dimensionali, anche con riguardo alle misure compensative;

b)      Comunica alla banca, con cadenza mensile, l’importo del TFR da liquidare, desumendolo dal flusso UniEmens: se non c’è comunicazione il finanziamento resta sospeso;

c)      Interviene, attraverso un fondo di garanzia di nuova costituzione, a soddisfare il rimborso del finanziamento bancario, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non effettui il rimborso entro il 30 ottobre 2018. L’Istituto provvederà, successivamente, al recupero, ma l’insolvenza non influisce sul rilascio del DURC.

L’indubbio interesse che l’anticipo in busta paga del TFR maturato mensilmente postula, a mio avviso, alcune considerazioni che si riferiscono alla sfera del lavoratore interessato.

Busta paga “maggiorata oggi”, significa, innanzitutto, trattamento pensionistico più basso: infatti, un lavoratore che esprima tale volontà già a partire dal primo mese (l’impegno è fino a giugno 2018) non vedrebbe accantonate al fondo o presso il datore di lavoro (se si tratta di un’impresa con meno di 50 dipendenti) tutte le mensilità relative a questo periodo che, quindi, non saranno oggetto della rivalutazione annuale prevista dalla legge n. 297/1982 (75% del tasso di inflazione oltre all’1,5% fisso). Su questo incremento grava una tassazione del 17%, mentre l’ammontare finale è tassato sulla media dell’ultimo quinquennio. L’importo di Quir concorre a formare reddito complessivo sul quale si paga l’aliquota IRPEF ordinaria, cosa che, almeno per i redditi più alti, appare fortemente oneroso. Per i redditi più bassi l’incremento mensile (che è del tutto neutro per il bonus da 80 euro) potrebbe compromettere l’accesso ad alcune prestazioni sociali agevolate.

C’è, poi, l’ipotesi della previdenza complementare affidata ad un fondo pensione: qui la tassazione (inversamente proporzionale agli anni di conferimento) non è fissa ma compresa in un arco percentuale compreso tra 9 e 15%. L’aliquota relativa alla rivalutazione è strettamente correlata agli investimenti del fondo complementare ed è, mediamente, del 20%.

La domanda che si pone, spontanea, è questa: quanto effettivamente converrà avere una somma ulteriore in busta paga (che, comunque, è inferiore a quanto maturato mensilmente, per effetto dell’assoggettamento alla tassazione ordinaria) se tutto ciò andrà ad incidere negativamente sulla rendita pensionistica futura?

Sicuramente, per i più giovani, già colpiti dalla recente riforma pensionistica, la “botta” appare notevole, sol che si pensi alla circostanza che, senza toccare alcunchè, gli importi pensionistici saranno pari a circa il 58 – 60% dell’ultimo stipendio.

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Eufranio Massi
Eufranio Massi 357 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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