Erogazione mensile del tfr in busta paga: ecco come esercitare l’opzione
Il D.P.C.M. n.29/2015, pubblicato in G.U. n.65 del 19 marzo 2015 contiene il regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del “TFR come parte integrante della retribuzione” per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. Le quote del TFR erogate mensilmente vengono denominate Qu.I.R. (Quota integrativa di retribuzione). Tuttavia, il D.P.C.M. non potrà essere operativo da marzo 2015, ma dal 1° aprile 2015.
1) Campo di applicazione
La nuova possibilità concessa dal Governo, non riguarda tutti i lavoratori, ma è rivolta esclusivamente:
- ai lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro;
- ai lavoratori che non hanno vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito.
Inoltre, l’art.3 del D.P.C.M. stabilisce che la possibilità di poter anticipare la quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) può essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di modalità esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito della forma pensionistica medesima, nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
Restano esclusi i seguenti soggetti:
- i lavoratori pubblici;
- i lavoratori dipendenti domestici;
- i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art.7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.
2) Misura della Qu.I.R e tassazione
La Qu.I.R. è pari alla quota maturanda del TFR, determinata in base alle disposizioni dell’art.2120 del c.c., al netto del contributo dello 0,50% Ivs, ove dovuto.
La Qu.I.R. è soggetta a “tassazione ordinaria”, non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del bonus degli 80 euro.
Inoltre, non rileva ai fini della tassazione separata del TFR, dunque, il periodo di corresponsione della Qu.I.R. e il relativo importo corrisposto, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di riferimento per il calcolo dell’aliquota media di tassazione del TFR né della quantificazione dell’imponibile fiscale TFR.
3) Modalità di richiesta
I lavoratori che intendono monetizzare mensilmente il proprio Tfr in busta paga, dovranno presentare al datore di lavoro, apposita “istanza di accesso” debitamente compilata e validamente sottoscritta. A tal fine, andrà utilizzato il modello, allegato A del D.P.C.M. n.29/2015.
Il datore di lavoro, una volta accertato il possesso dei requisiti, procederà alla liquidazione della Qu.I.R. a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza e fino al 30 giugno 2018 o alla data di cessazione, se antecedente. La manifestazione di volontà è irrevocabile.
I datori di lavoro che hanno meno di 50 dipendenti e che non sono tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, hanno la possibilità di accedere al “finanziamento assistito da garanzia”. In tal caso, le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. saranno effettuate a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza.
Durante tale periodo è sospesa l’eventuale corresponsione del trattamento di fine rapporto al fondo di tesoreria dell’Inps o ai fondi di previdenza complementare.
A seguire il modulo per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (qu.i.r.) in formato pdf
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