Un dipendente ha il verbale per accertamento invalidità parente scaduto. Posso recuperare i permessi già usufruiti? Da quale data?

Un dipendente ha il verbale per accertamento invalidità parente scaduto. Posso recuperare i permessi già usufruiti? Da quale data?

Un dipendente aveva il verbale per accertamento invalidità parente in scadenza a marzo 2018.  A dicembre 2019 è stato rilasciato un nuovo verbale nel quale il parente non ha più diritto alla LEGGE 104 in quanto hanno tolto la gravità dell’invalidità. Occorre recuperare i permessi che ha già usufruito? Da quale data?

Gli effetti, circa l’esito della mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità, si hanno dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale. Da quel momento, si potranno recuperare i permessi, nel frattempo fruiti (circolare INPS n. 127/2016).

Per maggiori informazioni di seguito i due casi di accertamento inerenti presenti nella circolare INPS n. 127/2016:

2.2 Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92)

Nell’ipotesi in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.

Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.

Resta fermo l’ obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro, ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda già autorizzata.

Si fa presente, ad ogni buon conto, che il richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa) oppure qualora intenda modificare la tipologia di permesso richiesta (es. prolungamento del congedo parentale in luogo dei giorni di permesso).

2.3 Verbale con esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92)

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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