In caso di assunzione a termine con livello diverso dal precedente azzero le proroghe possibili?
Buongiorno, se assumo un lavoratore a tempo determinato con un livello e categoria legale diversa rispetto ai pregressi rapporti a termine, si azzera il numero di proroghe e riprendono da 4?
No, il numero di proroghe (articolo 21, comma 1, del D.L.vo 81/2015) non è collegato al livello e categoria legale del lavoratore, così come la durata massima, ma è collegato unicamente alla figura del lavoratore assunto con rapporti di lavoro a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro. Ricordo che nel massimale del numero di proroghe (4), non rientrano le proroghe effettuate durante eventuali rapporti in somministrazione con lo stesso lavoratore.
Per maggiori informazioni di seguito gli articoli 21 e 19 del D.L.vo 81/2015
Art. 21. Proroghe e rinnovi
Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.
In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.
Art. 19. Apposizione del termine e durata massima
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
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8 Commenti
charlie
Ottobre 01, 11:11Buongiorno dottor Camera
Sono stato assunto come impiegato/operatore amministrativo in sostituzione di una persona in distacco sindacale che invece è operaio. La cosa è legale oppure no??? Oltre a ciò io avevo già lavorato in tale azienda come operaio per circa 8 mesi questi ultimi vanno conteggiati assieme a quelli che ho fatto da impiegato??
Grazie mille
Roberto
Ottobre 15, 12:46Effettivamente è anomalo che per sostituire un operaio sia stato assunto con la qualifica di impiegato. Se svolge attività diverse rispetto al sostituito, vuole dire che hanno errato la causale. Per quanto riguarda la durata, i due contratti non si cumulano, in quanto effettuati per mansioni di pari livello e categoria legale.
Samy
Febbraio 11, 23:24Salve,mi hanno assunto da una settimana con contratto a tempo indeterminato con mansione di segretaria, poi mi hanno chiesto di cambiarmi solo la mansione sul contratto per fini burocratici a operaia,ma in realtà faro5la segretaria,che faccio? Grazie
Roberto
Febbraio 12, 17:38Non capisco la motivazione “burocratica” addotta dall’azienda. La segreteria è una attività impiegatizia.
Titty
Febbraio 14, 20:39Buonasera, in un contratto a termine per ragioni sostitutive esempio malattia del lavoratore, il termine è subordinato al rientro dalla malattia? Oppure bisogna apporre un termine indipendentemente dal rientro? Grazie mille
Roberto
Febbraio 17, 07:58Ritengo che basti agganciare il contratto a termine al rientro del lavoratore sostituito.
Roberto
Gennaio 07, 16:08Buonasera, la norma prevede “l’azzeramento” del contatore della durata, laddove vi sia effettivamente un cambio di livello e categoria legale del lavoratore assunto a termine. Non è così palese che detto azzeramento riguardi le proroghe, in quanto non previsto dal comma 2 dell’articolo 21. Inoltre, ritengo che trattasi, comunque, di rinnovo e come tale va applicata la causale e la relativa contribuzione aggiuntiva.
ANNALISA
Gennaio 03, 18:24Buonasera Dr. CAMERA, visto i dubbi infiniti…riporto un estratto del comma 2 dell’Art.19 del D.L.vo 81/2015,
“….fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi…..”
Facendo una deduzione “ingenua”, sembra si possano assumere lavoratori a tempo determinato, già assunti precedentemente a tempo determinato, per un totale di altri 24 mesi se la nuova mansione si inquadra in un diverso livello e categoria legale. E altrettanto ingenuamente, pensando ad un nuovo rapporto, sembra si abbiano a disposizione altre 4 proroghe….
… la domanda è… HELP…. cosa rispondiamo alle Aziende?
Grazie infinitamente e i più sinceri Auguri di Buon Anno