Agenzie di somministrazione di lavoro – Il nuovo testo CCNL per le APL
Pubblicato il testo definitivo del CCNL sottoscritto da Assolavoro e le organizzazioni sindacali
Il testo del CCNL per la categoria delle APL
Agenzie di somministrazione di lavoro. Lo scorso 21 dicembre 2018, Assolavoro e le organizzazioni sindacali (Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp), hanno firmato l’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro aderenti (circa l’87% del totale in Italia). Il 15 ottobre 2019 è stato pubblicato il testo completo e definitivo del CCNL in vigore dal 1.1.2019 al 31.12.2021 che accoglie integralmente l’accordo relativo al mese di dicembre dello scorso anno. Di seguito vediamo le principali novità del nuovo testo.
Durata massima dei contratti a termine in somministrazione
I nuovi contratti si conteggiano a partire dal 1 Gennaio 2019:
- nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con una azienda utilizzatrice, la durata massima va individuata dal contratto collettivo di settore applicato. In assenza di tale disciplina la durata massima è fissata in 24 mesi;
- nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore può avere una durata massima di 48 mesi.
Il superamento dei rischi della Circolare del Ministero del Lavoro n.17/2018
Tra le disposizioni più rilevanti del nuovo accordo, va segnalato il superamento di alcuni rischi derivanti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.17/2018, relativa alle disposizioni del Decreto Dignità.
La Circolare del Ministero include tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma. A questo proposito poteva nascere il rischio che nel mese di Gennaio 2019, 53mila persone non sarebbero potute più essere impiegate con un contratto di somministrazione a termine. Questo perché si sarebbe raggiunto il tetto massimo dei 24 mesi.
Il CCNL somministrazione dispone che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le due parti (ApL e lavoratore) sono conteggiati per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni, qualunque sia il numero di mesi di impiego.
Proroghe contratti somministrazione
Nel nuovo testo viene incrementato il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018 che prevede di norma sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .
Sono ammesse otto proroghe solo nei casi seguenti:
- se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima superiore a 24 mesi.
- lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
- lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
- casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
- impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.
Welfare, formazione e MOG
Altri aspetti del nuovo accordo riguardano il welfare di settore, la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):
- diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale
- disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro
- Contratto a Monte Ore Garantito (MOG) riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo, grande dstribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona)
- incentivi per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a 1000 euro se almeno di dodici mesi;
- per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per almeno 90 giornate nell’arco nell’anno viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.
L’accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.
CCNL Somministrazione, lavoro domestico e tutela maternità
Il nuovo testo del CCNL conferma la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il lavoro domestico. Il sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti. Una particolare tutela è introdotta anche per le lavoratrici madri. È previsto infatti il diritto di precedenza per l’avvio in missione almeno di pari livello delle precedenti attività svolte.
Per avere maggiori informazioni, vi invitiamo a scaricare il testo completo del nuovo CCNL.
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