Esiste un limite minimo di retribuzioni non pagate per concedere le dimissioni per giusta causa?

Esiste un limite minimo di retribuzioni non pagate per concedere le dimissioni per giusta causa?

Chiedo cortesemente un’informazione: qualora un lavoratore con 2 mensilità di retribuzioni non pagate, e relativa messa in mora già intimata e controfirmata dall’azienda, volesse presentare le dimissioni presso l’ispettorato sarebbe riconosciuto il crisma di Giusta Causa?

Non esiste, legislativamente, una disposizione che evidenzi il limite minimo di retribuzioni non pagate per avallare le dimissioni per giusta causa.

La giurisprudenza parla di “reiterato mancato pagamento” delle retribuzioni.

In un’altra sentenza di merito, il giudice, per legittimare la giusta causa delle dimissioni, parla di “reiterato mancato pagamento delle voci retributive, tale da far venire meno la fiducia del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro“.

In definitiva, ritengo che sia il caso di attendere il terzo mese di mancato pagamento per avallare la “reiterazione” dei mancati pagamenti.

Per maggiori informazioni di seguito un estratto dall’articolo: Le dimissioni per giusta causa [E.Massi]

[…] Le dimissioni per giusta causa da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato trovano il supporto normativo nell’art. 2119 c.c.: in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto di recedere, con effetto immediato, dal rapporto, senza alcuna prosecuzione, neanche provvisoria e senza, ovviamente, essere tenuto a prestare la sua attività nel periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo. Le dimissioni, che sono pur sempre un atto unilaterale ricettizio, dopo la riforma intervenuta con l’art. 26 del D.L.vo n. 151/2001 e con il D.M. 15 dicembre 2015, debbono avvenire nell’unico modo possibile, ossia attraverso la compilazione del modello telematico. Ciò va fatto, autonomamente, dall’interessato (che deve essere in possesso del PIN INPS) o con l’ausilio di uno dei c.d. “soggetti intermediari” (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, funzionari dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, commissioni di certificazioni, consulenti del lavoro). Il modello, sottoscritto con una serie di garanzie, viene inviato al datore e la risoluzione diviene efficace nel momento in cui lo stesso viene ricevuto nella casella di posta elettronica dello stesso. Qualunque modalità diversa renderebbe assolutamente inefficaci le dimissioni. Nel modello telematico va inserita la motivazione “dimissioni per giusta causa”[…]
[…] La circolare dell’INPS 20 ottobre 2003, n. 163 e la giurisprudenza hanno identificato una serie di ipotesi che concretizzano la figura della giusta causa nelle dimissioni:

  • reiterato mancato pagamento della retribuzione (Cass., 26 gennaio 1988, n. 648)[…]

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Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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4 Commenti

  1. Fab
    Maggio 23, 17:16

    Salve, e se le retribuzioni non corrisposte fossero solo una parte dello stipendio?
    Supponiamo che il primo mese mi diano 500 dei 1000€ di stipendio e tale gioco si ripetesse nei mesi successivi con percentuali diverse.
    Quanto bisogna aspettare? Vale il fatto che lo stipendio è stato frazionario e quindi attendere il terzo mese di stipendi parziali o ci sono altre regole?

    • Roberto
      Maggio 23, 22:22

      Per questa casistica non esiste una regola. Aspetterei comunque il terzo mese per verifica la corrispondenza tra ciò che è previsto in busta paga e la retribuzione effettiva.

  2. Giorgiorock
    Novembre 22, 14:46

    Potrei sapere per quali settori non sussistono i vincoli stabiliti dalle norme sui contratti a termine? Grazie per la cortesia.

    • Roberto
      Novembre 25, 08:02

      Le regole sui contratti a termine sussistono per tutti i settori. La contrattazione collettiva può rivedere detti limiti ma non escluderli.

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