Ho ricevuto dall’Ispettorato una lettera per un tentativo di conciliazione monocratico. Mi può spiegare cos’è?

Ho ricevuto dall’Ispettorato una lettera per un tentativo di conciliazione monocratico. Mi può spiegare cos’è?

Qualche mese fa mi sono rivolta all’ispettorato del lavoro per denunciare il periodo di prova fatto in nero. Poi l’azienda mi ha assunto in regola. Ieri ho ricevuto dall’ispettorato una lettera per un tentativo di conciliazione monocratico. Mi può spiegare cos’è?

All’interno della procedura ispettiva è prevista la possibilità che l’ispettorato, qualora ve ne siano i presupposti, disponga un tentativo di conciliazione monocratica al fine di ripristinare correttamente il rapporto di lavoro e dare la possibilità all’azienda di regolarizzare, ora per allora, il rapporto di lavoro dall’origine. Lei potrà partecipare con l’assistenza di un sindacato, un consulente o altro soggetto di sua fiducia. Qualora l’azienda sia concorde a rivedere il rapporto di lavoro, ciò potrà avvenire con il contestuale riconoscimento dei contributi non corrisposti nel periodo di lavoro irregolare, ma senza il pagamento delle sanzioni per tale violazione. In caso di mancato accordo, l’ispettorato procederà alla verifica delle sue affermazioni (presenti nella denuncia) ed al reperimento di tutte le prove (documentali e/o testimoniali) che avvalorano quanto dichiarato.

Per maggiori informazioni:

Decreto Legislativo n. 124/2004

Art. 11
Conciliazione monocratica

  1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
  2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
  3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
  4. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata. (come modificato dall’art. 38 della Legge 183/2010)
  5. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
  6. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.
  7. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l’ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l’ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell’attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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