I contributi nell’apprendistato e la mancanza di DURC [E.Massi]
La mancata regolarità contributiva e gli effetti sulla contribuzione ridotta che si applica nei rapporti di apprendistato
Una domanda che, sovente, molti operatori ed aziende si pongono è la seguente: la mancata regolarità contributiva ha effetti sulla contribuzione ridotta che si applica nei rapporti di apprendistato?
La risposta, chiara, è stata fornita, a suo tempo, dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5/2008, recepita dall’INPS con una propria circolare dello stesso anno, la n. 51/2008, confermata dallo stesso Dicastero del Lavoro con la nota n. 1677/2016 e richiamata dalla Corte di Cassazione nella sentenza 15 marzo 2018, n. 6428.
Credo che, anche per diradare equivoci, si possa fare una breve analisi delle disposizioni e della sentenza appena richiamate.
Nel 2008, con una lunga ed esaustiva circolare relativa alle modalità di rilascio del DURC, il Ministero del Lavoro, nella parte finale della circolare n. 5 del 30 gennaio, nel paragrafo relativo ai benefici “normativi e contributivi”, ebbe modo di affermare che quelli di natura contributiva sono gli sgravi collegati alla costituzione ed alla gestione del rapporto di lavoro, in una logica di deroga rispetto all’ordinario regime, cosa che, non si appalesa, allorquando “l’ipotesi agevolativa non risulta essere un abbattimento di una determinata aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statitisco-.attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori”.
Da tale principio discende che la ipotesi di “contribuzione ridotta” che riguardano interi settori come, ad esempio, l’agricoltura (in special modo, le zone montane) e la navigazione marittima o tipologie contrattuali come l’apprendistato non rientrano nella definizione di “sgravio contributivo”, in quanto si tratta di “contribuzione propria” dettata da ragioni di carattere politico-economico e, per quanto riguarda l’apprendistato, da indirizzi di politica legislativa, finalizzata a favorire l’occupazione giovanile.
Tale chiaro concetto è stato fatto proprio alcuni mesi dopo dall’INPS con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008, allorquando, al punto 3, ha confermato l’argomentazione della esclusione dal novero dei benefici contributivi, richiamati, ai fini del DURC, dall’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, i regimi particolari che caratterizzano sia l’apprendistato che interi settori e territori come, l’agricoltura e la navigazione marittima.
L’Istituto, ha però, giustamente, sottolineato che laddove ricorrano ipotesi di ulteriori agevolazioni di natura contributiva rispetto a quella che in tali tipologie contrattuali e settori risulta essere la “contribuzione propria”, queste vanno considerate come benefici e, di conseguenza, vengono attratte nei controlli richiesti per il rilascio del DURC. Negli anni passati abbiamo avuto, proprio per l’apprendistato, un esempio di tal genere allorquando, nelle imprese con un organico fino a nove dipendenti, per le assunzioni con rapporto di apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, era possibile fruire, sulla quota a carico dei datori di lavoro, della “contribuzione zero” per i primi due anni di rapporto, in luogo di quella ordinaria prevista, rispettivamente, per il primo anno nella misura dell’1,5% e nel secondo nella misura del 3%: tale disposizione fu oggetto di accurate indicazioni amministrative dell’Istituto.
Nel 2016, con la nota, di valenza generale, n. 1677 del 28 gennaio, inviata dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro sia alle proprie articolazioni periferiche che agli Istituti previdenziali che, infine, al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, si ribadì che non rientravano nella nozione di benefici contributivi le speciali aliquote contributive previste dal Legislatore per interi settori (agricoltura navigazione marittima) e tipologie contrattuali (apprendistato). A chiarimento di tale assunto fu inserita, in allegato alla nota, una tabella delle agevolazioni, oggetto di possibile verifica, atteso che potevano, a ragione, rientrare nella ipotesi degli sgravi contributivi.
Nel 2018, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6428 del 15 marzo, accogliendo il primo motivo del ricorso presentato da un datore di lavoro avverso una cartella esattoriale dell’INPS e riformando una decisione delle Corte di Appello di Bari ha confermato, trattando le questioni legate alla applicazione dell’art. 10 della legge n. 30/2003, la previsione di una aliquota contributiva minore come quella prevista per l’apprendistato (proprio perché “propria”), non possa rientrare nelle previsioni di cui parla la predetta norma. Per completezza di informazione ricordo il contenuto del predetto articolo: “ Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La questione, quindi, appare molto chiara: la mancanza di regolarità contributiva non ha effetti sulla contribuzione propria dell’apprendistato: tale concetto è stato ribadito nelle motivazioni espresse, di recente, dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n., 1075/2019.
La vicenda trae origine da alcune note di rettifica dei DM 10 emesse dall’INPS per revocare, sulla scorta della previsione contenuta nell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, i “benefici contributivi” dell’apprendistato, in quanto era stata riscontrata una irregolarità nei versamenti contributivi che l’azienda aveva, peraltro, sanato oltre il limite dei 15 giorni dalla notifica.
Dopo aver affrontato e risolto alcune questioni relative alla prova dell’avvenuta ricezione dell’invito a regolarizzare, la Corte di Appello, entrando nel merito della questione, ha dato torto all’Istituto sottolineando che l’apprendistato “gode” di uno speciale regime contributivo, che è “proprio” della tipologia contrattuale: di conseguenza, non si può, in alcun modo, parlare di agevolazione contributiva per la quale valgono le regole del DURC.
La non applicabilità del comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 si ricava, affermano i giudici di Appello, dagli indirizzi amministrativi forniti, in passato sia dal Ministero del Lavoro che dell’INPS che dalla stessa Cassazione ed ai quali ho fatto già cenno in questa riflessione.
Alla luce di quanto ho avuto modo di evidenziare in questa breve nota, quindi, la risposta è una soltanto: la contribuzione ridotta dell’apprendistato è “tipica” del contratto e non può essere sottoposta (a meno che non si tratti di ipotesi di sotto contribuzione come quella in essere nel quinquennio 2012-2016, per il primo biennio del rapporto, nelle aziende con un organico non superiore alle nove unità), in assenza di regolarità contributiva, ad alcun recupero, perché non è uno sgravio.
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