È vero che la durata massima dei contratti a termine non si applica qualora sia stato stipulato per motivi sostitutivi?

È vero che la durata massima dei contratti a termine non si applica qualora sia stato stipulato per motivi sostitutivi?

No, i contratti a termine per motivi sostitutivi devono rispettare il massimale previsto dalla legge (24 mesi) ovvero quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. Tenga presente che il massimale non riguarda il singolo contratto ma la sommatoria di tutti i contratti a termine (anche in somministrazione) stipulati con lo stesso lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (articolo 19, comma 2, decreto legislativo 81/2015).

Per maggiori informazioni di seguito un estratto dall’ articolo 19, comma 1-2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81:


  1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
    b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

  1. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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