Il co.co.co. per pensionati di vecchiaia non è previsto nella bozza di decreto sul riordino delle tipologie contrattuali?

No, non è previsto il co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativo ) per pensionati di vecchiaia. Il contratto di collaborazione, così come evidenziato dall’art. 47 dalla bozza del decreto legislativo sul riordino dei contratti di lavoro, sarà previsto esclusivamente in quelle aziende che applicano ccnl che avranno previsto discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; se prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; se prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni ed infine se rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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46 Commenti

    • Roberto
      Gennaio 13, 07:39

      Certo, qualora non siano presenti i requisiti prescritti dall’art. 2 del d.l.vo 81/2015, e cioè non sia una prestazione continuativa nel tempo, esclusivamente personale ed organizzata dal committente per quanto attiene ai tempi ed ai luoghi di lavoro.

  1. Per quanto le 2 circolari Inps (17 e 178) non dicano nulla in merito, ritengo che non sia possibile usufruire dello sgravio triennale, mancando il presupposto della stabilizzazione di un soggetto disoccupato o precario.

  2. Angelico
    Luglio 30, 17:46

    Con il Job Act i pensionati di vecchiaia possono avere collaborazioni ordinarie (co.co.co.) con quali presupposti? Grazie

  3. I pensionati possono avere collaborazioni ordinarie (co.co.co.) con i presupposti previsti dal dlvo 81/2015 (non continuità della prestazione, non esclusivamente personale e non etero-organizzazione).
    Inoltre, è possibile che abbiano la partita iva.
    Infine,, nulla vieta che vengano assunti come dipendenti.

  4. rosanna
    Luglio 24, 17:17

    vi chiedo se è corretta questa riflessione: quello che non è previsto nel decreto 81/15 è l’espressa esclusione dei pensionati dall’applicazione dell’art 2 comma 1, quindi in teoria al pensionato si potrebbe applicare la disciplina di una cococo genuina.
    In caso di cococo non genuina di un pensionato la sanzione della conversione in un rapporto subordinato sarebbe possibile visto che non vi è più il divieto del cumulo dei redditi per cui il pensionato potrebbe instaurare sia rapporti di lavoro dipendente che autonomo.

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