Vogliamo erogare un patto di non concorrenza ad un ex dipendente dimessosi. Sul valore che daremo dovrà essere applicata la contribuzione?

Vogliamo erogare un patto di non concorrenza ad un ex dipendente dimessosi. Sul valore che daremo dovrà essere applicata la contribuzione?

Ritengo di sì. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 16489 del 15 luglio 2009), la quale ha affermato che il patto di non concorrenza va ricondotto al rapporto di lavoro, ancorché per una obbligazione di non facere da adempiere nel tempo successivo alla sua cessazione, e quindi anche il corrispettivo erogato segue tale strada, non rilevando se lo stesso venga erogato in costanza di rapporto di lavoro, quale quota o parte della retribuzione periodica oppure al termine o dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Estratto del testo della sentenza della Corte di Cassazione n.  16489/2009:

 A tale nozione [determinazione del reddito da lavoro dipendente a fini contributivi] va pertanto anche oggi ricondotto, in quanto erogato in dipendenza della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – ancorché per una obbligazione di non facere da adempiere nel tempo successivo alla sua cessazione – e in funzione di compenso a fronte delle limitazioni lavorative per tale tempo convenute, anche il corrispettivo del patto di non concorrenza, non rilevando infine, ai fini indicati, se lo stesso venga erogato in costanza di rapporto di lavoro, quale quota o parte della retribuzione periodica (su cui cfr. Cass. 4 aprile 1991 n. 3507, cit. e 20 luglio 1983 n. 5014) oppure al termine o dopo la cessazione del rapporto di lavoro (ad es. periodicamente per la durata dell’obbligazione di non facere).

Di seguito estratti inerenti dal Codice Civile: 

Codice Civile – Articolo 2125

Testo in vigore dal 19/04/1942

Art. 2125. (Patto di non concorrenza).

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente.

Codice Civile – Articolo 2596

Testo in vigore dal 19/04/1942

Art. 2596. (Limiti contrattuali della concorrenza).

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

Per maggiori informazioni leggi anche gli articoli: Ho firmato un patto di non concorrenza della durata di 3 anni e valido in tutta Europa, a fronte di un euro in più in busta paga. È giusto?

Se pago un patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, devo pagare anche i contributi?

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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2 Commenti

  1. Grazie per i preziosi commenti; c’è un punto che non mi è chiaro: se oggi termina il rapporto di lavoro ed io stipulo un contratto di non concorrenza fra un mese, ovvero in un periodo successivo al rapporto di lavoro, anche in questo caso devono essere pagati i contributi?

    • Roberto
      Agosto 11, 17:06

      Secondo quanto chiarito dalla Cassazione, sì, in quanto l’obbligo di non facere è comunque collegato al rapporto di lavoro cessato.

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