Il limite dei 30 giorni di prestazione di lavoro è previsto quando si parla di Lavoro autonomo occasionale?
Lavoro autonomo occasionale: mi sono appuntata che non è più in vigore il rispetto del limite dei 30 giorni di prestazione di lavoro. È corretto oppure ho capito male? Nel caso in cui fosse corretto, esiste un riferimento normativo dal quale si evince che la prestazione può superare i 30 giorni?
Il limite dei 30 giorni era previsto per i mini co.co.co., disciplinati dall’articolo 61 del DLvo 276/2003, abrogato dal DLvo 81/2015.
Per quanto non esista più un limite legale di durata all’utilizzo di questa forma contrattuale, è il caso di evidenziare, nell’effettuazione della prestazione, una sua sporadicità, proprio per renderlo congruo rispetto alla fattispecie giuridica: “Lavoro autonomo occasionale“.
Per maggiori informazioni di seguito un estratto del DLvo 50/2017:
ART. 54-bis
Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale
Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro (215).
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6 Commenti
Architetto Gianni Anselmo
Settembre 16, 11:12Egregio Dott. Camera,
Sono un impiegato full time e di ruolo dal 2010 del Dipartimento Protezione civile della Regione Siciliana.
Sono in possesso della Laurea in Architettura, non riconosciuta dalla Regione Sicilia che quindi mi ha inquadrato in categoria B “Collaboratore” ( licenza media).
Sono anche inscritto all’Albo Professionale.
All’interno dell’ufficio, sebbene la mia bassa qualifica mi impone di espletare mansioni di poca rilevanza ( fotocopie , archivio, protocollo), mi sono sempre occupato di mansioni superiori, non tecniche , ma sempre nel campo amministrativo e solo per rispetto ai Dirigenti che ripongono in me notevole stima.
Ritengo pertanto di non avere alcuna incompatibilità lavorativa tra il lavoro di ufficio e quello professionale, che comunque viene svolto al di fuori degli orari di ufficio stesso.
Capisce bene però che con una laurea come la mia ed una specializzazione post-laurea, non posso contentarmi di fare solamente il semplice impiegato, anche per via della bassa remunerazione mensile ed in confidenza, come avrà già capito, le dico che ho sempre lavorato ufficiosamente in team con altri colleghi.
A questo punto mi chiedo cosa posso fare per poter ufficializzare la mia professione pur rimanendo un pubblico impiegato.
Ho colleghi nella stessa mia situazione che hanno aperto la P.I. in regime forfettario con gestione separata INPS, altri che operano con la “Prestazione occasionale”, che a quanto pare non ha più limiti di durata e soglia dei compensi (€5.000), perchè se li avesse anche qui si dovrebbe aprire la Gestione separata INPS per i redditi eccedenti gli € 5.000.
Lei in qualità di esperto cosa ne pensa?
Le chiedo a questo punto di aiutarmi a comprendere meglio per poter trovare la giusta soluzione al mio caso, che mi possa consentire di lavorare in serenità e soprattutto senza sentirmi, pur lavorando, in difetto.
Roberto
Settembre 19, 20:31Tutto dipende dal regolamento della sua Amministrazione. Qualora non siano previste particolari incompatibilità, lei può aprire partita iva ed effettuare prestazioni professionali all’esterno della PA. Viceversa, qualora volesse avviare un contenzioso con la sua Amministrazione, ritenendo di aver svolto mansioni superiori, è il caso di avviare tale procedura tramite un avvocato di fiducia.
Monica
Giugno 08, 10:12Buongiorno,a me hanno fatto un Contratto di promotrice da oggi fino al 31 agosto,nel contratto non sono scritti i giorni lavorativi ma solo l orario e l importo mensile netto ,cioè 8 ore al giorno per 800€ mensili più il 10% a fine mese sulle vendite…io devo ancora firmarlo perché qualcosa non mi convince…
Roberto
Giugno 09, 09:19Effettivamente è anomalo. Probabilmente viene previsto un fisso indipendentemente dai giorni di lavoro, che dovrà decidere Lei.
arianna guzzini
Giugno 19, 10:47Egregio Dott. Camera, ho letto l’articolo sul lavoro autonomo occasionale. Alla fine per maggiori informazioni, si rimanda al d lgs 50/2017, ma quest’ultimo fa riferimento alle prestazioni accessorie occasionali di natura subordinata, non autonome.
E’ un refuso o ho sempre sbagliato io ad interpretare?
Il riferimento normativo per le prestazioni autonome occasionali è l’art 2222 cc.
Roberto
Giugno 19, 18:32So deve trattare di un refuso, in quanto il lavoro autonomo occasionale (art. 2222 cc) non prevede una forma di subordinazione da parte del collaboratore.