Secondo il Regio Decreto, è possibile attivare un rapporto di lavoro intermittente solo nelle città con meno di centomila abitanti?

Secondo il Regio Decreto, è possibile attivare un rapporto di lavoro intermittente solo nelle città con meno di centomila abitanti?

Vorrei attivare un rapporto di lavoro intermittente con una parrucchiera. Ho visto che al punto 22 del Regio Decreto ciò è possibile solo nelle città con meno di centomila abitanti. È così oppure l’attivazione è comunque possibile?

Il Ministero del Lavoro, con la circolare 4/2005, ha evidenziato come le «tipologie di attività» di cui alla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923, devono essere considerate come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva alla quale il decreto ha rinviato per l’individuazione delle esigenze a carattere discontinuo ed intermittente specifiche per ogni settore. Pertanto, i requisiti dimensionali e le altre limitazioni alle quali il regio decreto fa riferimento non operano ai fini della individuazione della tipologia di attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro intermittente.

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Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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8 Commenti

  1. Paolo Agape
    Dicembre 04, 14:52

    Buonasera,
    sempre rispetto al contratto di lavoro intermittente, secondo Lei è possibile utilizzare tale tipologia di contratto flessibile per lo svolgimento di attività di salatura strade/rimozione e spalatura della neve durante il periodo invernale?
    Nello specifico, atteso che tale attività non rientra tra quelle normate nel CCNL applicato presso l’azienda operante, mi chiedevo se tale tipologia di attività potesse rientrare nella fattispecie indicata al punto 32 della tabella di cui al R.D. n. 2657/1923, a sua volta recepito dal D.M. del 23 ottobre 2005.
    Tale richiesta sorge anche e soprattutto alla luce dalla risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornita nell’interpello n. 01/2017 con il quale, lo stesso Ministero, rappresentava come l’indicazione dell’attività ” manutenzione stradale” all’interno del R.D. 2657/1923 sia del tutto generica e che “non riporta alcuna distinzione in ordine alle tipologie di manutenzione stradale ( ordinaria/straordinaria) (…)”, potendo così ricomprendere attività di manutenzione ordinaria alle strade come può essere pacificamente considerata l’attività di salatura/rimozione e spalatura della neve durante la stagione invernale.
    Ringrazio per l’attenzione.

    • Roberto
      Dicembre 09, 22:05

      Ritengo che le attività, stante la palese discontinuità, possano rientrare tra quelle indicate dal RD del 1923.

  2. Buonasera
    Sempre in merito al lavoro intermittente volevo avere la conferma che laddove contemplato dal ccnl applicato non ci sono problemi a utilizzarlo per ogni lavoratore.
    Esempio:
    Il ccnl Multiservzi Conflavoro PMI Confsal dall’art.62 dicsciplina il lavoro a chiamata evidenziandone le ipotesi.In questo caso basta come giustificazione al suo utilizzo giusto??

  3. Chiedo scusa, l’interpello è il n. 1 del 30 gennaio 2018, che però non si riferiva alle imprese agricole ma a quelle alimentari artigiane. Il concetto comunque non cambia: se, ai sensi della circolare 4/2005, conta solo la tipologia di attività lavorativa svolta dal dipendente, perchè la possibilità di applicare il DM 2004 deve essere ristretta ai pubblici esercizi e non anche alle aziende alimentari artigiane (e agli agriturismi)?

  4. Recentemente ho letto un interpello, anche non riesco a ritrovarlo, dove il Ministero negava la possibilità di attivare contratti di lavoro a chiamata per un cameriere nel ristorante di un agriturismo (CCNL Agricoltura) sostenendo che si trattava appunto di azienda agricola e non di pubblico esercizio. La circolare 4/2005 dice però: “le attività ivi indicate devono essere considerate come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva alla quale il decreto ha rinviato per l’individuazione delle esigenze a carattere discontinuo ed intermittente specifiche per ogni settore. Pertanto i requisiti dimensionali e le altre limitazioni alle quali il regio decreto fa riferimento (es. autorizzazione dell’ispettore del lavoro) non operano ai fini della individuazione della tipologia di attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro intermittente”. Mi chiedo perchè l’autorizzazione dell’ispettorato o i requisiti dimensionali non contino e invece conti il fatto che uno faccia il cameriere o il cuoco nel ristorante di un agriturismo invece che in un ristorante inquadrato come attività commerciale (cioè pubblico esercizio). La tipologia di attività lavorativa (cameriere, cuoco, ecc…) non è la stessa?

    • Roberto
      Aprile 15, 17:00

      Non ho contezza dell’interpello. Quello che posso dirLe, comunque, è che il riferimento che viene fatto nella circolare 4/2005 attiene al Regio Decreto del 1923 sulle attività discontinue, ove il Ministero fa riferimento alla qualifica di cameriere; mentre, qualora l’azienda applichi un Ccnl ove venga disciplinato il contratto intermittente, il Regio Decreto non deve essere considerato. Nel caso specifico, qualora l’agriturismo applichi il Ccnl Agricoltura, non potrà fruire delle prescrizioni previste dal Ccnl pubblici esercizi sui contratti intermittenti.

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