Mi spiega la differenza tra smart-working e co-working?
Smart-working è una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. L’organizzazione dell’attività potrà avvalersi di obiettivi predeterminati.
Co-working (lavorando con) è uno spazio di lavoro basato sulla condivisione di mezzi, ambienti e servizi. In pratica, si realizzano postazioni comuni impersonali, che vengono utilizzate da più lavoratori.
Per approfondire leggi anche “Il futuro è nello Smart Working”, di seguito un estratto:
“Lo Smart-Working è diventata una realtà per le aziende italiane: in aumento, difatti, il numero di imprese e organizzazioni che hanno deciso, o stanno decidendo, di usare un nuovo modello di lavoro agile. Si mette, così, in discussione l’immagine tradizionale di ufficio, che da spazio fisico diventa spazio “digitale” che segue il dipendente nei suoi spostamenti, un modo di lavorare da remoto che prescinde dal luogo in cui ci si trovi […] Si aprono, dunque, spazi immensi per lo Smart Working, il lavoro che svincola dagli orari e dalle postazioni fisse in ufficio. Gli effetti sul modo di interagire con il proprio lavoro saranno moltissimi, maggiore flessibilità ed autonomia, opportunità di lavorare da casa o negli spazi di Coworking (altra nuova frontiera). In pratica, il concetto chiaro è quello del benessere del dipendente che in questo modo potrà più facilmente conciliare il lavoro con la vita privata e la famiglia.”
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8 Commenti
Fabio
Aprile 27, 09:56Buongiorno Dr. Camera. Le pongo un quesito.
Una azienda che applica il CCNL Metalmeccanica PMI raggiungerà a breve i 15 dipendenti con conseguente obbligo di assumere la risorsa disabile.
Nell’azienda la maggior parte dei lavoratori può svolgere le attività da casa.
Nello stesso CCNL è prevista la possibilità di attivare il telelavoro per conciliare tempi vita/lavoro.
È possibile concludere accordi di telelavoro con singoli dipendenti per cure parentali di figli minori sino a 12 anni in modo da escludere questa categoria di dipendenti dalla base occupazionale come previsto dalla normativa del 2015? Grazie e cordiali saluti.
Roberto
Aprile 30, 14:33La normativa di cui Lei fa riferimento attiene ad un presupposto indispensabile: un accordo collettivo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed esclusivamente nel caso in cui i datori di lavoro privati ne facciano ricorso per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L’accordo individuale non basta per bypassare la norma sul computo dei disabili.
Fabio
Maggio 07, 06:47Buon giorno Dr. Camera.
Per accordo collettivo intende un accordo di 2 livello con Rsu/Rsa?
Il ccnl CONFAPI Metalmeccanica PMI disciplina il ricorso telelavoro per conciliazione vita/lavoro:non è sufficiente per poter procedere poi alla successiva sottoscrizione individuale degli accordi con i lavoratori?
Grazie ancora per la sua preziosa disponibilità.
Roberto
Maggio 07, 15:48Anche un accordo collettivo di secondo livello può andar bene. L’importante è la rappresentatività delle sigle sindacali.
TERESA
Febbraio 28, 15:39Gentilissimo,
il lavoratore agile non si computa come il telelavorista per l’assunzione del disabile?
Roberto
Febbraio 28, 17:45Ritengo di sì, in virtù del fatto che il lavoro agile è una evoluzione del telelavoro. Il problema è che l’esenzione dei lavoratori in telelavoro è previsto espressamente dalla norma di legge; viceversa, non è presente nella legge che disciplina il lavoro agile. Inoltre, ritengo che ciò sia possibile esclusivamente laddove il lavoratore sia in modalità agile tutto l’anno e non a “spot”.
Roberto
Febbraio 25, 19:11Certo, nell’accordo dovrà essere indicata anche la rimodulazione del telelavoro in lavoro agile, andando a richiamare il precedente accordo di telelavoro.
TERESA
Febbraio 25, 17:51Buonasera,
dovrei passare due lavoratori in telelavoro a smart working è fattibile?
E’ sufficiente un accordo individuale?
Grazie