Con la risoluzione consensuale del contratto devo pagare il ticket licenziamento?

Con la risoluzione consensuale del contratto devo pagare il ticket licenziamento?

Con un lavoratore sono andato presso l’ispettorato del lavoro a fare un accordo conciliativo per risolvere il rapporto di lavoro. L’accordo si è concluso con una risoluzione consensuale. Come azienda, devo pagare il ticket licenziamento?

Dalle informazioni presenti nel suo quesito, non riesco ad inquadrare la procedura, per cui Le riepilogo le eventuali possibilità.

  • qualora l’accordo conciliativo sia stato concluso per condividere un recesso da un rapporto a tempo indeterminato, il ticket licenziamento non va pagato, in quanto il lavoratore non avrà diritto alla NASpI (indennità di disoccupazione).
  • qualora, viceversa, siate andati presso la Commissione di conciliazione dell’Ispettorato del Lavoro, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 604/1966 e cioè perché a monte vi era l’esigenza dell’azienda di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la soluzione dell’accordo, che ha portato ad una risoluzione consensuale, non libera l’azienda a corrispondere il ticket licenziamento, in quanto il lavoratore avrà diritto alla NASpI.

Per completezza di informazione, riepilogo le tipologie di risoluzione individuale del rapporto a tempo indeterminato alle quali va applicato il ticket licenziamento:

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
  • Licenziamento per giusta causa;
  • Licenziamento durante o al termine del periodo di prova;
  • Licenziamento per superamento del periodo di comporto;
  • Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale);
  • Recesso dell’Apprendista al termine del periodo formativo;
  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
  • Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti;
  • Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore.

 

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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5 Commenti

  1. Buon giorno
    sono l’ex titolare di una ditta che ha cessato la sua attività, gestiva un centro di assistenza fiscale, nel momento in cui le dipendenti si sono dimesse per andare a lavorare per un altro CAF. L’INPS mi ha addebitato il pagamento del Ticket di licenziamento in quanto sostiene che avendo cessato l’attività nella stessa data delle dimissioni, quest’ultime, non possono essere considerate tali e quindi va pagata la tassa sulla disoccupazione. A nulla serve affermare che ho dovuto chiudere proprio perché ho perso la professionalità che mi garantivano le precedenti dipendenti e neanche il dimostrare, come ho fatto, che la chiusura della ditta è stata fatta alcuni giorni dopo la data delle dimissioni e fatta risalire a quest’ultima data solo per ovvie ragioni finanziarie. Gentilmente chiedo il Vostro parere.
    Grazie
    Carlo Fantozzi

  2. fesern
    Gennaio 02, 16:05

    il lavoratore che perde il proprio impiego a seguito di risoluzione consensuale non ha diritto alla NASPI, Nonostante ciò e’prevista questa eccezione:

    -l’ipotesi in cui la risoluzione consensuale è avvenuta difronte all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, casi in cui le aziende intendono licenziare il dipendente per giustificato motivo oggettivo, e si cerca di evitare l’ipotesi del licenziamento o comunque di far sì che azienda e dipendente trovino un accordo.
    Di conseguenza io e l azienda raggiungiamo un accordo, ci presentiamo davanti all ‘ispettorato, firmiamo dopodiche’ posso chiedere la Naspi ?

    • Roberto
      Gennaio 03, 11:35

      L’unico caso in cui è previsto che a seguito di risoluzione consensuale il lavoratore percepisca la NASPI è quello indicato all’art. 7 della Legge 604/1966. Segua la procedura e Le sarà riconosciuta la NASPI. L’importante è che il licenziamento non sia già avvenuto.

  3. Buongiorno,
    ho il caso di un dipendende che verrà licenziato da un’azienda.
    Questo lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro con tale azienda… nel calcolo del ticket licenziamento devo tener conto solo del periodo dell’ultimo rapporto di lavoro con questa azienda o anche dei precedenti? (gli altri erano terminati per dimissioni).
    Grazie

    • Roberto
      Marzo 22, 17:51

      Per il calcolo del cd Ticket licenziamento, dovrà tener presente solo l’ultimo rapporto di lavoro che si sta concludendo con un licenziamento.

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