È possibile inviare in trasferta un Apprendista?
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018, considera compatibile la formazione di un apprendista con la possibilità che questi venga distaccato per un breve periodo. Ritengo che il chiarimento, per analogia, si possa ritenere valido anche per la trasferta.
In proposito, l’Ispettorato del Lavoro evidenzia alcuni presupposti perché ciò sia possibile:
- sussistenza dell’interesse del distaccante,
- espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore,
- presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.
Su quest’ultimo punto, ricordo che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 40/2004, parlando di formazione “a distanza”, ha chiarito che qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può ben essere esteso all’attività di “tutoraggio”.
In tali casi, pertanto, la condizione è che questa figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.
Di seguito la nota n. 290 dell’INL:
[…] In proposito questa Direzione non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato fermo restando il rispetto dei requisiti di legge in particolare in ordine alla sussistenza dell’interesse del distaccante, alla espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore, alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda la figura di quest’ ultimo soggetto, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico evidentemente del datore di lavoro che ne garantisce la qualità e la quantità, vale la pena ricordare che il Ministero del Lavoro (cfr. circolare n. 40/2004), seppur con riferimento alle modalità di formazione “a distanza”, ha chiarito che qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può ben essere esteso all’attività di “tutoraggio”.
In tali casi, pertanto, la condizione è che questa figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista[…]
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!