Se pago un patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, devo pagare anche i contributi?
Se eroga una somma mensile quale “ patto di non concorrenza ”, la somma viene considerata retribuzione e quindi rientra nella base imponibile contributiva, previdenziale e assicurativa. Viceversa, qualora l’erogazione venga effettuata in un’unica soluzione, a rapporto cessato, l’ammontare percepito non è più soggetto a contribuzione obbligatoria. In questo caso, le consiglio un accordo conciliativo in sede protetta (dinanzi alla Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro o in sede sindacale).
Di seguito estratti inerenti dal Codice Civile:
Codice Civile – Articolo 2125
Testo in vigore dal 19/04/1942
Art. 2125. (Patto di non concorrenza).
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente.
Codice Civile – Articolo 2596
Testo in vigore dal 19/04/1942
Art. 2596. (Limiti contrattuali della concorrenza).
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.
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7 Commenti
nick
Maggio 11, 16:31Oltre al patto di non concorrenza, la mia retribuzione prevede anche una voce fissa “forfait straordinari”.
Sono portato a pensare che in caso di cassa integrazione queste voci debbano entrambe essere comunque corrisposte per intero dall’azienda. Sulla prima (patto non concorrenza) ha già gentilmente risposto, potrebbe darmi il suo parere sulla seconda (forfait straordinari).
Grazie
Roberto
Maggio 14, 00:18Su questa voce sono più cauto, in quanto facente parte del mese di riferimento, posto in cig. Viceversa, il patto di non concorrenza è un valore che ha effetto al di fuori del rapporto di lavoro.
Mario Masi
Maggio 04, 09:16Buongiorno,
la mia domanda è la medesima di “Emme”.
In regime di cassa integrazione, l’indennità derivante da un patto di non concorrenza deve essere corrisposta integralmente oppure subisce una riduzione proporzionale a quella subita dallo stipendio?
Grazie per la disponibilità.
Roberto
Maggio 05, 07:40Ritengo che vada comunque corrisposta.
Emme
Maggio 03, 11:38L’azienda per cui lavoro visto le dinamiche legate al Covid mi ha messo in cassa integrazione, comunicandomi che rimarrò in tale situazione fintanto la cassa sarà disponibile. Con l’azienda in essere ho anche stipulato un patto di non concorrenza il quale mi viene erogato mensilmente. L’azienda non mi riconosce questo valore in quanto ritiene che faccia parte della retribuzione, e quindi gli adempimenti sono effettuati dalla cassa a loro modo di vedere. È corretto? O mi dovrebbero pagare il patto di non concorrenza? Qualora venissero meno nel pagamento il patto diverrebbe nullo? La ringrazio in anticipo
Roberto
Maggio 04, 08:56Per quanto il valore del patto di non concorrenza debba essere considerato quale retribuzione, e come tale va corrisposta anche la relativa contribuzione, ritengo che debba continuare ad essere erogato anche durante la fruizione della CIG, proprio per evitare che venga invalidato il patto.
Robero
Maggio 04, 09:22Per quanto il valore del patto di non concorrenza debba essere considerato quale retribuzione, e come tale va corrisposta anche la relativa contribuzione, ritengo che debba continuare ad essere erogato anche durante la fruizione della CIG, proprio per evitare che venga invalidato il patto.