Nel CCNL dei Pubblici Esercizi ho visto che c’è la possibilità di fare contratti di 8 h per i week end. Che vincoli hanno questi contratti?
L’articolo 77, del CCNL Pubblici Esercizi, stabilisce che è possibile stipulare contratti a tempo parziale, per il solo fine settimana, di durata non inferiore alle 8 ore.
Detti contratti possono essere stipulati solo con:
- percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito
- studenti. Non essendo specificato oltre, ritengo che per qualificare il soggetto “studente”, si debba applicare quanto, in genere, la normativa prevede per altre tipologie lavorative: “regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università” (articolo 54-bis, Legge 96/2017 – prestazione occasionale).
La norma contrattuale prevede, inoltre, che qualora venga previsto un orario giornaliero inferiore alle 4 ore, detto orario non potrà essere frazionato nell’arco della giornata.
Infine, faccio presente che detta disposizione prevede la possibilità che le parti (azienda e RSU/RSA) rivedano le casistiche (oltre studenti e percettori di sostegno al reddito) e le modalità di collocazione della giornata di lavoro e della durata della prestazione, attraverso un semplice accordo aziendale (no accordo di prossimità).
Estratto dall’articolo 77 del CCNL Pubblici Esercizi – Part time weekend
[…] Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, con studenti. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata […]
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!