Il contratto a termine per attività stagionali
Una riflessione sui contratti a termine dei lavoratori stagionali in relazione al D.L. n. 87/2018 “Decreto Dignità”
Il breve articolo che segue vuol essere un contributo alla riflessione in corso sul c.d. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018) che è entrato in vigore il 14 luglio 2018: questo perché nella riflessione effettuata su questo blog, basata sulla bozza circolata all’indomani della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 luglio u.s., avevo sottolineato come le causali, nuovamente introdotte nell’ordinamento, trovassero applicazione anche ai contratti stagionali, cosa che avrebbe causato forti problemi operativi anche alle “campagne in corso”. Ebbene, nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio u.s., la questione è stata risolta in quanto l’ultimo periodo del comma 01, inserito nell’art. 21 del D.L.vo n. 81/2015, dall’art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 87/2018 afferma che “i contratti per attività stagionali….. possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1 (ossia delle causali)”. Si è trattato di una decisione sensata che, come tale, va rimarcata e sottolineata.
Si è in presenza, come ben si può vedere, di un rapporto di lavoro che vive e si sviluppa in una “nicchia” e che ha ben poco in comune con una serie di istituti tipici del contratto a tempo determinato.
L’applicazione della disciplina relativa a questi contratti a termine postula, innanzitutto, la individuazione delle attività a carattere stagionali: il Legislatore del 2015 ha delegato tale incombenza ai contratti collettivi (anche aziendali, secondo la definizione che discende dall’art. 51 del D.L.vo n. 81/2015) e ad un Decreto Ministeriale che, ad oltre tre anni dall’emanazione della disposizione, non è stato ancora emanato. Fino a quando ciò non avverrà, non c’è vuoto normativo n quanto la materia continua ad essere disciplinata dal D.P.R. n. 1525/1963 che contiene molte attività, oggi, alquanto desuete.
In passato, il Ministero del Lavoro, fornì alcuni chiarimenti amministrativi che si ritengono, tuttora, validi.
Ciò avvenne con la circolare n. 42/2002, ove si affermò che non esiste alcuna predeterminazione alla durata dei contratti stagionali (il riferimento era alla voce n. 48 del DPR n. 1525/1963 – attività esercitate da aziende turistiche, con un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi -), essendo la stessa una variabile strettamente correlata alle esigenze produttive del datore di lavoro, attesa anche la nota dell’INPS espressa con la circolare n. 36/2003 con la quale si ribadiva l’ammissibilità, in via generale, del contratto a termine, strettamente riferito alle esigenze aziendali, supportate dalle motivazioni datoriali. Va, inoltre, ricordato come la contrattazione collettiva nazionale sia andata oltre il concetto di mera stagionalità (si pensi al settore turistico che, il 30 aprile 2015 ha sottoscritto un ulteriore avviso comune sulla stagionalità, firmato da Federalberghi, Faita, CGIL, CISL e UIL di categoria), tale da ricomprendere quelle imprese che non operano soltanto in un determinato periodo, ma anche durante tutto l’anno e che si trovano ad affrontare problemi legati ad incrementi dell’attività, secondo un vecchio indirizzo del Ministero del Lavoro che, con riferimento agli apprendisti stagionali (si era negli anni 1997 e 1998), riteneva possibile l’assunzione anche in aziende aperte tutto l’anno interessate da intensificazione dell’attività.
Ma quali sono le particolarità del contratto stagionale?
Innanzitutto, il termine massimo di 24 mesi previsto dal D.L. n. 87/2018 per i “normali contratti a termine” non trova applicazione: lo si evince, chiaramente, dall’inciso contenuto nel comma 2 dell’art. 19 del D.L.vo n. 81/2015 che fa salve le attività stagionali con una conseguenza ben precisa, come ricordato dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 15/2016, che consiste nel fatto che tali periodi non concorrono al raggiungimento del tetto massimo. Ovviamente, un lavoratore stagionale può ben essere assunto in un altro periodo dell’anno con contratto a termine che rientra nella disciplina generale, ma i due istituti hanno una gestione ed una disciplina completamente diversa, potendo il secondo rapporto essere sottoposto ad una delle condizioni previste dall’art. 19.
L’assunzione di lavoratori stagionali non è soggetta a limiti quantitativi: di conseguenza, non si applica né la percentuale del 20% rapportata sui lavoratori in forza a tempo indeterminato il 1° gennaio dell’anno a cui ci si riferisce, né a quella, eventualmente diversa, prevista dalla contrattazione collettiva. La ragione è evidente: si tratta di “un mercato del lavoro settoriale” troppo esposto alle fluttuazioni derivanti dalle condizioni meteorologiche (si pensi, ad esempio, alla lavorazione dei pomodori nel settore industriale o a quella dei gelati).
Nel contratto di lavoro stagionale non trovano applicazione le disposizioni in materia di successione dei contratti che prevedono il c.d. “stop and go” con uno stacco di 10 o 20 giorni a seconda che il precedente rapporto abbia avuto una durata inferiore o superiore ai 6 mesi. Ciò significa che un contratto stagionale si può ben legare al successivo senza soluzione di continuità. Ciò fa passare in secondo piano la questione delle proroghe che nel “normale” contratto a tempo determinato sono, al massimo, quattro: va ricordato, comunque, che nel settore alimentare, con un accordo del 2014 intervenuto tra l’associazione confindustriale di categoria e le organizzazioni di settore CGIL, CISL e UIL, sia stato affermato che un contratto stagionale, in un periodo complessivo di 8 mesi, possa essere prorogato quattro volte.
Il contratto stagionale si differenzia dall’altro anche per la parte contributiva ove non è previsto alcuna maggiorazione.
Come è noto, per effetto della previsione contenuta nell’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 sui contratti a tempo determinato (con l’eccezione delle ragioni “sostitutive”, dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dell’apprendistato e, appunto, dei contratti stagionali) si applica un contributo addizionale, destinato a finanziare la NASPI, pari all’1,40% che, per effetto dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 subisce, ora, un incremento pari allo 0,5% in occasione di ciascun rinnovo, ivi compresa la somministrazione.
Altra differenza rispetto al “normale” contratto a tempo determinato si riscontra nel diritto di precedenza previsto dall’art. 24 il quale impone al datore di lavoro di richiamarlo espressamente nella lettera di assunzione (richiamo, peraltro non sanzionato, che può essere fatto sia riferendosi alla disposizione normativa che spiegandone le modalità). Perché lo stesso possa esplicare i suoi effetti è necessario che il lavoratore interessato manifesti per iscritto la propria volontà di avvalersene (fino a quando non lo fa il datore di lavoro non risulta vincolato).
I termini ed i contenuti, come dicevo, sono diversi.
Nel “normale” contratto a termine il diritto di precedenza, che si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto e che va esercitato entro 6 mesi dalla data di cessazione del precedente rapporto, si concretizza in un diritto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni già espletate (con alcune ulteriori prerogative per le donne “in periodo protetto”), mentre nel rapporto a termine per attività stagionali il diritto di precedenza, che va esercitato per iscritto nei 3 mesi successivi alla cessazione, “vale” per ulteriori contratti stagionali (art. 24, comma 3).
Il lavoratore non può rinunciare al diritto di precedenza al momento della instaurazione del rapporto in quanto tale diritto che matura al momento della cessazione del rapporto non è nella sua disponibilità e, quindi, la rinuncia sarebbe affetta da nullità.
Nel lavoro stagionale va ricordata anche l’esistenza di una norma che riguarda le lavoratrici. Recita l’art. 59 del D.L.vo n. 151/2001 che “le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, le quali siano state licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell’art. 54 (cessazione dell’attività delle aziende a cui erano addette) hanno diritto per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo per maternità, alla ripresa delle attività stagionali e alla precedenza nelle riassunzioni”.
E’ possibile, con un accordo sindacale, derogare al diritto di precedenza? La mia risposta è negativa per due ordini di considerazioni che possono così riassumersi:
- il comma 3 dell’art. 24 non offre tale possibilità alla contrattazione collettiva;
- l’art. 8 della legge n. 148/2011 (contrattazione di prossimità) darebbe, effettivamente, tale possibilità ma mi riesce difficile individuare le finalità dell’accordo di deroga tra le previsioni individuate da tale disposizione.
Ma, cosa succede se a fronte di minori necessità (ad esempio, perché la stagione è stata “inclemente”) il datore di lavoro ha bisogno di un minor numero di lavoratori rispetto alla “campagna” precedente?
Nulla dice il Legislatore in ordine alla gestione dei diritti di precedenza ma nel settore, da sempre, si tende, anche con accordi collettivi aziendali, a privilegiare chi ha “alle spalle” più periodi lavorativi.
Il lavoro stagionale, per ora, soltanto nel turismo, è possibile anche con un rapporto di apprendistato.
Afferma, infatti, l’art. 44, comma 5 del D.L.vo n. 81/2015: “Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato”.
Nel settore turistico alberghiero ciò è avvenuto nel corso del 2012 con gli accordi del 17 aprile (Federalberghi) e del 14 maggio (Federturismo) e per i minorenni (art. 43, comma 8,del D.L.vo n. 81/2015) alle stesse condizioni con le previsioni regionali che debbono prevedere sistemi di alternanza scuola – lavoro) dall’accordo del 16 giugno 2014. Ebbene tali previsioni contrattuali (articoli 14 e 15) stabiliscono che:
- è consentito articolare lo svolgimento in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà, comunque, avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione;
- viene garantito a tutti gli assunti con contratto a tempo determinato un diritto di precedenza per l’assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità riconosciute ai qualificati;
- le prestazioni di breve durata eventualmente rese tra una stagione e l’altra sono utili ai fini del computo della durata dell’apprendistato;
- l’impegno formativo annuo (art. 14, comma 2) previsto in relazione ai livelli di inquadramento dal precedente comma 1 viene determinato riproporzionando il monte ore annuo (che varia dalle quaranta alle ottanta ore) in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
Per il resto, al contratto per le attività stagionali trovano applicazione le altre norme che si applicano ai contratti a tempo determinato tra cui si segnalano la forma scritta, i criteri di computo (art. 27), le disposizioni particolari riferite al calcolo per l’individuazione dell’aliquota obbligatoria per l’assunzione dei disabili (si calcolano i contratti di durata superiore a sei mesi) e le disposizioni in materia di impugnazione del contratto portate, per il deposito del ricorso, a 180 giorni, come stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 87/2018 che è intervenuto sull’art. 28 del D.L.vo n. 81/2015.
Un’ultima considerazione che riguarda le attività stagionali nel turismo, settore ove si pensa di reintrodurre i voucher. Senza entrare nel merito di quelle che saranno le scelte parlamentari mi preme sottolineare come in quelle individuate, che comprendono anche i casi dei picchi di attività come si evince, a mero titolo di esempio, anche dall’accordo sottoscritto nel 2014 da Federalberghi, mi preme sottolineare come ad oggi sia già possibile utilizzare molte tipologie flessibili, come il contratto stagionale appena descritto, il lavoro intermittente (in tutti i casi per gli under 25 e gli over 55 o per diverse attività richiamate che fanno riferimento al R.D. n. 2657/1923),le prestazioni occasionali ex art. 54-bis della legge n. 96/2017 (pur con la forte limitazione dei requisiti dimensionali dei 5 dipendenti a tempo indeterminato), le prestazioni per servizi speciali fino a tre giorni di parla l’art. 29, comma 2, lettera b) del D.L.vo n. 81/2015 a cui va aggiunto il “normale” contratto a termine anche nella forma del tempo parziale con l’introduzione, se necessarie, delle clausole elastiche.
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16 Commenti
Rob79
Febbraio 28, 10:59Buongiorno Dott. Massi,
gradirei sottoporre alla Sua attenzione un quesito relativo alla instaurazione di un contratto a tempo determinato successivo alla stipula di un contratto stagionale (nel periodo previsto dal CCNL applicato).
Facendo riferimento alla disciplina normativa della l. 96/2018, nel passaggio da un contratto stagionale a un contratto a tempo determinato si ritengono applicabili le disposizioni relative al rinnovo (pertanto indicazione della causale) ma non dello stop & go, è corretta questa interpretazione?
Per questa interpretazione si fa riferimento non solo alle disposizioni normative circa l’esclusione delle attività stagionali da molti ambiti del tempo determinato ma anche ad una recente faq della Fondazione Studi (n. 22 contenuta all’interno della circolare n. 18 del 19/11/2018) che ritiene che tra un contratto stagionale e un tempo determinato non debba applicarsi la disciplina dello stop & go. Lei cosa ne pensa?
Ci sono stati interpelli che hanno chiarito questo aspetto, così come avvenuto, ad esempio, per quello tra il contratto intermittente e un contratto a tempo determinato? Ringraziando per la Sua collaborazione, Le porgo cordiali saluti.
fabio
Gennaio 03, 12:45Dott. Massi buongiorno, ho da porle un quesito.
Nel caso di assunzione con normale contratto a termine, è necessario attendere lo stop and go (10 o 20 giorni) per poter riprendere lo stesso lavoratore ma con un contratto a termine questa volta stagionale?
Grazie mille e buon anno
Mariela
Novembre 17, 16:36Buona sera Dottore Massi io sono una lavoratrice nel settore Turistico lavoro da 9 anni in un Albergo ma sempre con un Contratto a tempo determinato che inizia a marzo e finisce a settembre/ottobre, vengo licenziata e chiamata nella seguente stagione. Posso continuar a lavorare tranquillamente o ci sono dei divieti per continuare a lavorare sempre con la stessa ditta. Grazie mille
Ariemma
Novembre 01, 09:53Buongiorno Dr Massi,
vorrei, cortesemente, essere chiarito se l’attività di catering congressuale, che non ha contratti stabili ma solo occasionali, (periodi di maggior lavoro maggio-giugno e ott-dic) può rientrare nell’attività stagionali e quindi i contratti di somministrazione per il tramite di agenzia interinale sono soggetti alla maggiorazione, allo stop-go……
La ringrazio e auguro buon lavoro
Lucio Ariemma
Eufranio Massi
Novembre 05, 09:19Le attività stagionali sono definite unicamente dal DPR n. 1525/1963 e dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale od aziendale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ( a livello aziendale RSA o RSU). Di conseguenza Lei deve verificare se rientra nel citato DPR (a me pare di no) o nel contratto collettivo applicato nella sua Azienda.
Dott. Eufranio Massi
Roby
Agosto 29, 10:10Buongiorno Dott. Massi,volevo porle questa domanda : ho ricevuto in due anni contratti di somministrazione a tempo determinato presso la stessa azienda utilizzatrice, sempre svolgendo le stesse mansioni lavorative, dopo il decreto dignità, superati i dodici mesi sono state inserite nei contratti le causali ,tranne per il periodo dicembre 2018,nel quale e stata omessa la causale,avendo inserito nel contratto la stagionalità, volevo chiederle se potevo impugnare tale contratto in virtù del fatto che anche in quel periodo ho svolto le stesse mansioni di manutentore elettrico,peraltro svolgendole anche successivamente con contratti senza stagionalità, gradirei una vostra risposta in merito, grazie
claudia
Settembre 07, 11:58Buongiorno dott. Massi,
alla luce della normativa attualmente vigente, un’azienda ad apertura annuale, che non ricade tra le ipotesi contemplate dal decreto 1525/63 e nemmeno il ccnl regolamenta la stagionalità, potrebbe per mezzo di un contratto aziendale riconoscere una stagionalità della sua attività produttiva e di conseguenza nello stesso contratto aziendale regolamentare anche i contratti a termine stagionali?
Grazie.
claudia
Settembre 07, 11:44Buongiorno dott. Massi,
alla luce della recente normativa della L.96/2018 per i contratti stagionali trova applicazione il limite delle 4 proroghe. Ma non essendoci un tetto massimo di durata applicabile (24 mesi per intenderci) il conteggio delle 4 proroghe lo dovrei fare per tutti i contratti che per pari mansione e categoria il dipendente ha avuto con l’azienda?
So che il “problema” delle proroghe potrebbe essere superato per non applicazione dello stop & go su tali contratti, ma chiedo, laddove si applicassero più di 4 proroghe il rischio dell’azienda è di vedersi trasformato un contratto a termine stagionale in tempo indeterminato? (immagino part time verticale visto che poi l’azienda lavorerà solo durante la stagione estiva).
Fiduciosa di una sua risposta porgo cordiali saluti.
Claudia
SDG
Luglio 31, 09:56Buongiorno dott. Massi,
la ringrazio per il chiarimento.
Approfitto della Sua cortese disponibilità per chiederLe un ulteriore chiarimento circa le cd. attività stagionali.
La deroga, per questa tipologia di attività, riguarda in egual misura sia le attività stagionali ex. DPR 1525/63, voce 48, sia le attività stagionali disciplinate dai ccnl (es pubblici esercizi) inclusi i cd. picchi stagionali per attività ad apertura annuale?
La ringrazio anticipatamente per la Sua sempre preziosa competenza e le porgo i miei migliori saluti.
MARCO_ASSENTI
Luglio 22, 20:07Buonasera Dott. Massi,
gradirei conoscere il suo illuminante parere su uno specifico contenuto del Decreto Dignità, sperando di di riuscire a spiegarmi.
Considerato che le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, (potremmo dire ai “contratti nuovi di zecca” senza alcun precedente) nonché ai rinnovi e alle proroghe “ dei contratti in corso alla medesima data”.
Il riferimento applicativo delle nuove disposizioni riguarda i rinnovi e proroghe dei “soli” contratti a termine “in corso” alla data di entrata in vigore del decreto. In sostanza la norma non parrebbe applicarsi ai rinnovi di contratti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano in corso.
Potremmo ritenere che i contratti T.D. instaurati precedentemente al 14/7/18 non debbano pertanto essere computati ai fini delle nuove norme, come se non esistessero ?
Per chiarirmi meglio: ipotizziamo che un lavoratore abbia svolto un contratto a termine di 10 mesi cessato il 31/03/18 ed oggi venisse riassunto per altri 10 mesi, non trattandosi di rinnovo di un contratto in corso potrebbe beneficiare della acausalità fino a 12 mesi ?
Grazie per la sua disponibilità e competenza profusa.
Marco Assenti Cdl In Ascoli Piceno
Eufranio Massi
Luglio 23, 13:03No, non è così. I rinnovi, già presenti come terminologia nel decreto legislativo n. 81/2015 ( ma anche prima) sono i nuovi contratti che con lo stesso lavoratore vengono stipulati, anche a distanza dal precedente rapporto, e che vengono computati in sommatoria, unitamente alla somministrazione, ai fini dei 24 mesi complessivi (prima erano 36), se si riferiscono a “mansioni riferibili allo stesso livello della categoria legale di inquadramento”. Quindi al rinnovo (che è un nuovo contratto a tempo determinato), se è per le stesse mansioni di cui ho parlato pocanzi, occorre apporre la causale, pur se in sommatoria con il precedente non supera i 12 mesi.
Dott. Eufranio Massi
MARCO ASSENTI
Luglio 22, 20:05Buonasera Dott. Massi,
gradirei conoscere il suo illuminante parere su uno specifico contenuto del Decreto Dignità, sperando di di riuscire a spiegarmi.
Considerato che le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, (potremmo dire ai “contratti nuovi di zecca” senza alcun precedente) nonché ai rinnovi e alle proroghe “ dei contratti in corso alla medesima data”.
Il riferimento applicativo delle nuove disposizioni riguarda i rinnovi e proroghe dei “soli” contratti a termine “in corso” alla data di entrata in vigore del decreto. In sostanza la norma non parrebbe applicarsi ai rinnovi di contratti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano in corso.
Potremmo ritenere che i contratti T.D. instaurati precedentemente al 14/7/18 non debbano pertanto essere computati ai fini delle nuove norme, come se non esistessero ?
Per chiarirmi meglio: ipotizziamo che un lavoratore abbia svolto un contratto a termine di 10 mesi cessato il 31/03/18 ed oggi venisse riassunto per altri 10 mesi, non trattandosi di rinnovo di un contratto in corso potrebbe beneficiare della acausalità fino a 12 mesi ?
Grazie per la sua disponibilità e competenza profusa.
SDG
Luglio 20, 16:52Buonasera,
chiedo cortesemente una precisazione.
Lei scrive: “Come è noto, per effetto della previsione contenuta nell’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 sui contratti a tempo determinato (con l’eccezione delle ragioni “sostitutive”, dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dell’apprendistato e, appunto, dei contratti stagionali) si applica un contributo addizionale, destinato a finanziare la NASPI, pari all’1,40% che, per effetto dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 subisce, ora, un incremento pari allo 0,5% in occasione di ciascun rinnovo, ivi compresa la somministrazione.”.
Tuttavia, dal 1° gennaio 2016 i contratti di lavoro stagionali, previsti dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, soggiacciono al contributo addizionale dell’1,40%, previsto dal comma 28, dell’articolo 2, della Legge n. 92/2012.
Quindi mi sembra di capire che alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 non si applica il contributo addizionale dell’1,40%, mentre i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali previste dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative ( es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010) , soggiacciono al contributo addizionale dell’1,40%, previsto dal comma 28, dell’articolo 2, della Legge n. 92/2012 dal 01/01/2016.
Cordiali saluti.
Eufranio Massi
Luglio 20, 17:55Si ha ragione si tratta di un refuso poi corretto in scritti successivi. L’1,40% non si applica soltanto ai contratti stagionali derivanti dalle attività definite dal DPR.
Mi scuso
Dott. Eufranio Massi