Se il lavoratore usufruisce del welfare a fronte del PDR detassato, l’azienda deve avere dimostrazione che si sia trattato di una scelta oppure quest’ultima può imporre il benefit rispetto al pagamento in contanti?

Se il lavoratore usufruisce del welfare a fronte del PDR detassato, l’azienda deve avere dimostrazione che si sia trattato di una scelta oppure quest’ultima può imporre il benefit rispetto al pagamento in contanti?

Al fine di porre chiarezza sull’argomento in questione ( welfare e PDR ) e definire proficuamente la procedura idonea per la detassazione e l’eventuale decontribuzione, prevista dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 182 e ss, Legge 208/2015), è il caso di ripercorrere l’iter normativo.

Il comma 184 della norma summenzionata stabilisce che “Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51… , non concorrono, …, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva …, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.”.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 28/2016, chiarisce che (pagina 30) “La disposizione attribuisce al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai co 2 e 3 dell’art. 51 TUIR non scontino alcuna tassazione, nei limiti previsti dai citati commi.”

Inoltre, sempre l’Agenzia delle Entrate, nella circolare menzionata, sottolinea che “l’applicazione del regime di favore in esame, …, è sottratto alla libera disposizione delle parti essendo subordinato alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello ad accordare al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro o in beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR”.

Per quanto la circolare stabilisca che “si deve ritenere che l’eventuale disciplina di dettaglio, riguardante ad esempio le modalità di esercizio di tale scelta o la possibilità di revoca, resta demandata alla autonomia delle parti o al contratto stesso”, ritengo, comunque, che si debba trattare di un accordo tra le parti (e da esse sottoscritto) e non di una modalità prevista da un atto unilaterale dell’azienda (es. regolamento).

Detto ciò, ritengo fondamentale che il lavoratore esplichi la sua scelta (welfare in luogo del contante) con una comunicazione scritta al proprio datore di lavoro.

Detta comunicazione deve essere vista anche quale opportunità per l’azienda al fine di verificare preventivamente il costo del premio di risultato, in considerazione del fatto che i lavoratori indicheranno – in detta lettera – non solo l’eventuale conversione (o meno) in welfare del PDR, ma anche il valore del premio che intendono convertire. In questo modo l’azienda può essere a conoscenza, prima dell’erogazione, del costo complessivo azienda (importo da erogare al lavoratore più contribuzione) del premio di risultato.

In definitiva, ritengo che, al fine di rispettare il disposto legislativo e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, oltre che per una conoscenza anticipata dei costi complessivi dell’azienda, sia necessaria la compilazione della lettera da parte del lavoratore. La mia preoccupazione è quella di evitare un disconoscimento dell’agevolazione (contributiva e fiscale) in caso di verifica ispettiva.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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