La Legge di Stabilità per il 2015 approderà nell’Aula della Camera a partire dal 27 novembre. Uno slittamento di tre giorni rispetto alla data prevista inizialmente del 24 novembre.Tra gli emendamenti proposti, in particolare, quelli all’art.12 che introduce lo sgravio contributivo per i neoassunti a tempo indeterminato.
Lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui per tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la sola esclusione dei contratti di apprendistato, dei contratti di lavoro domestico e del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi.
Perché sussista l’effettivo diritto a fruire dell’agevolazione, lo status occupazionale del lavoratore deve congiuntamente possedere due requisiti:
1) non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione;
2) non deve aver avuto rapporti di lavoro, con l’azienda che lo assume o altri datori di lavoro che appartengano al medesimo gruppo di imprese, nei tre mesi che precederanno l’entrata in vigore della Legge stessa.
Tuttavia lo sgravio, pur essendo definito totale, sottostà a tre rilevanti limitazioni:
- importo massimo pari a 8.060 euro annui;
- esclusione dallo sgravio dei contributi Inail;
- possibilità per il lavoratore di essere assunto con l’agevolazione una volta soltanto.
Di contro, la Legge 407/90 prevede il pagamento nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi. Nel caso in cui tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro. Lo sgravio include dunque sia i contributi da versare all’Inps che quelli destinati all’ Inail e la fruizione dello stesso è ripetibile, ricorrendone le condizioni, in capo al medesimo lavoratore.
Dal punto di vista economico, il nuovo sgravio risulta sicuramente più conveniente per il datore di lavoro del Centro-nord non artigiano, in quanto include interamente i contributi Inps mentre la legge 407/90 in questi casi prevede soltanto il 50% di riduzione.
Tuttavia, l’esistenza del tetto massimo di fruibilità, 8.060 euro annui, rende il nuovo beneficio meno conveniente sia all’aumentare della retribuzione corrisposta al lavoratore che all’aumentare del tasso Inail, non essendo prevista l’estensione dello sgravio anche ai contributi assistenziali.
In conclusione, se la legge di Stabilità 2015 sarà approvata “secondo il testo attuale”, andrà a sopprimere i benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, l’incentivo all’assunzione più utilizzato dai datori di lavoro negli ultimi 24 anni. Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2016 non ci saranno sgravi contributivi di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo indeterminato.
Tabella comparazione sgravi *(secondo il “testo attuale” al 21/11/2014 , non sono escluse modifiche)
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115 Commenti
Lella
Dicembre 11, 20:57Se vengo assunta entro il 2014 i vantaggi della 407 vengono mantenuti per i tre anni successivi?
Redazione
Dicembre 12, 09:32Ti consiglio la lettura del seguente articolo : http://generazionevincente.it/blog/?p=2428
Luigi
Dicembre 11, 12:18Buongiorno, ho un rapporto di lavoro da libero professionista con una società che dura da circa 18 mesi, può il datore di lavoro assumermi a tempo indeterminato ed avere lo sgravio previsto dalla legge di stabilità? Tale legge sarà approvata entro fine anno per cui già al 1 gennaio 2015 sarà effettiva o c’è il pericolo che il tutto slitti e a gennaio ci sarà ancora una confusione tremenda? grazie.
Marialuisa Santoro
Dicembre 16, 15:13Buonasera Luigi,
il limite riguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed essendo Lei un libero professionista, non dovrebbero esserci problemi legati ad una sua assunzione a tempo indeterminato usufruendo degli sgravi previsti dalla legge di stabilità 2015.
Per quanto concerne l’approvazione dei decreti attuativi della Legge, entro fine dicembre ci sarà un primo pacchetto di provvedimenti che dovrebbero far partire da gennaio 2015 il contratto a tutele crescenti, ma nulla è ancora certo.
giuseppepignotti
Dicembre 06, 17:01Questa legge non risolverà tutto, ma potrà aiutare.
Monica
Dicembre 05, 15:23io sono socia in una snc, a fine anno vogliamo chiudere. Ad inizio 2015 dovrei essere assunta come dipendente a tempo indeterminato in una ditta artigiana però vogliono prima essere sicuri di avere sgravi. Avranno questi sgravi?
Marialuisa Santoro
Dicembre 16, 14:48Buonasera Monica,
uno dei limiti all’assunzione con lo sgravio triennale, riguarda i lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione stessa erano occupati a tempo indeterminato. Lei è socia di una snc per cui, non avendo un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non dovrebbero esserci limiti ad una sua assunzione usufruendo degli sgravi previsti dalla legge di stabilità 2015.
marialuisa santoro
Dicembre 04, 18:04Buonasera,
anche se il disegno di legge di stabilità è stato approvato al Senato e si è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per l’emanzione dei decreti, l’interpretazione della riforma risulta ancora difficoltosa.
L’articolo 12 della suddetta legge, nell’elencare le limitazioni all’applicazione dello sgravio triennale, si riferisce espressamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per cui, è ipotizzabile, che il lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31 dicembre, possa essere successivamente assunto con contratto a tempo indeterminato usufruendo dello sgravio triennale.
michele siano
Dicembre 01, 12:58Nelle difficoltà di questa riforma che si appresta ad entrare in vigore, ma che ancora non lo è, mi riallaccio ad una risposta che ha già dato ad un collega….le nuove assunzioni riguardano lavoratori che nei 6 mesi precedenti non siano stati parte di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in generale…questo potrebbe far intendere che esclusi dai limiti siano anche i contratti termine…..ancora non è legge e non si hanno certezze di manovra….ma cosa succede se un contratto a termine, avviato dopo l’entrata in vigore del d.lgs 34 e scadente al 31 dicembre cessa naturalmente…. lo stesso lavoratore potrebbe essere riassunto anche dopo qualche giorno con l’esenzione contributiva 2015?
Spero poter ricevere chiarimento
Ringrazio
Cordiali saluti
marialuisa santoro
Dicembre 01, 11:38Salve,
dopo l’approvazione della Legge di stabilità 2015 alla Camera, il testo passerà al Senato ma i tempi non sono ancora noti
mario
Novembre 29, 08:50Si sa più o meno quando dovrebbe essere approvato il tutto?
andrea
Novembre 27, 11:28Salve,
la prego di verificare il punto 2) … in quanto mi risulta, guardando il testo che ci si riferisca ai soli rapporti a tempo indeterminato, e non a quelli a termine. Rapporti che dovremo/potremo fare cessare per poi riassumere a tempo indeterminato.
Inoltre, Le chiedo se a suo parere sia applicabile a questa agevolazione la limitazione prevista dalla 92/2012 relativamente alle violazioni del diritto di precedenza.
La ringrazio.
marialuisa santoro
Novembre 28, 13:00Buongiorno, l’esclusione si riferisce ai lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso un’altra azienda ed ai lavoratori che sono stati occupati, sempre a tempo indeterminato, in aziende appartenenti allo stesso imprenditore, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge. Per cui, tali limitazioni, non dovrebbero riguardare i lavoratori con un contratto a termine in corso. Per quanto riguarda l’eventuale limitazione lagata al diritto di precedenza, ancora non è chiara la tipologia dello sgravio: da un lato sembrerebbe avere natura di “sgravio contributivo” e quindi agevolazione contributiva, dall’altro di “esonero contributivo”. Nel primo caso, ci sarebbero una serie di condizioni di fruibilità tra cui il rispetto dei diritti di precedenza.
Francesco
Novembre 30, 14:47Quindi un lavoratore assunto con contratto di apprendistato con scadenza nel 2015 può essere riassunto usufruendo delle nuove agevolazioni?
Grazie
marialuisa santoro
Dicembre 01, 11:27Buongiorno,
il contratto di apprendistato e comunque un “contratto a tempo indeterminato” per cui, non dovrebbe essere possibile la nuova assunzione con lo sgravio triennale. Infatti il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione.
marta
Luglio 17, 11:31Io ad oggi ho questo problema: Ad un dipendete si chiuso il contratto di apprendistato regolato dal Dlgs 273/2003 il 06/06/2015. A settembre la stessa azienda lo vorrebbe riassumenre a tempo indeterminato con la legge di stabilità .il mio dubbio è, proveniedo da APPRENDISTATO (se pur considerato a tempo indeterminato) ma non essendolo effettivamente , posso procedere all’assunzione nonostante non siano passarti i sei mesi?
grazie
mass
Novembre 22, 09:22“2) non deve aver avuto rapporti di lavoro, con l’azienda che lo assume o altri datori di lavoro che appartengano al medesimo gruppo di imprese, nei tre mesi che precederanno l’entrata in vigore della Legge stessa.”
Vorrei capire il perchè di questa clausola..
marialuisa santoro
Novembre 24, 09:55Il lavoratore non deve essere assunto nè nell’azienda dove ha già avuto rapporti di lavoro nè in aziende che appartengono allo stesso gruppo di quest’ultima. Questo per evitare che un dipendente cessi il proprio rapporto di lavoro per essere successivamente assunto con lo sgravio triennale.
Emiliano
Novembre 27, 12:44ma solo nei tre mesi precedenti, quindi la riassunzione di un soggetto dopo un periodo superiore ai tre mesi dà comunque accesso all’agevolazione?
marialuisa
Novembre 28, 11:47Comunque il lavoratore per essente assunto con l’agevolazione non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione.
Maria
Settembre 03, 07:06Buongiorno
Lavoro in una società da circa tre anni sono assunta con un contratto del commercio a tempo indeterminato.
Il mio datore di lavoro ci ha comunicato che a breve noi dipendenti verremo assunti da una società esterna, faranno un passaggio diretto.
Dice che noi saremo comunque alle sue dipendenze x ogni sul libretto di lavoro sarà comunque il timbro della società .È possibile , trattasi di agenzie interinale?
Pro e contro?
La ringrazio per l attenzione
Maria paonessa