La procedura per le agevolazioni di Garanzia Giovani e del Bonus Sud [E. MASSI]

La procedura per le agevolazioni di Garanzia Giovani e del Bonus Sud  [E. MASSI]

Con due circolari, pressoché in fotocopia, emanate il 19 marzo 2018 (le n. 48 e n. 49), l’INPS ha dettato le regole finalizzate alla fruizione delle agevolazioni previste per le assunzioni effettuate nel corso del corrente anno, dai datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli (imprenditori e non imprenditori, enti pubblici economici, ecc.), individuate dai decreti direttoriali dell’ANPAL n. 2 e n.3.

L’analisi che segue, lungi dal trattare “in toto“ i contenuti delle due agevolazioni (del resto, già esaminati su questo blog in precedenti riflessioni), si limiterà a focalizzare i passaggi amministrativi obbligatori per la fruizione degli incentivi e del raccordo degli stessi con lo sgravio contributivo previsto dal comma 100 dell’art. 1 della legge n. 205/2017.

Alla luce di quanto appena detto, credo che sia opportuno ricapitolare le condizioni per l’accesso anche perché nella logica dei controlli, anche di natura telematica, che l’INPS potrà effettuare nei limiti della prescrizione quinquennale, sarà necessario averne adempiuto l’osservanza.

Entrambi richiedono il rispetto dei commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge n. 296/2006: ci  significa regolarità contributiva, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (ossia non aver riportato sanzioni o condanne penali definitive per una serie di violazioni indicate nell’allegato A al D.M. sul DURC del 2015 che comportano una sospensione temporanea della regolarità contributiva strettamente correlata alla gravità della violazione), rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli (eventuali di secondo livello), sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al rispetto di tali norme va aggiunto quello dell’art. 31 del decreto legislativo n. 151/2015 al quale occorre sempre far riferimento allorquando il Legislatore parla di sgravi di natura contributiva: talora, in via amministrativa, tenuto conto della “specialità “ della disposizione (è il caso di quella prevista dal predetto comma 100, dell’art. 1, della legge n. 205/2017) sono state fatte alcune parziali eccezioni, ma la regola generale, ripeto, è il rispetto integrale dell’art. 31, per cui il beneficio non spetta:

  • se l’assunzione avviene in ottemperanza di un obbligo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva o il violazione di un diritto di precedenza. È, tanto per fare un esempio, la violazione del diritto di precedenza semestrale in favore di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, di un lavoratore che ha esternato per iscritto il proprio diritto ex art. 24 del decreto legislativo n. 81/2015 dopo un contratto a termine di durata superiore a sei mesi, qualora l’assunzione di altro lavoratore destinato ad espletare le stesse mansioni avvenga nei dodici mesi successivi alla fine del precedente rapporto a termine, di lavoratori che, a seguito di un trasferimento di azienda (art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990) non sono passati alle dipendenze del cessionario e che conservano la precedenza entro l’anno successivo alla cessione;
  • se l’assunzione avviene in una unità produttiva ove sono in corso sospensioni o riduzioni di orario di lavoro attraverso il ricorso a strumenti di integrazione salariale, a meno che il lavoratore interessato non sia inquadrato in un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o l’assunzione avvenga in un’altra unità produttiva dell’impresa. Per il concetto di unità produttiva ritengo sia giusto riferirsi alla definizione, a suo tempo, fornita dall’INPS con la circolare n. 9/2017.
  • se l’assunzione riguarda un lavoratore licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava, in relazione al datore assumente, un rapporto di collegamento o di controllo o una sostanziale coincidenza proprietaria anche per interposta persona.

Ma anche le norme comunitarie in materia di “de minimis” previste dal Regolamento n. 1407/2013 e quelle del calcolo degli incentivi nella logica della c.d. “impresa unica” vanno rispettati integralmente e l’eventuale superamento della quota nel corso dei tre esercizi finanziari (visti “a ritroso”) viene conosciuto direttamente dall’Istituto attraverso la consultazione del Registro sugli aiuti di Stato operativo sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico dal 12 agosto 2017.

Il regime del “de minimis” può  essere superato qualora si registri un incremento occupazionale netto le cui regole sono dettate dall’ordinamento comunitario. Infatti il Regolamento n. 651/2014 chiarisce che esso va inteso come l’aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento e che i posti di lavoro soppressi vanno dedotti e il numero dei lavoratori occupati full-time, part-time o stagionali va computato seguendo la regola delle frazioni di unità lavoro-anno.

Tale principio è stato chiarito dalla Corte Europea di Giustizia  con la sentenza del 2 aprile 2009 allorquando ha affermato che il raffronto va effettuato tra il numero medio di unità-lavoro dell’anno precedente l’assunzione e lo stesso dato relativo all’anno successivo all’assunzione. Anche il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 34/2014, ha avuto modo di chiarire la questione affermando che l’effettiva forza lavoro nei dodici mesi successivi all’assunzione incentivata non può  essere calcolata sulla base di una occupazione “stimata”.

Nel calcolo dei posti cessati non vanno compresi, secondo il Regolamento n. 651/2014:

  • i lavoratori dimessisi volontariamente: nel nostro ordinamento ci pu  avvenire soltanto secondo la procedura telematica ex art. 26 del decreto legislativo n. 81/2015 o nei casi c.d. “protetti” ex art. 55 del decreto legislativo n. 151/2001;
  • i lavoratori portatori di handicap;
  • i lavoratori pensionati per raggiunti limiti di età. Occorrerà chiarire se i lavoratori che andranno via dall’azienda attraverso l’APE sociale o volontaria (che, tecnicamente, non è pensione ma un prestito che accompagna alla pensione di vecchiaia) rientrano o meno in tale casistica ( il buon senso farebbe propendere per il si);
  • i lavoratori che volontariamente hanno ridotto l’orario di lavoro; – i lavoratori licenziati per giusta causa.

Tale ultimo requisito non è sufficiente qualora l’assunzione incrementale riguardi i giovani compresi tra i 25 ed i 29 anni se iscritti a Garanzia giovani o tra i 25 ed i 34 se rientranti nel Bonus Sud. Infatti, deve sussistere almeno uno dei quattro requisiti sotto riportati:

  • il lavoratore non ha un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione adottata con il D.M. 17 ottobre 2017;
  • il lavoratore non possiede un diploma di secondo grado o di una qualifica professionale;
  • il lavoratore ha terminato gli studi da oltre due anni e non ha trovato un lavoro regolarmente retribuito;
  • il lavoratore si trova in zone caratterizzate da una disparità occupazionale di genere che supera la percentuale del 25%.

Cumulabilità agevolazioni

Lo sgravio contributivo previsto dal comma 100 è cumulabile sia con il Bonus Sud (comma 893) che con quello di Garanzia giovani (art. 8 del decreto direttoriale). La cumulabilità, nei limiti massimi di 8.060 euro per il solo 2018, sulla quota a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi assicurativi INAIL e di altri “contributi minori” indicati dalle circolari dell’Istituto, viene garantita, secondo l’INPS, dal fatto che si tratta di Fondi comunitari destinati a favorire l’occupazione giovanile.

Nel caso di cumulo, essendo quello del comma 100 pari a 3.000 euro, la somma a disposizione non può  superare per ognuno degli altri due casi esaminati, il limite dei 5.060 euro. Gli 8.060 euro che su base mensile non possono superare i 671/66 euro è comprensivo del beneficio riconosciuto dal comma 100 che ha, come tetto, i 250 euro.

Ovviamente, è opportuno precisare che la cumulabilità comporta che sussistano i requisiti richiesti dal comma 100 (giovane al primo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) che sono diversi da quelli previsti dai due decreti direttoriali (lavoratore che sia disoccupato ex art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015 o che sia iscritto a Garanzia giovani).

La procedura di richiesta del beneficio è, nella sostanza, simile in ambedue le agevolazioni (cambiano i codici) e, per il Bonus Sud, riguarda anche i soggetti “over 35” che negli ultimi sei mesi non hanno avuto un lavoro regolarmente retribuito e che non hanno superato il limite esente da imposizione fiscale (8.000 euro per il lavoro subordinato, 4.800 per il lavoro autonomo). Essa richiede una istanza telematica disponibile all’interno dell’applicazione DiresCo – Dichiarazione di responsabilità del contribuente – con l’inserimento dei seguenti dati:

  • nome del lavoratore ed indicazione del codice fiscale e degli altri elementi richiesti;
  • regione e provincia in cui si svolgerà la prestazione;
  • l’importo della retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei della tredicesima e delle eventuali ulteriori mensilità;
  • misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di agevolazione;
  • eventuale cumulo con lo sgravio contributivo previsto dal comma 100 (cosa che, per , non riguarda gli “over 35”).

L’INPS, attraverso i propri sistemi informativi centrali:

  • consulta gli archivi informatici dell’ANPAL per verificare tutti i dati necessari relativi al lavoratore; – calcola l’importo del beneficio spettante in base all’aliquota contributiva;
  • verifica la copertura finanziaria dell’incentivo richiesto. In caso di carenza di fondi l’istanza, mantenendo la priorità acquisita, resta valida per 30 giorni;
  • informa il datore di lavoro che l’agevolazione richiesta è stata prenotata.

Nel caso in cui l’istanza datoriale venga accolta, grava sul datore l’onere di comunicare, a pena di decadenza dal beneficio, come previsto dai decreti direttoriali, l’avvenuta assunzione con l’invio della domanda di conferma con la comunicazione dell’Unilav/Unisomm contenente i codici fiscali del datore di lavoro e del lavoratore e la tipologia contrattuale.

Le circolari prevedono, altresì, una procedura particolare per le istanze relative ai rapporti instaurati prima della emanazione delle circolari applicative: esse sono elaborate secondo l’ordine di decorrenza dell’assunzione

Da ultimo (ma ci  che affermo non è detto per spirito polemico) va sottolineato come l’Istituto sia già in grado di conoscere  i dati relativi all’assunzione in quanto la comunicazione telematica di instaurazione del rapporto (art. 9, comma 5, del D.L. n. 76/2013), indirizzata ai servizi per l’impiego, ha natura pluriefficace nei confronti di una serie di Enti (tra cui l’INPS) e, secondo una norma esistente nel nostro Paese (DPR n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge n. 183/2011), per la verità disattesa nonostante il possibile rilievo penale, non è possibile chiedere al cittadino dati già in possesso di una Pubblica Amministrazione.

Si potrebbe obiettare che le circolari INPS non hanno fatto che ripetere quanto già previsto nei decreti direttoriali ma, la questione resta sempre la stessa: si può  con un provvedimento amministrativo il cui rango normativo è inferiore alla legge, procedere ad una decadenza dal beneficio sulla base di una mancata comunicazione di instaurazione del rapporto che, se fatta nei termini legali, è già conosciuta dallo stesso Istituto?

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 357 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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