Un’azienda del settore Alimentari può assumere con contratti di lavoro intermittente?

Un’azienda del settore Alimentari può assumere con contratti di lavoro intermittente?

Nel settore Alimentari, gli unici CCNL che disciplinano il lavoro intermittente sono:

  • Alimentari (industria) – Federdat/Consil
  • Alimentari (piccola industria)

In mancanza di disposizioni da parte del CCNL, è possibile attivare il lavoro intermittente in 2 modi:

  1. con lavoratori che hanno meno di 24 anni di età o più di 55 anni. Nel primo caso, le prestazioni devono cessare al raggiungimento dei 25 anni di età;
  2. nel caso in cui venga disciplinato da un Contratto collettivo aziendale (c.d. di 2° livello). Ciò in virtù di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del DLvo 81/2015 e dall’articolo 51 dello stesso DLvo 81/2015 (c.d. TU sui Contratti di Lavoro).

Ricordo i seguenti principi:

  • ad ogni prestazione richiesta al lavoratore, deve essere effettuata una previa comunicazione al sito cliclavoro.gov.it;
  • Un lavoratore non può superare, nell’arco di 3 anni solari, il massimale di 400 giornate di effettivo lavoro;
  • Nel caso in cui il lavoratore sia beneficiario della NASpI, l’indennità resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra. Il lavoratore, entro un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, è obbligato a comunicare il nuovo contratto intermittente, ed il reddito che prevede di realizzare. Ciò al fine del rispetto del limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
  • In virtù di quanto precisato dal Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 72/2009, il contratto intermittente non soggiace alle regole sul contratto a termine. Infatti, il Ministero specifica che: “Il ricorso al tempo determinato nelle prestazioni di lavoro intermittenti, tuttavia, non deve indurre a ritenere che al lavoro a chiamata si debba applicare la disciplina del lavoro a tempo determinato. Infatti, come già evidenziato da questo Ministero con circ. n. 4/2005, per il lavoro intermittente non trova, in alcun modo, applicazione il D.Lgs n. 368/2001.”

 

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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