Irregolarità contributive accertate a seguito di visita ispettiva: i riflessi sulle agevolazioni [E. MASSI]

Irregolarità contributive accertate a seguito di visita ispettiva: i riflessi sulle agevolazioni [E. MASSI]

irregolarita-contributive

Con una nota del 17 ottobre u.s., concordata con le strutture di vertice degli Istituti previdenziali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alle proprie articolazioni periferiche ulteriori elementi operativi, finalizzati a dare piena applicazione alla circolare n. 3 del 18 luglio 2017 con la quale erano state affrontate le questioni relative alla revoca delle agevolazioni in presenza di irregolarità contributive e delle altre condizioni individuate dall’art. 1, comma 1175 della legge n.  296/2006.

Riservandomi, tra un attimo, di tornare sui contenuti della predetta circolare, ritengo opportuno focalizzare l’attenzione su quanto contenuto nella nota del 17  ottobre.

L’omissione contributiva, che comporta il mancato rilascio del DURC da cui discendono, poi, le agevolazioni di natura contributiva e normativa alla base di una serie di incentivi che caratterizzano, ad esempio, le assunzioni nel nostro mercato del lavoro (lavoratori in NASPI, Garanzia Giovani, bonus sud, over “50”, donne in particolari condizioni di disagio occupazionale da un determinato periodo, ecc.), può essere accertata anche durante un accesso ispettivo: a  ciò è, evidentemente, correlata una condizione di criticità che il Direttore Generale dell’Ispettorato Nazionale sottolinea e segnala all’attenzione degli organi di vigilanza.

Su questi ultimi, una volta accertata l’omissione contributiva che ai fini delle irregolarità non consente il rilascio del DURC on line, grava l’onere di comunicare agli Istituti previdenziali l’esito degli accertamenti. Se il trasgressore non provvede a regolarizzare il tutto nei quindici giorni successivi all’invito ex art. 4 del D.M. 30 gennaio 2005 il documento non può essere  rilasciato.

Nella nota si evidenzia come tali violazioni hanno la stessa valenza di altre accertate durante la visita come, ad esempio, l’omessa presentazione della denuncia Uniemens, l’omessa presentazione delle denunce retributive ai fini  dell’autoliquidazione  dei  premi assicurativi, l’omesso versamento, alle scadenze legali, dei contributi mensili e/o periodici e/o dei premi assicurativi scaduti entro la fine del secondo mese antecedente quello nel quale è stato richiesto il DURC o le compensazioni illecite.

La lettera dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce, con uno sguardo rivolto agli Istituti deputati al rilascio della regolarità contributiva,  che:

  • le altre violazioni accertate durante la visita ispettiva, pur se con effetti sull’imponibile contributivo, si qualificano come mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” secondo la previsione richiamata dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006;
  • il recupero delle agevolazioni fruite si riferisce soltanto al lavoratore (o ai lavoratori) per il quale è stata effettuata la violazione e riguarda tutto il periodo in cui la stessa si è verificata, pur se, successivamente, sia intervenuta la regolarizzazione;
  • la regolarizzazione tardiva avvenuta con il versamento della contribuzione ha effetti positivi sul rilascio del DURC;
  • la violazione degli “altri obblighi di legge” (ma questo era già stato affermato nella circolare n. 3) non ha effetti qualora la regolarizzazione sia avvenuta prima dell’accesso ispettivo;
  • la regolarizzazione non può assolutamente riferirsi una serie di violazioni di legge accertate con provvedimento giudiziario od amministrativo definitivo che riguardano in maniera diretta od indiretta la sicurezza sul lavoro come l’omicidio colposo o le lesioni gravi, le gravi violazioni di norme previste sia dal D.L.vo n. 81/2008 che dal DPR n. 320/1956 (che riguarda i lavori sotterranei), la mancata concessione del riposo settimanale, l’occupazione di lavoratori extra comunitari privi del permesso di Qui, la sospensione del DURC va, a seconda delle violazioni, da un minimo di tre ad un massimo di ventiquattro mesi e rappresenta una sorta di “punizione legale accessoria”, strettamente correlata alla gravità delle stesse. Tali violazioni sono ben identificate nell’allegato A del D.M. 30 gennaio 2005 che trae la “propria forza normativa” dalla previsione contenuta nel comma 1176.

Fin qui la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che è stata inviata, per conoscenza, ad una serie di Enti interessati, tra i quali non risulta esserci, a mio avviso inopinatamente, la Guardia di Finanza che pure opera nel campo della vigilanza in materia di lavoro. A quello che considero un errore, potrebbero ovviare, localmente, in un’ottica di collaborazione, le sedi territoriali dell’Ispettorato, incontrando i relativi organi ed illustrando le concrete modalità  operative.

Ma come detto in premessa, ritengo opportuno, per una piena comprensione della nota del 17 ottobre 2017, ricapitolare, per sommi capi, i contenuti della circolare n. 3 con la quale viene offerta una interessante disamina riguardante le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi scaturenti dal comma 1175 della legge n. 296/2006  (regolarità contributiva  e degli altri

obblighi di legge e rispetto del trattamento economico e normativo derivante dalle previsioni dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali ed aziendali).

La questione affrontata dell’INL, che, sul punto si è mosso in sintonia con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, appare di primaria importanza in quanto affronta e risolve alcune questioni che, in passato, soprattutto da parte degli organi previdenziali, avevano portato ad interpretazioni abbastanza pesanti e controverse. Ciò si è verificato, principalmente, allorquando le “negatività” contrattuali erano accertate per alcuni lavoratori oggetto di contribuzione agevolata, ma i benefici venivano recuperati su tutti i dipendenti per i quali venivano fruiti gli  incentivi.

L’interpretazione amministrativa che scaturisce dalla lettura della circolare n. 3 merita una particolare sottolineatura: il mancato rispetto degli obblighi scaturenti dalla “contrattazione” privilegiata dal Legislatore restringe il campo di operatività e lo delimita soltanto a loro e (altro passaggio importante) per il solo periodo in cui si è protratto il comportamento   elusivo.

Quanto appena affermato non incide sulla possibilità che un imprenditore applichi un contratto del settore che non sia sottoscritto da organizzazioni “comparativamente più rappresentative”  (il criterio si applica sia a quelle datoriali che a quelle dei lavoratori): ciò è perfettamente in linea con l’art. 39 della Costituzione ma il Legislatore, secondo un indirizzo ritenuto dalla Consulta, con la decisione n. 51 del 26 marzo 2015, conforme ai principi costituzionali, può ben offrire  una posizione di preminenza a quegli accordi collettivi che sono applicati alla maggioranza dei lavoratori che operano in quello specifico  settore.

Tornando alla interpretazione dell’Ispettorato Nazionale, va sottolineato come il principio che l’agevolazione sia strettamente correlata al singolo rapporto di lavoro si ricavi da due disposizioni che, in passato, hanno trattato argomenti analoghi.

È il caso dell’art. 6, commi 9 e 10, D.L n. 338/1989, convertito, nella legge n. 389, laddove, affrontando il tema della fiscalizzazione degli oneri sociali, si stabilisce che le riduzioni non spettano ai datori di lavoro ogni qual volta non siano stati rispettati per i singoli lavoratori i requisiti previsti dal Legislatore e per un periodo uguale a quello nel quale è stata registrata la violazione.

Ma quanto appena detto non è l’unico precedente. Esso viene, nella sostanza confermato dall’art. 2, comma 5, del D.L. n. 71/1993 che riguarda gli sgravi contributivi in  favore  delle imprese operanti nel Mezzogiorno.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea come una interpretazione amministrativa diversa da quella sostenuta appare oltre modo illogica, in quanto la revoca totale degli incentivi per violazioni di legge o di contratto collettivo, anche lievi e per aspetti del tutto secondari che non incidono in alcun modo sulla posizione contributiva, potrebbe portare ad una penalizzazione  maggiore di quella prevista dal DM 30 gennaio 2005 che impone il mancato rilascio del DURC per alcune violazioni che si appalesano abbastanza gravi e che ho, sia pure succintamente,  ricordato pocanzi.

Diverso è il discorso, sempre presente nel comma 1175, della revoca dei benefici per un datore che non è in regola con i versamenti contributivi.

La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda la chiara posizione espressa dal Dicastero del Welfare nell’interpello n. 33/2013 secondo la quale “ una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC, l’impresa potrà evidentemente tornare a godere dei benefici normativi e contributivi ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali”.

I quindici giorni per la regolarizzazione del DURC, di cui parla il DM 30 gennaio 2005, afferma la circolare n. 3, non servono, però, per regolarizzare le gravi violazioni ricomprese all’interno dell’allegato A, accertate con provvedimenti giudiziari od amministrativi definitivi, in quanto è lo stesso art. 8 del predetto Decreto Ministeriale ad impedirlo. La ragione di tale preclusione risiede nel fatto che si tratta di violazioni molto gravi che incidono sulla tutela della salute  e  della sicurezza dei lavoratori.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 357 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

Vedi tutti gli articoli di questo autore →