CONTRATTO DI RETE : vantaggi ed opportunità relativi alla utilizzazione del personale.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2014 del DM del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 122, consente di fare il punto sul contratto di rete alla luce delle novità introdotte nell’ultimo periodo partendo, appunto, da quanto riportato nel predetto atto amministrativo con il quale viene “tipizzato” un modello standard per la trasmissione del contratto di rete al Registro delle imprese costituito presso ogni Camera di Commercio ma, soprattutto, a partire dal 9 settembre 2014, consente, in alternativa alla costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di redigere l’atto contrattuale ricorrendo alla firma digitale di ciascun datore di lavoro interessato.
E’, indubbiamente, un forte atto semplificativo, atteso che può essere compilato ed inviato alle Camere di Commercio attraverso la procedura rinvenibile sul sito registroimprese.it : il sistema rilascia una ricevuta di presentazione del modello e, con le stesse modalità, possono essere presentati allegati ed elementi di supporto al contratto.
La breve analisi che segue è incentrata non sugli incentivi di natura fiscale previsti dalle norme di riferimento, a partire dal D.L. n. 5/2009, convertito nella legge n. 33, ma sugli aspetti semplificatori connessi alla gestione del personale delle imprese collegate tra di loro da un contratto di rete.
La riflessione non può che partire dall’art. 30, comma 4 – ter, del D.L.vo n. 276/2003, introdotto con il D.L. n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013: “Qualora il distacco avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese che abbia validità ai sensi dell’ 3, comma 4 –ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni, nella legge n. 33, l’interesse del distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità del lavoratore, previste dall’art. 2103 c.c. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite nel contratto stesso”.
Il concetto di aggregazione, necessario per capire cosa è il contratto di rete, ha, come riferimento, quelle realtà economiche in cui aziende piccole, medie e grandi, intessono tra di loro rapporti sia di collaborazione che di interdipendenza, come , ad esempio, nella rete di “franchising”, diversi dallo scambio di prestazioni e di beni ed alle relazioni concorrenziali di mercato.
Alla luce di quanto appena detto vanno, sia pure brevemente, ricapitolati gli elementi, essenziali e non, del contratto di rete:
a) Le parti: il contratto viene stipulato da almeno due imprenditori ma la norma esclude senz’altro quei datori di lavoro che tali non sono (professionisti, associazioni di tendenza, fondazioni, ecc.). La forma contrattuale è “aperta”, nel senso che agli originari contraenti se ne possono, successivamente, aggiungere altri o, parimenti, altri possono recedere. Non ci sono limiti dimensionali e l’unico onere richiesto è quello della iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, competente per territorio;
b) La causale: la disposizione fissa elementi di natura economica abbastanza ampi ed indeterminati; infatti afferma che le parti “perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”;
c) L’oggetto: il programma di rete postula alcuni elementi come la collaborazione, lo scambio di informazioni o di prestazioni e l’esercizio comune di alcune attività rientranti nell’oggetto specifico del contratto. Si tratta, in questo caso, di definizioni che scaturiscono dal dettato normativo e che sono, di per se stesse, molto ampie;
d) Il contenuto e la forma: la norma richiede alcuni dati fondamentali ed ovvi come la generalità delle parti contraenti, gli obiettivi, il programma di rete con i relativi obblighi assunti e con le modalità di realizzazione, la scadenza del contratto e le modalità di accesso successive per eventuali nuovi imprenditori;
e) La pubblicità: il contratto va annotato in ogni Registro di impresa nel quale sono iscritte le imprese aderenti. Ciò, oggi, può avvenire anche attraverso l’atto firmato digitalmente da ogni imprenditore con le modalità fissate nel DM del Ministro della Giustizia n. 122/2014, oltre che per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Con l’iscrizione la “rete” acquista una propria soggettività giuridica. Se il contratto prevede un fondo patrimoniale (elemento non essenziale), la “rete” può iscriversi come posizione del tutto autonoma;
f) Il fondo patrimoniale: se istituito (perché considerato elemento non essenziale), esso viene disciplinato dagli art. 2614 e 2615, comma 2, c.c. che dettano le regole per i consorzi con attività esterna. La costituzione può avvenire sia attraverso il conferimento di beni che con l’apporto di un patrimonio specifico. Se viene istituito sia un fondo patrimoniale che un organo comune (altro elemento non essenziale), può rinvenirsi un limite nella libertà patrimoniale delle obbligazioni assunte per l’attività di rete;
g) L’organo comune: la norma afferma che le aziende che aderiscono possono individuare un soggetto “incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. Null’altro dice la disposizione: da ciò discende che l’organo comune può essere sia una persona giuridica che fisica, che può esser collegiale ma anche individuale e che, di per se stesso, non è affatto esclusa la partecipazione di soggetti esterni alle imprese che hanno aderito al contratto.
Da quanto appena detto non può che essere tratta la seguente considerazione: se c’è un contratto di rete che con l’iscrizione nel Registro delle imprese assume una propria rilevanza pubblica, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e degli altri Enti deputati ai controlli, a fronte di distacchi di personale tra le aziende interessate non possono andare a discettare sulla congruità degli elementi tipici dell’istituto come la temporaneità, l’interesse del distaccante e l’attività svolta dal lavoratore in favore dell’impresa distaccataria, fermo restando che durante il distacco il trattamento economico e contributivo resta a carico del distaccante, come affermato dal comma 2 dell’art. 30 e come ribadito dalla circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro. La piena legittimità del rimborso pieno delle spese retributive e contributive sostenute ha il pregio di rendere lineare l’imputazione dei costi sostenuti dalle varie imprese. Quando si parla di rimborso pieno si fa riferimento anche al premio per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali: il Ministero del Lavoro con la circolare n. 58/2004 ha chiarito che esso è a carico del distaccante ma l’importo va calcolato sulla base dei premi e della tariffa applicati al distaccatario, L’impresa distaccante resta obbligata nei confronti dell’INAIL in presenza di un’azione di rivalsa susseguente ad un infortunio di un lavoratore distaccato, perchè lo stesso è considerato soggetto incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro per effetto dell’art. 10, comma 3, del DPR n. 1124/1965.
Come dicevo, nel contratto di rete per la legittimità del distacco si presume la sussistenza dei requisiti tipici e questo è un grosso vantaggio, soprattutto perché pone “la rete” sullo stesso piano di quelle aziende che, normativamente, fanno riferimento alla disciplina dei “gruppi di imprese”.
Il comma 4 –ter dell’art. 30 contiene un inciso un po’ criptico: “ fatte salve le norme in materia di mobilità del lavoratore previste dal 2103 c.c.”, in base al quale un dipendente può esser trasferito da una unità produttiva all’altra soltanto in presenza di esigenze tecniche, produttive ed organizzative.
La norma sembra scritta per evitare un uso distorto del contratto di rete e, forse, sarebbe oltremodo necessario un chiarimento amministrativo o, più verosimilmente, legislativo per rendere chiara la disposizione che sembrerebbe andare in controtendenza rispetto a quello anche si è detto pocanzi.
I vantaggi relativi al distacco riguardano anche le imprese, ivi comprese quelle agricole, collegate in rete, in percentuale non inferiore al 50% dei partecipanti (art. 9, comma 11, del D.L. n. 76/2013), le quali possono effettuare assunzioni congiunte, con successivo scambio di personale, ma che, per dettato normativo, sono solidalmente responsabili per quel che concerne le retribuzioni, le contribuzioni, i premi assicurativi e la parte fiscale relativi ai lavoratori assunti “congiuntamente”. Il DM del Ministro del Lavoro 27 marzo 2014, che entra a pieno regime a far data dal 10 settembre 2014 (a più di 14 mesi dalla emanazione della disposizione che lo aveva previsto e ciò non fa che alimentare i cattivi discorsi sulla burocrazia ministeriale!) postula la necessità che le imprese individuino all’interno del contratto di rete o con un accordo specifico il soggetto titolare degli oneri comunicativi nei confronti dei servizi per l’impiego. Indubbiamente, un contratto di rete che veda coinvolte imprese agricole (come dicevo, è sufficiente una percentuale di partecipanti pari alla metà delle aziende interessate) potrebbe, se sviluppata con una abilità, favorire le sinergie tra imprese, anche non agricole, collegate alla filiera dei prodotti.
Da ultimo, una riflessione sulla “codatorialità” di cui parla l’ultima parte del comma: per le imprese in rete la “codatorialità” dei dipendenti ingaggiati (il termine adoperato dal Legislatore non appare felice, rimandando ad un linguaggio sportivo che richiama le prestazioni dei calciatori!) va disciplinata in base alle regole stabilite nel contratto stesso. Nulla si dice di più e, poco ha detto il Dicastero del Lavoro con la circolare n. 35/2013.
A mio avviso, così come è scritta la disposizione, seppur regolata tra le parti all’interno del contratto, può creare una serie di problemi operativi, atteso che, se si vuole utilizzare il personale di altre aziende “legate alla rete” c’è la figura del distacco ove il prestatore resta a tutti gli effetti a carico del distaccante. A mio avviso, potrebbero crearsi, attraverso la “codatorialità”, una serie di questioni legate alla piena agibilità delle prestazioni, agli orari di lavoro, ai contratti applicati, alla gestione dei singoli rapporti che con l’uso dell’istituto del distacco sono, indubbiamente, minori e risolvibili.
Mi chiedo: ha senso ricorrere alla codatorialità, potendo sfruttare pienamente il distacco? La risposta è no e, del resto, in agricoltura ove sono state previste le assunzioni congiunte (non soltanto per le imprese agricole in rete ma anche per i gruppi di imprese o per aziende facenti capo allo stesso proprietario o a parenti ed affini fino al terzo grado e le cooperative agricole) e dove è la stessa attività che, sovente, richiama lo scambio di manodopera, è stata la legge stessa che ha parlato di responsabilità solidale totale.
In conclusione, quindi, le imprese “in rete”, fermi restando i possibili vantaggi di natura fiscale, possono liberamente e senza particolari paure connesse alla esistenza dei requisiti ed ai controlli degli organi di vigilanza, ricorrere al distacco di personale ex art. 30 del D.L.vo n. 276/2003, per una piena realizzazione degli obiettivi fissati nel contratto.
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1 Commenti
Nina
Aprile 15, 16:43Buonasera Dott. Massi,
in merito alla creazione di una rete di impresa con atto pubblico e relativa annotazione nel registro delle imprese, vorrei un chiarimento in merito agli obblighi di comunicazione al Centri per l’impiego, in quanto non ho trovato alcun riferimento circa l’obbligo di comunicare a mezzo UNILAV alcuna variazione che riguardi i lavoratori.
La co-datorialità, insita nel contratto di rete stesso, si dovrebbe distinguere dal distacco anche per il venir meno di comunicazioni di questo tipo, considerato che è già data pubblicità nel registro delle imprese circa il contratto stipulato tra i datori di lavoro coinvolti. Chiedo un suo commento,
cordiali saluti
Grazie