Se un dipendente dovesse andare a lavorare in un’altra azienda dovrebbe dimettersi ed essere assunto dall’altra azienda? Esiste una possibilità di evitare questo iter con una sorta di trasferimento diretto?
Per il caso prospettato, è possibile la cessione del contratto di lavoro, prevista dall’art. 1406 del c.c., che contempla la possibilità delle parti di cedere, ad un terzo, un contratto con prestazioni corrispettive, purché il lavoratore vi acconsenta.
Si realizza una successione nel rapporto di lavoro, con il consenso espresso del lavoratore, il quale continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario. La cessione del contratto di lavoro subordinato non determina l’interruzione del rapporto di lavoro.
A latere della cessione del contratto, prevederei un accordo, in sede protetta, ove il lavoratore libera il cedente di tutti i debiti lavorativi ed evidenzia che la cessionaria si accollerà tutti i debiti lavorativi in essere tra le parti.
Ricordo che il subentro deve avvenire alle medesime condizioni contrattuali e senza la previsione di un periodo di prova.
Non dovrà essere versato dalla cedente il Ticket licenziamento.
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