In un’azienda metalmeccanica quali sono le soglie di straordinario da rispettare?
La materia dello straordinario viene disciplinata dal Decreto legislativo n. 66/2003 e dal CCNL Metalmeccanica Industria.
In particolare, Il CCNL Metalmeccanica Industria stabilisce che il limite massimo di lavoro straordinario, nelle aziende fino a 200 dipendenti, è di 250 ore annue. Detto limite può essere aumentato a 260 per l’attività di manutenzione, installazione e montaggio.
Le ore di straordinario sono limitate a 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
L’orario straordinario potrà essere disposto dall’azienda nella giornata di sabato, nella misura di 80 ore annue.
Oltre al limite indicato dal Ccnl di riferimento, l’azienda può utilizzare prestazioni di lavoro straordinario nei seguenti casi:
- casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili.
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4 Commenti
Silvia Benussi
Maggio 28, 08:42Salve Roberto, ho un dubbio sul pagamento dello straordinario nel CCNL metalmeccanici. Posto che il limite giornaliero è 2h, cosa si intende che dopo la 2a ora c’è la maggiorazione del 30%? Io interpreto che: se un operaio mi fa 2h di straordinario il lunedì e 2h il martedì, le 2h del lunedì andranno retribuite con la magg. del 25%, quelle del martedì con la maggiorazione del 30%. E’ corretto? Non riesco a trovare informazioni a riguardo, da nessuna parte. Grazie
Roberto
Giugno 01, 17:00Si tratta di un limite contrattuale e non legale che, se non diventa una consuetudine aziendale, non crea particolari problemi il fatto di bypassarlo.
TERESA
Maggio 02, 15:13Buonasera, avrei da chiedere la seguente informazione: i rimborsi forfetari hanno un limite di esenzione? Qual’è la norma di riferimento?
Grazie mille
Roberto
Maggio 03, 12:36Non esistono rimborsi “forfettari”. in quanto se trattasi di rimborsi a spese sostenute, vanno pagate in relazione alle pezze giustificatrici che il lavoratore porta all’azienda. Qualora trattasi di indennità di trasferta, i valori sono indicati dall’art. 51 del TUIR e sono esenti qualora non superino l’importo giornaliero pari a Euro 46,48, elevato a Euro 77,47 per le trasferte effettuate all’estero.