Può un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanica, consentire solo 5,30H ore di lavoro supplementare?
Riportiamo una testimonianza:
Nel 2008 la direzione risorse umane di un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanica ha inviato una email di chiarimenti e indicazioni circa l’orario di lavoro del personale con contratto a tempo parziale, specificando che:
1. la prestazione di lavoro supplementare può essere effettuata in continuità dopo il termine dell’orario di lavoro concordato tra le parti solamente entro la durata massima complessiva (orario concordato più prestazione supplementare) pari a 5 ore e 30 minuti.
2. una prestazione di lavoro supplementare eccedente la misura massima di cui al punto 1 deve prevedere obbligatoriamente una pausa mensa di durata pari a minimo 40 minuti.
Attualmente ad un dipendente con orario part-time di 5 ore giornaliere e che occasionalmente lavora 6 ore giornaliere consecutive, viene cassata l’ultima mezz’ora lavorata (in quanto superato il limite di 5,30 ore consecutive) e pagata solamente mezz’ora di lavoro supplementare.
E’ lecito il comportamento adottato (max ore consecutive 5,30) alla luce di un diverso limite legislativo (possibile 6 ore consecutive) ?
Risposta:
Per quanto attiene al part-time nelle aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica industria, il lavoro supplementare è consentito per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale. Nel caso specifico, il lavoratore, in media, potrebbe effettuare 2,5 ore di lavoro supplementare.
Detto questo, il lavoro supplementare, alla stregua del lavoro straordinario, dovrebbe prevedere una autorizzazione preliminare da parte dell’azienda e non una facoltà in capo solo al lavoratore. Quindi, è possibile che l’azienda abbia deciso di rivedere le regole per il lavoro supplementare limitandole ad un massimale giornaliero che, nel caso di specie è di 5,30h.
In definitiva, non c’è un diritto del lavoratore a fare ore supplementare esclusivamente per suo interesse.
Per quanto riguarda l’ultimo quesito, la disciplina legislativa delle 6 ore e poi la pausa, può essere rivista dalla contrattazione collettiva che può disciplinare diversamente la materia.
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