CIGO per maltempo: legge, decreto ministeriale e buon senso vanno d'accordo? [E.Massi]
Il decreto legislativo n. 148/2015 e, soprattutto, il D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, si pongono, giustamente, l’obiettivo di fissare criteri e modalità uniformi su tutto il territorio nazionale per l’esame delle istanze di concessione dell’integrazione salariale ordinaria. Ed in tale ottica, perseguendo la finalità di assicurare un indirizzo comune ai Dirigenti delle sedi territoriali dell’INPS chiamati a deliberare, il provvedimento ministeriale ha, sicuramente, fatto “passi in avanti” rispetto al passato, laddove, si richiedono elementi tecnico – finanziari e relazioni finalizzate a rendere “in concreto” conoscibile la ripresa effettiva dell’attività dopo il periodo di sostegno ordinario al reddito ed a verificare la effettiva sussistenza della situazione temporanea di crisi. Il tutto, come ben sappiamo, si accompagna ad una nuova configurazione dell’istituto ove “spiccano” i forti aumenti del contributo addizionale, la computabilità complessiva con gli ammortizzatori straordinari all’interno del quinquennio mobile, il limite di autorizzazione delle ore che non può superare il terzo di quelle lavorabili dai lavoratori in forza nel semestre precedente. Tutte cose importanti e significative sulle quali ci si è soffermati in altre riflessioni.
Oggi, invece, l’attenzione sulla causale “maltempo” e si focalizza sul comma 2 dell’art. 6 del D.M. ove si afferma che “la relazione tecnica documenta l’evento meteorologico e illustra l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonché le conseguenze che l’evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica sono allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati”. Così parlò il titolare del Dicastero del Lavoro imponendo, ai richiedenti (datori di lavoro ben strutturati ma anche imprese con pochissimi dipendenti alle prese con il maltempo che blocca le attività), non soltanto di redigere (cosa giusta) una relazione sulle conseguenze dell’evento meteo (pioggia, neve, gelo, vento forte, ecc.) che deve accompagnare l’istanza di concessione della CIGO, completa di una serie di elementi e con il verbale di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, entro i 15 giorni successivi al verificarsi dello stesso (termine perentorio), ma anche chiedere i bollettini ad “organi accreditati”, senza che, alcuno, al momento, abbia specificato di chi si tratta. Sicuramente, nella elencazione (ma c’è qualche organismo che accredita?) sono compresi sia l’Aeronautica Militare che le varie ARPA regionali che, per il rilascio delle certificazioni, chiedono un “prezzo” sia pure non elevato intorno a qualche decina di euro. Tale operazione, soprattutto in periodi abbastanza piovosi, deve essere ripetuta più volte in quanto se si vuole ottenere l’integrazione salariale, l’istanza deve, obbligatoriamente, essere presentata entro i 15 giorni dall’evento: per completezza di informazione va aggiunta un’altra cosa: spesso, nel giorno per il quale si chiede l’integrazione, il tempo è buono mentre è stato pessimo nella serata del giorno precedente (pioggia con allagamento). Ci comporta che, necessariamente, il bollettino meteo dovrà riguardare la giornata antecedente (cosa che, del resto, è ben conosciuta chi, all’interno dell’Istituto, istruisce le pratiche)
E qui si pone un primo problema che è strettamente correlato al termine perentorio di 15 giorni al quale si è fatto cenno pocanzi: se la domanda non è completa (perché l’organo accreditato non ha ancora rilasciato il bollettino), cosa succede? Logica e buon senso vorrebbero che l’istanza non sia respinta, ma, sotto l’aspetto amministrativo, nulla dice il messaggio dell’Istituto n. 2908 del 1 luglio 2016.
Ma questo, se è consentito affermarlo, è un aspetto secondario in quanto la norma contenuta nell’art. 6 del D.M., appare contraria alla previsione legale inserita nell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 che fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche (e tale è l’INPS) di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici. Tale disposizione è stata immessa nel “corpus” del D.P.R. n. 445/2000 che, addirittura, prevede sanzioni di natura penale per il funzionario che ne faccia richiesta.
Un aspetto paradossale della norma introdotta con l’art. 6 del D.M. è rappresentato dalla sostanziale inutilità della stessa, in quanto le sedi territoriali dell’INPS continuano ad acquisire, in autonomia, i bollettini meteorologici necessari ai fini della concessione dei trattamenti integrativi salariali in agricoltura (nella stragrande maggioranza viene concessa per maltempo) per i quali, come afferma l’art. 18 del decreto legislativo n. 148/2015, la procedura per la concessione resta in capo alla commissione provinciale per l’agricoltura e continua ad essere disciplinata dagli articoli 8 e seguenti della legge n. 457/1972.
Un errore analogo fu, fatto, in passato, con il D.M. 29 marzo 2013, n. 73380 , con il quale, a pochi mesi di distanza dall’entrata in vigore dell’art. 15 della legge n. 183/2011, fu emanato il provvedimento con il quale, a firma dei Ministri “pro-tempore” del Lavoro (Fornero) e dell’Economia (Grilli), a fronte dell’anticipo dell’ASPI in un’unica soluzione in favore dei disoccupati che si mettevano “in proprio” ( o anche si associavano in cooperativa), si chiedeva al lavoratore di produrre documenti e certificati già in possesso di un organismo pubblico (ad esempio, il certificato di iscrizione della cooperativa presso il Tribunale). L’errore fu corretto attraverso la circolare INPS n. 145/2013 che ricondusse, il tutto, all’interno del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dalla legge 183/2011 e, in tal modo, si ottemperò anche alla Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 del Ministro della Funzione Pubblica.
Ora, tornando all’argomento oggetto della riflessione, cosa si può fare?
A parte la indubbia “tirata di orecchie” (si tratta, ovviamente, di un eufemismo) per chi ha scritto il provvedimento che, poi, il Ministro del Lavoro ha firmato, la strada più idonea sarebbe quella di correggere il D.M. ma, forse, potrebbe essere sufficiente, come avvenne nel 2013, una interpretazione amministrativa da parte dell’Istituto (il quale, al momento, dopo l’emanazione del provvedimento si è espresso, soltanto, con il messaggio n. 2908 del 1 luglio 2016). Essa, supportata dal buon senso, potrebbe ricondurre il tutto all’interno della previsione del D.P.R. n. 445/2000: si fa presto a “sbandierare” norme che dovrebbero avvicinare il cittadino alla “macchina burocratica” e rendere più facili i rapporti se, poi, non si perde l’occasione per renderli più difficili e complicati, magari “sfoggiando” una certa dose di sadismo. Occorrerebbe, infatti, in ogni situazione, pur nel rispetto delle disposizioni, mettersi dalla parte del “cittadino utente” e, tra le varie soluzioni possibili, scegliere quella più vicina alle esigenze ed alle aspettative dello stesso.
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10 Commenti
Savo
Dicembre 09, 10:04Buongiorno. La mia azienda mi fa rimanere a casa quando piove mandandomi un messaggio, ma se a metà mattina smette di piovere mi chiama per recarmi in cantiere. Questa cosa è regolare? Dove trovo le regole che riguardano questo aspetto?
Eufranio Massi
Gennaio 25, 14:53Non c’è una regola precisa, in quanto occorre verificare, in concreto, l’intensità del maltempo e le condizioni del cantiere.
ALDO
Novembre 12, 07:56Buongiorno io son un titolare di una ditta di giardinaggio individuale, quando piove posso richiedere cassa integrazione? E a chi? Grazie.
Alex
Luglio 15, 12:40Buongiorno,sono operaio a tempo indeterminato nel settore del giardinaggio, se nel cantiere assegnatomi piove,a differenza di altri cantieri dove stanno lavorando i miei colleghi, l’azienda può usufruire della cassa integrazione per me?
Grazie
Cordiali saluti.
Tracagnota
Novembre 05, 07:04Buongiorno. Volevo un informazione. Lavoro in agricoltura, contratto a tempo indeterminato ,per esempio oggi che piove ,sono a casa , senza che mi mangio giorno di ferie o permessi c’è una cassa integrazione giornaliera che posso usufruire. Grazie.
Eufranio Massi
Novembre 05, 09:20Si, c’è la Cassa integrazione per maltempo.
Dott. Eufranio Massi
DEBELLIS
Settembre 16, 13:45AL FINE DI EVITARE IL SOSTENIMENTO DI SPESE PER LA RICHIESTA DI BOLLETTINI METEO, COME SI PUO’ PROCEDERE?
Eufranio Massi
Settembre 20, 10:29Cara Isa,
Le consiglio di prendere contatto con l’ARPA della sua regione o con l’Aeronautica e verificare la eventuale gratuità.
Eufranio Massi
Agosto 09, 17:55Caro Massimo,
l’art. 14 del decreto legislativo n. 148/2015 pone l’esame congiunto come regola generale al quale fa eccezione l’edilizia ed il settore lapideo (comma 5) ove i commi da 1 a 4 trovano applicazione unicamente se l’intervento supera le 13 settimane. Mi scuso per il “refuso” apparso nell’articolo che voleva, soltanto, porre l’accento sulla singolarità di chiedere i bollettini meteo che l’INPS già acquisisce per proprio conto
Massimo Guidetti
Agosto 09, 17:23Non mi risulta dalla lettura del DLGS. 148/2015, dal DM 95442 e dalle varie circolari INPS, che in caso di CIGO per maltempo in edilizia si debba redigere verbale di esame congiunto.
Mi sono perso qualcosa?
Cordiali saluti.
Massimo Guidetti