Per licenziare un lavoratore che ha raggiunto l'età pensionabile di vecchiaia, l'azienda deve attendere il raggiungimento dei 70 anni?
L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro con un licenziamento “ad nutum” al raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia del lavoratore (2016: 66 anni e 7 mesi). Il datore di lavoro avrebbe esclusivamente l’obbligo del preavviso.
L’eventuale continuazione oltre tale data deve essere condivisa dalle parti. L’interpretazione postula dalla sentenza n. 17589/2015, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha affermato che non sussiste un diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni, in quanto la norma offre solo la “possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla disciplina del settore”, ma sempreché vi sia una concorde valutazione delle parti (datore di lavoro e dipendente) “sulla base di una reciproca valutazione di interessi”.
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1 Commenti
Nicoletta
Gennaio 18, 22:02Gentilissimo dottor Camera
Avrei un quesito sull’obbligatorietà o meno di esperire la procedura di conciliazione obbligatoria ex art. 7 legge 604/66 in caso di “licenziamento” di un lavoratore per il sopraggiungere dei requisiti anagrafici per la percezione della pensione di vecchiaia.
L’azienda ha piu’ di 15 dipendenti e il lavoratore è stato assunto priam del 7 marzo 2015
Il contratto collettivo di riferimento prevede espressamente che il rapporto di lavoro cessa automaticamente al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Posto che questo tipo di recesso viene attratto nell’ambito dei recessi ad nutum (senza motivazione) per effetto dell’art. 4 della legge 108/90 che stabilisce che l’art. 18 l. 300/70 non si applica ai lavoratori ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della legge 54/82, è giusto non rispettare in tale caso il tentativo obbligatorio di conciliazione nanti la ITL?
Grazie