I criteri per l'esame delle domande per la cassa integrazione ordinaria [E.Massi]

I criteri per l'esame delle domande per la cassa integrazione ordinaria [E.Massi]

 
Lungamente atteso dagli operatori (l’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 individuava come data ultima quella dello scorso 23 novembre) e’ stato, finalmente, reso noto il D.M. 15 aprile 2016, n. 95422 (registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2016) con il quale il titolare del Dicastero del Lavoro rende noti i criteri che, a partire dallo scorso 1 gennaio 2016, i Direttori delle sedi INPS sono tenuti ad osservare nell’attività di esame delle istanze di CIGO avanzate dalle imprese.

Come e’ noto, la normativa e’ profondamente cambiata e all’attività svolta in materia di integrazione salariale ordinaria dalle competenti commissioni per l’industria e per l’edilizia, si è sostituito l’Istituto che agisce attraverso il responsabile delle sede territoriale: tutto ci  con l’obiettivo di assicurare un indirizzo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento governativo si sostanzia in una serie di definizioni, già, peraltro, in gran parte conosciute dagli addetti ai lavori: l’analisi che segue percorrerà, articolo per articolo, quanto stabilito dal Decreto Ministeriale, premettendo una serie di definizioni, procedure ed istituti che è opportuno ricapitolare sia pure brevemente.

Mi riferisco, innanzitutto ai concetti di unità produttiva ed ai 90 giorni di lavoro effettivo. Qui la circolare INPS n. 197/2015 ha fatto riferimento ad un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass., n. 9958/2010, Cass., n. 6117/2005, Cass., n. 11883/2003) ove con tale espressione si considerano sedi, filiali, stabilimenti, laboratori funzionalmente autonomi, con esclusione dei cantieri temporanei e di quelli edili di breve durata che sono quelli (messaggio INPS n. 7336/2015) la cui attività non supera i sei mesi. Per quel che concerne, invece, il requisito dell’anzianità aziendale esso vale in ogni ipotesi, fatta salva quella ove l’evento ha una previsione imponderabile, o allorquando ci si trovi in presenza di un appalto e i 90 giorni, se necessario, si considerano con riguardo all’anzianità maturata nello stesso (quindi, calcolando anche il periodo trascorso alle dipendenze del precedente appaltatore). I 90 giorni, da calcolare al momento della presentazione della domanda, sono raggiungibili, per effetto di quanto previsto nella circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2015, computando anche le ferie, le festività, gli infortuni ed i periodi di astensione obbligatoria.

Nulla e’ cambiato, rispetto al passato, circa il campo di applicazione (art. 10 del D.L.vo n. 148/2015), le causali (art. 11), la procedura per l’esame congiunto ed i tempi per la definizione della stessa (art. 14), mentre ci  che è mutato ( oltre alla contribuzione addizionale particolarmente pesante) riguarda i tempi di presentazione dell’istanza telematica che va prodotta alla Direzione dell’INPS competente per territorio, con la documentazione richiesta, entro i 15 giorni successivi all’inizio della sospensione o della riduzione di orario (art. 15, comma 2).

Occorre, inoltre, tenere presente che il concetto di fondo che permea  tutte le concessioni di integrazione salariale ordinaria, e’ quello della “ripresa effettiva dell’attività aziendale” ed in questa logica vanno lette tutte le esplicitazioni che riguardano la relazione tecnica.

Passo, ora, ad esaminare i contenuti del D.M. n. 95442 che trova applicazione a tutte le domande per CIGO, presentate a partire dal 1 gennaio 2016: ci  dovrebbe portare a “smaltire” le pratiche che, come segnalato da più parti, si sono accumulate nelle varie sedi in attesa dei criteri operativi fissati dal Ministro.

L’art. 1 richiama le causali generali che sono:

– situazioni aziendali dovute a fatti transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali: la non imputabilità fa riferimento alla involontarietà’  dell’evento ed alla sua non riconducibilita’  a negligenza imprenditoriale o ad imperizia dei dipendenti. La transitorietà è un altro elemento essenziale: essa va coniugata ad una prevedibile ripresa della normale attività al termine del trattamento di integrazione salariale; – situazioni temporanee di mercato.

Gli articoli del D.M. che vanno da 3 a 9 integrano “in toto” le causali appena richiamate. L’art. 2 rappresenta un momento fondamentale del provvedimento in quanto si sofferma, da un punto di vista generale ( sui contenuti specifici occorre rifarsi alle singole motivazioni cosa che sarà fatta tra un attimo) sulla relazione tecnica dettagliata con la quale l’imprenditore deve, sotto la propria responsabilità (viene richiamato l’art. 47 del DPR n. 445/2000), fornire una serie di elementi come le ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione di orario, la continuità di operatività sul mercato: si tratta di elementi oggettivi che potranno essere supportati (talora, anche su richiesta) da documenti finanziari,tecnici, da nuove acquisizioni di ordini e da partecipazioni a gare di appalto.

Ovviamente, la ciclicità della eventuale crisi (riscontrabile anche da provvedimenti di concessione precedenti), la congiuntura negativa e, se necessario, il contesto socio-economico in cui opera l’azienda, sono elementi che il Direttore della sede potrà tenere in considerazione ai fini della emanazione del provvedimento.

Una breve considerazione si rende, a mio avviso, necessaria: rispetto al passato vengono rivisti elementi sui quali si sorvolava, ritenendosi  sufficiente l’esame congiunto, le eventuali dichiarazioni delle organizzazioni sindacali, nella maggior parte dei casi interne all’impresa, magari, supportate, da elementi probatori dell’azienda aggiunti nulla base di “crocettature” su moduli prestampati. L’art. 3 fa riferimento alla “mancanza di lavoro o di commesse ed alla crisi di mercato”: tutto questo  deve comportare una significativa riduzione degli ordini o una riduzione per mancanza di lavoro scaturente dall’andamento del mercato. Qui la relazione tecnica deve documentare tale andamento involutivo temporaneo allegando tutto ci  che riguarda il bilancio ed il fatturato. L’Istituto, ove necessario, si riserva di chiedere qualcosa che attesti l’andamento di una serie di indicatori economici e finanziari.

La mancanza di lavoro o la crisi di mercato non possono essere richieste da imprese che hanno iniziato l’attività produttiva da meno di tre mesi (e, d’altra parte, i lavoratori difficilmente sono in possesso del requisito dei 90 giorni di anzianità alla data di presentazione dell’istanza): fanno eccezione gli eventi oggettivamente non evitabili, ivi compresi quelli meteorologici nel settore edile. L’art. 4 riguarda, essenzialmente, l’edilizia in quanto si parla di “fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa” che sono ipotesi dal contenuto comune ove la breve sospensione (non superiore a 3 mesi) riguarda lavoratori specializzati che sono rimasti inattivi e sono in attesa di un reimpiego. Qui, la relazione tecnica ha uno scopo ben preciso. Deve documentare la durata della sospensione prevista a seguito della fine di lavori o della fase lavorativa: è previsto, qualora necessario, che la copia del contratto o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine degli stessi, possa essere allegata alla relazione.

Ma, l’art. 4 parla anche di “perizia di variante e suppletiva al progetto”: con questi termini il provvedimento si riferisce ad una sospensione imprevedibile che non dipende dalla volontà del committente o delle parti e che non sia frutto di una variazione del progetto originario dettata da esigenze di ampliamento palesatesi in corso d’opera.  In questo caso la relazione deve portare prove circa la imprevedibilità degli eventi che hanno portato alla perizia di variante, supportando il tutto, se necessario, con dichiarazioni della pubblica autorità.

Con l’art. 5 si affronta la causale della “mancanza di componenti o materie prime”. I contenuti della relazione tecnica dovranno fornire una descrizione delle modalità riguardanti lo stoccaggio, la data dell’ordine con le quali sono state richieste le materie prime ed i componenti mancanti, le iniziative scelte per reperire altro materiale equivalente, comprese idonee iniziative di mercato attivabili attraverso mezzi di comunicazione (web, stampa, ecc.). Ovviamente, la mancanza di materie prime o di componenti non deve essere causata da inadempienze contrattuali dell’imprenditore che sia in forte ritardo con i pagamenti delle forniture precedenti.

L’art. 6 si occupa degli eventi meteorologici che rendono impossibile l’attività. Secondo il D.M. la relazione deve illustrare l’attività in essere nel momento in cui si è verificato l’evento e le relative conseguenze. Alla relazione vanno allegati bollettini meteo rilasciati da organi accreditati (ossia  dall’Aeronautica Militare o strutture assimilate): a mio avviso, questi ultimi potrebbero essere richiesti direttamente dall’INPS che, in ogni caso, a cadenze prefissate, li ottiene per le integrazioni salariali dell’agricoltura (CISOA) ove la competenza alla concessione e’ rimasta in capo alla commissione provinciale per l’agricoltura come stabilito, da ultimo, dall’art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.

L’art. 7 riguarda la causale dello sciopero di un reparto o di altra impresa: qui la sospensione o la riduzione dell’attività dovuta a sciopero effettuato nell’azienda (ma anche azioni di picchettaggio) deve avere avuto effetti su altro personale in servizio all’interno dell’azienda, mentre quello che ha investito un’altra impresa deve aver prodotto effetti correlati e diretti su quella richiedente la CIGO.  Alla luce di tali criteri la relazione tecnica deve, in maniera precisa e puntuale, dimostrare gli effetti  dello sciopero sui reparti per i quali si è chiesto l’intervento integrativo. Qui il provvedimento del Ministro del Lavoro fornisce al Dirigente della sede INPS chiamato a decidere, ulteriori parametri di valutazione: la Cassa pu  essere concessa se lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale e’ stato richiesto l’intervento, se l’astensione lavorativa e’, effettivamente, alla base della mancata evasione degli ordini e se (in caso di sciopero in altra azienda) venga dimostrato lo stretto collegamento con l’attività della richiedente ( si pensi, ad esempio, allo sciopero dei conducenti elle betoniere di un’altra azienda che hanno fatto mancare il materiale nell’impresa di costruzione). L art. 8 si occupa delle “disgrazie”: incendi, alluvioni, terremoti, crolli, mancanza di energia elettrica, tali da rendere impraticabili i locali dell’impresa. Ovviamente, nel caso degli incendi o della mancanza di energia elettrica, non si deve riscontrare una responsabilità del datore di lavoro o dei suoi dipendenti.

La relazione tecnica deve essere descrittiva della impossibilità di continuare l’attività “a pieno regime”: di qui la necessità di supportarla, ove necessario,  con un verbale dei Vigili del Fuoco, con una dichiarazione della società erogatrice di energia elettrica, con un’ordinanza del Prefetto, del Sindaco o di altra autorità che attesti l’impraticabilità dei locali.

Con l’ art. 9 il Decreto Ministeriale tocca la causale dei guasti ai macchinari e quella della manutenzione straordinaria (come è noto, quella ordinaria non è assolutamente integrabile). Con la relazione il datore di lavoro deve documentare che la manutenzione ordinaria viene effettuata alle scadenze previste e che il guasto verificatosi rientra tra gli eventi imprevedibili ( qui e’ necessaria anche la dichiarazione in tal senso dell’impresa che è intervenuta ad effettuare la riparazione). Tale dichiarazione e’ indispensabile  anche per la manutenzione straordinaria, con la specificazione che, nel caso di specie, non ci si trova di fronte, in alcun modo, ad una ipotesi di manutenzione ordinaria.

L’art. 10, invece, esce fuori dalle singole causali e tratta l’ipotesi in cui, nella stessa unità produttiva, venga richiesto  richiesto l’intervento della CIGO, mentre è in corso un contratto di solidarietà ex art. 21, comm 1, lettera c, del decreto legislativo n. 148/2015 (ma anche stipulato prima del 24 settembre 2015 con la vecchia normativa).

Ci  è possibile nel rispetto di due precise condizioni: la prima consiste nel fatto che i lavoratori destinatari dei due ammortizzatori sociali debbano essere diversi, la seconda riguarda l’ampiezza dell’intervento integrativo ordinario che non pu  essere superiore a 3 mesi.

Particolarmente importante e’ la constatazione di come avviene il computo del periodo integrativo nell’unita’ produttiva interessata, cosa necessaria  sia ai fini del quinquennio mobile, che del biennio mobile che del superamento del terzo delle ore lavorabili da personale in forza nel semestre precedente, sempre riferito ai due anni mobili (art. 12, comma 5).  Ebbene, le giornate di coesistenza dei due ammortizzatori, vengono calcolate per intero come giornate di CIGO. Da ultimo il D.M. tratta, all’art. 11, alcune questioni di natura amministrativa, sottolineando che, in caso di reiezione la motivazione (a mio avviso, anticipata dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990) deve essere adeguata con indicazione dei documenti presi in considerazione e, soprattutto, deve ben valutare la prevedibilità della ripresa lavorativa. Nel caso in cui, per una completo “quadro d’insieme”, si rendano necessari ulteriori approfondimenti, l’Istituto pu  effettuare un supplemento di istruttoria a seguito della quale possono essere richiesti al datore di lavoro altri elementi (ha 15 giorni di tempo per rispondere) e possono essere sentiti i sindacalisti che hanno partecipato all’esame congiunto in sede aziendale, propedeutico alla richiesta di Cassa. Quando si parla di organizzazioni sindacali il discorso non dovrebbe essere limitato soltanto a quelle dei lavoratori ma dovrebbe essere esteso a quelle dei datori di lavoro se hanno partecipato all’esame congiunto.

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Eufranio Massi
Eufranio Massi 357 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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