La risoluzione consensuale del contratto di lavoro degli sportivi [E.Massi]

La risoluzione consensuale del contratto di lavoro degli sportivi [E.Massi]

Alcune riflessioni che riguardano la nuova procedura sulle dimissioni telematiche, mi hanno indotto, questa settimana, ad alcune considerazioni sul rapporto di lavoro degli sportivi professionisti disciplinato dalla legge n. 91/1981.

L’art. 3 afferma che la prestazione svolta dallo sportivo a titolo oneroso costituisce oggetto di lavoro subordinato. Ci significa che prima del momento in cui si instaura un rapporto, occorre effettuare la comunicazione di assunzione on-line al sistema telematico delle comunicazioni obbligatorie. Il contratto, redatto su modelli – tipo predisposti dalla federazione sportiva interessata, va stipulato in forma scritta e deve contenere clausole relative al rispetto delle osservazioni tecniche finalizzate al conseguimento degli obiettivi: sussiste l’obbligo di depositare il contratto presso la federazione, cosa che può essere fatta anche dallo sportivo.

La durata del contratto che è a tempo determinato, ovviamente rinnovabile senza alcuna limitazione, e’ per un massimo di cinque anni (un tempo maggiore si considera nullo ed i termini sono ricondotti ai cinque anni) ed il deposito effettuato presso la federazione soddisfa, unicamente, alle esigenze di formalità ed alla verifica della corrispondenza dello stesso al modello concordato con i rappresentanti delle categorie interessate.

Come dicevo poc’anzi, ci si trova di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato al quale, per espressa previsione dell’art. 4, comma 8, non trovano applicazione alcuni articoli, particolarmente importanti, che disciplinano l’ordinario rapporto di lavoro: mi riferisco, ad esempio, all’art. 4 della legge n. 300/1970 sulla video sorveglianza e sugli altri strumenti di controllo ( da poco tempo riformato profondamente dall’art. 23 del decreto legislativo n. 151/2015), all’art. 5 della stessa legge ove si parla degli accertamenti sanitari, al successivo art. 13 che disciplina il mutamento di mansioni (anche questo oggetto di specifiche novità grazie all’art. 3 del decreto legislativo n. 81/2015) ed alla devoluzione delle controversie di lavoro, attraverso una clausola compromissoria, ad un collegio arbitrale.

L’art. 6 riconosce alla società che, attraverso il tesseramento dilettantistico, ha “allevato” lo sportivo, il diritto a stipulare il primo contratto professionistico con l’atleta.

Ma andiamo al punto rispetto al quale ho impostato questa breve riflessione.

Il contratto di lavoro dello sportivo, in accordo tra le parti, può essere ceduto, prima della scadenza del termine a seguito di risoluzione consensuale. È questo ci che, nella pratica avviene nel c.d. “mercato dei calciatori”, ma anche presso società appartenenti ad altre federazioni che sono caratterizzate da una cessione delle prestazioni lavorative.

In questo caso, trattandosi di una risoluzione del rapporto prima della scadenza fissata, lo sportivo dovrà dimettersi (o risolvere consensualmente il rapporto) soltanto attraverso il modello informatico del Ministero del Lavoro approvato con il D.M. 15 dicembre 2015 ed in vigore dal 12 marzo 2016. Di conseguenza, l’atleta, munito del PIN INPS, e, se ancora necessaria, della registrazione su cliclavoro, potrà procedere esternando la propria volontà sul modello (magari, con alcuni ritardi se dovrà chiedere il PIN all’Istituto previdenziale o, in alternativa, rivolgendosi ad un soggetto abilitato (organizzazioni sindacali, patronati, enti bilaterali, Commissioni di certificazione). Ovviamente, se ci non accadrà, la risoluzione consensuale o le dimissioni dal rapporto non saranno considerate efficaci. Fuori da questa procedura rimangono, le risoluzioni o le dimissioni

intervenute avanti ad un organo di conciliazione ex art. 410 o 411 cpc o avanti ad una Commissione di certificazione istituita ex art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003.

Una volta che la società sportiva avrà ricevuto il modello sul proprio indirizzo di posta elettronica, anche certificata, secondo la previsione contenuta nella circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2016 (a ci penserà il sistema informativo), potrà procedere, nei cinque giorni successivi, alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dall’art. 9- bis della legge

608/1996. L’omessa o ritardata comunicazione di cessazione, così come quella preventiva della instaurazione del rapporto, viene punita dal Legislatore con una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 500 euro, onorabile nella misura minima attraverso l’istituto della diffida.

Cosa dire a conclusione di questa breve riflessione?

Il Legislatore delegato ha previsto, in una ottica di lotta al fenomeno delle dimissioni in bianco, una previsione “onnicomprensiva” relativa alla formulazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale ove, a livello amministrativo, si potevano ben pensare ad altre esclusioni, come è stato fatto dalla circolare n. 12 relativamente pubblico impiego ed al contratto di arruolamento ( per quest’ultimo si è fatto esclusivo riferimento alla “specialità”  della specifica disposizione prevista all’interno del Codice della Navigazione). A mio avviso, la circolare n. 12 avrebbe dovuto, come in questo caso, escludere, sulla base del principio di “specialità”, la risoluzione consensuale “ante tempus” del contratto di lavoro subordinato degli atleti.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 357 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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